Art. 4 
 
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti
  atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti 
 
  1. All'articolo 4 della (( legge 18 aprile 1975 )),  n.  110,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi  a  due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 
    b) al quarto comma, secondo periodo, le parole:  «da  uno  a  tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; 
    c) al quinto comma, le parole: «da  sei  a  diciotto  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni». 
  (( 1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del  1975  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza).  - 1.
Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,  fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta  un'arma
per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da  uno  a
tre anni. 
    2.  Salvo  che  il  porto  d'arma  sia  previsto  come   elemento
costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso,
la pena prevista dal comma 1 e' aumentata  da  un  terzo  alla  meta'
quando il fatto e' commesso: 
      a) da persone travisate o da piu' persone riunite; 
      b) nei luoghi di  cui  all'articolo  61,  numero  11-ter),  del
codice penale; 
      c) nelle immediate vicinanze di  istituti  di  credito,  uffici
postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro,  parchi
e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche
metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di  mezzi
di pubblico trasporto; 
      d) in un luogo in cui vi sia concorso  o  adunanza  di  persone
ovvero una riunione pubblica». )) 
  (( 2. All'articolo 699 del  codice  penale,  il  secondo  comma  e'
abrogato. )) 
  (( 2-bis. All'articolo  381,  comma  2,  del  codice  di  procedura
penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente: 
    «m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza,  di  cui
all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110». )) 
  ((  2-ter.  All'articolo  71,  comma  1,  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nonche' per  i
delitti» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4-bis  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli». )) 
  (( 2-quater. Nel libro  II,  titolo  V,  del  codice  penale,  dopo
l'articolo 421 e' inserito il seguente: 
    «Art.  421-bis (Pubblica  intimidazione  con  uso   di   armi). -
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare  tumulto
o pubblico disordine o  di  attentare  alla  sicurezza  pubblica,  fa
esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni
o materie esplodenti e' punito, se  il  fatto  non  costituisce  piu'
grave reato, con la reclusione da tre a otto anni». )) 
  (( 2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e'
abrogato. )) 
  (( 2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  dopo  la  parola:
«condannati» sono inserite  le  seguenti:  «per  il  delitto  di  cui
all'articolo 421-bis del codice penale o». )) 
  3. All'articolo 73, comma 5, (( del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  decreto  ))  del  Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a  quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni»  ((
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette  uno
dei fatti previsti dal primo periodo e'  punito  con  la  pena  della
reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500
a  euro  10.329,  quando  la  condotta  assume   caratteri   di   non
occasionalita'» . )) 
  (( 3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  le
parole: «esclusa la fattispecie di cui al comma 5,»  sono  soppresse.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 18  aprile  1975,
          n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente  per  il
          controllo delle armi, delle munizioni e  degli  esplosivi),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere).
          -  Salve  le  autorizzazioni  previste  dal   terzo   comma
          dell'articolo 42 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza  18  giugno  1931,  numero  773,   e   successive
          modificazioni, non  possono  essere  portati,  fuori  della
          propria abitazione o  delle  appartenenze  di  essa,  armi,
          mazze ferrate o bastoni ferrati,  sfollagente,  noccoliere,
          storditori elettrici e altri apparecchi analoghi  in  grado
          di erogare una elettrocuzione. 
                Senza  giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,
          fuori della propria  abitazione  o  delle  appartenenze  di
          essa, bastoni muniti di  puntale  acuminato,  strumenti  da
          punta o da taglio atti ad offendere, mazze,  tubi,  catene,
          fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi  altro
          strumento non considerato espressamente come arma da  punta
          o da taglio, chiaramente utilizzabile, per  le  circostanze
          di tempo  e  di  luogo,  per  l'offesa  alla  persona,  gli
          strumenti di cui all'articolo 5, quarto  comma,  nonche'  i
          puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori  laser,
          di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme  CEI  EN
          60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a  tre
          anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei  casi
          di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti
          ad  offendere,  puo'   essere   irrogata   la   sola   pena
          dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene  nel
          corso o in occasione di manifestazioni sportive. 
                E' vietato  portare  armi  nelle  riunioni  pubbliche
          anche alle persone munite di licenza.  Il  trasgressore  e'
          punito con l'arresto da due a quattro anni e con  l'ammenda
          da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre
          a sei anni e dell'ammenda  da  5.000  euro  a  20.000  euro
          quando il fatto  e'  commesso  da  persona  non  munita  di
          licenza. 
                Chiunque, all'infuori dei  casi  previsti  nel  comma
          precedente, porta in una riunione  pubblica  uno  strumento
          ricompreso tra quelli indicati  nel  primo  o  nel  secondo
          comma, e' punito con l'arresto da uno  a  tre  anni  e  con
          l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. 
                La pena  prevista  dal  terzo  comma  e'  raddoppiata
          quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo
          4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo
          che l'uso costituisca elemento  costitutivo  o  circostanza
          aggravante specifica per il reato commesso. 
                Con la condanna  deve  essere  disposta  la  confisca
          delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. 
                Sono abrogati l'articolo 19  e  il  primo  e  secondo
          comma dell'articolo 42  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni. 
              Non sono considerate armi ai  fini  delle  disposizioni
          penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
          e degli striscioni usate nelle pubbliche  manifestazioni  e
          nei cortei, ne' gli altri  oggetti  simbolici  usati  nelle
          stesse circostanze, salvo che non  vengano  adoperati  come
          oggetti contundenti.». 
              - Si riporta l'articolo 699  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 699 (Porto abusivo di armi). - Chiunque,  senza
          la licenza dell'Autorita', quando la licenza  e'  richiesta
          porta  un'arma  fuori  della  propria  abitazione  o  delle
          appartenenze di  essa,  e'  punito  con  l'arresto  fino  a
          diciotto mesi. 
                Se alcuno  dei  fatti  preveduti  dalle  disposizioni
          precedenti e' commesso in  un  luogo  ove  sia  concorso  o
          adunanza di persone, o di notte in  un  luogo  abitato,  le
          pene sono aumentate.». 
              - Si riporta l'articolo 381  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 381 (Arresto facoltativo in  flagranza).  -  1.
          Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di  un
          delitto non colposo, consumato o tentato, per il  quale  la
          legge stabilisce la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a tre anni ovvero di  un  delitto  colposo  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a cinque anni. 
                2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
                  a) peculato mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale; 
                  b) corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri
          d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma  4  e  321  del
          codice penale; 
                  c) violenza o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; 
                  d)  commercio  e  somministrazione  di   medicinali
          guasti e  di  sostanze  alimentari  nocive  previsti  dagli
          articoli 443 e 444 del codice penale; 
                  e) corruzione di minorenni  prevista  dall'articolo
          530 del codice penale; 
                  f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
          codice penale; 
                  f-bis)    violazione    di    domicilio    prevista
          dall'articolo 614 ,  primo  e  secondo  comma,  del  codice
          penale; 
                  g) furto  previsto  dall'articolo  624  del  codice
          penale; 
                  h) danneggiamento aggravato a  norma  dell'articolo
          635 comma 2 del codice penale; 
                  i) truffa prevista  dall'articolo  640  del  codice
          penale; 
                  l) appropriazione indebita  prevista  dall'articolo
          646 del codice penale; 
                  l-bis) offerta, cessione o detenzione di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice; 
                  m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
          non riconosciuti previste dagli articoli 3  e  24  comma  1
          della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                  m-bis); 
                  m-ter) falsa  attestazione  o  dichiarazione  a  un
          pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita'  personali
          proprie o di altri, prevista dall'articolo 495  del  codice
          penale; 
                  m-quater)  fraudolente  alterazioni  per   impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'articolo 495-ter del codice penale; 
                  m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali  o
          nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo  590-bis
          , secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale; 
              m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza,
          di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge  18  aprile
          1975, n. 110. 
                3. Se si tratta di delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo, ferma restando la  necessita'  di  rendere  alla
          persona offesa, anche con atto successivo, le  informazioni
          di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di
          rimettere la querela, l'arrestato e'  posto  immediatamente
          in liberta'. 
                4. Nelle ipotesi previste dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
                4-bis. Non  e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.». 
              - Si riportano gli articoli 4 e 71 del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla
          presente legge: 
                «Art. 4 (Soggetti destinatari).- 1.  I  provvedimenti
          previsti dal presente capo si applicano: 
                  a) agli indiziati di appartenere alle  associazioni
          di cui all'articolo 416-bis c.p.; 
                  b) ai soggetti indiziati di uno dei reati  previsti
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o del delitto di cui all'articolo  418  del  codice
          penale; 
                  c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 
                  d)  agli  indiziati  di  uno  dei  reati   previsti
          dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice  di  procedura
          penale e a coloro che, operanti in gruppi  o  isolatamente,
          pongano  in   essere   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti,   ovvero   esecutivi   diretti   a    sovvertire
          l'ordinamento dello Stato, con la commissione  di  uno  dei
          reati previsti dal capo I del titolo VI del  libro  II  del
          codice penale o dagli articoli 284,  285,  286,  306,  438,
          439,  605  e  630  dello  stesso   codice,   nonche'   alla
          commissione dei reati con  finalita'  di  terrorismo  anche
          internazionale ovvero a prendere parte ad un  conflitto  in
          territorio  estero  a  sostegno  di  un'organizzazione  che
          persegue le finalita'  terroristiche  di  cui  all'articolo
          270-sexies del codice penale; 
                  e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il
          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una
          attivita' analoga a quella precedente; 
                  f)  a  coloro  che   compiano   atti   preparatori,
          obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  alla
          ricostituzione del partito fascista ai sensi  dell'articolo
          1  della  legge  n.  645  del  1952,  in  particolare   con
          l'esaltazione o la pratica della violenza; 
                  g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e)  ed
          f),  siano  stati  condannati  per  il   delitto   di   cui
          all'articolo 421-bis  del  codice  penale  o  per  uno  dei
          delitti previsti nella legge 2  ottobre  1967,  n.  895,  e
          negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n.
          497, e successive modificazioni,  quando  debba  ritenersi,
          per il loro comportamento successivo, che siano proclivi  a
          commettere un reato della stessa specie col  fine  indicato
          alla lettera d); 
                  h) agli istigatori, ai mandanti e  ai  finanziatori
          dei   reati   indicati   nelle   lettere   precedenti.   E'
          finanziatore colui il quale  fornisce  somme  di  denaro  o
          altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; 
                  i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi
          o persone che hanno preso parte attiva, in piu'  occasioni,
          alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
          legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle  persone  che,
          per il loro comportamento,  debba  ritenersi,  anche  sulla
          base della partecipazione in piu' occasioni  alle  medesime
          manifestazioni, ovvero  della  reiterata  applicazione  nei
          loro confronti del divieto previsto dallo stesso  articolo,
          che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in
          pericolo  l'ordine  e   la   sicurezza   pubblica,   ovvero
          l'incolumita' delle persone in occasione o  a  causa  dello
          svolgimento di manifestazioni sportive; 
                  i-bis) ai soggetti indiziati  del  delitto  di  cui
          all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo  416
          del codice penale, finalizzato alla commissione  di  taluno
          dei delitti di cui agli articoli  314,  primo  comma,  316,
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,
          321, 322 e 322-bis del medesimo codice; 
                  i-ter) ai soggetti indiziati  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 572 e 612-bis del codice penale.» 
                  «Art.  71  (Circostanza  aggravante).  1.  Le  pene
          stabilite per i delitti previsti  dagli  articoli  270-bis,
          270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316,
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,
          321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377,  terzo  comma,  378,
          379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424,  435,  513-bis,  575,
          582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632,
          633, 634, 635, 636, 637, 638,  640-bis,  648-bis,  648-ter,
          del  codice  penale,  nonche'  per   i   delitti   di   cui
          all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975,  n.  110,  e
          per quelli commessi con le finalita' di terrorismo  di  cui
          all'articolo 270-sexies del codice penale,  sono  aumentate
          da  un  terzo  alla  meta'  e  quelle  stabilite   per   le
          contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696,
          697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura
          di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice  penale
          se  il  fatto  e'  commesso  da  persona   sottoposta   con
          provvedimento  definitivo  ad  una  misura  di  prevenzione
          personale durante il periodo  previsto  di  applicazione  e
          sino  a  tre  anni  dal  momento  in  cui  ne  e'   cessata
          l'esecuzione. 
                2. In ogni caso  si  procede  d'ufficio  e  quando  i
          delitti di cui al  comma  1,  per  i  quali  e'  consentito
          l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte
          alla misura di prevenzione,  la  polizia  giudiziaria  puo'
          procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
                3. Alla pena e'  aggiunta  una  misura  di  sicurezza
          detentiva.». 
              -  La  legge  2  ottobre   1967,   n.   895,   recante:
          «Disposizioni per il controllo delle armi",  e'  pubblicata
          nella G.U. 12 ottobre 1967, n. 255. 
              - Si riportano gli articoli 73 e 85-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),
          come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione  illeciti
          di sostanze stupefacenti  o  psicotrope).  -  1.  Chiunque,
          senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,  coltiva,
          produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
          vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta,  procura
          ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
          qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope  di  cui
          alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con  la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
                1-bis. Con le medesime pene di  cui  al  comma  1  e'
          punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
          17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
          comunque illecitamente detiene: 
                  a)  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che  per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per  le  politiche  antidroga  (90),  ovvero  per
          modalita' di presentazione, avuto riguardo  al  peso  lordo
          complessivo o al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per
          altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso
          non esclusivamente personale; 
                  b) medicinali contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
                2. Chiunque, essendo  munito  dell'autorizzazione  di
          cui all'articolo 17, illecitamente cede,  mette  o  procura
          che altri metta in commercio le sostanze o le  preparazioni
          indicate nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14,  e'
          punito con la reclusione da sei a ventidue anni  e  con  la
          multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
                2-bis. 
                3. Le stesse pene si applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
                4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
                5. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da  euro
          1.032 a  euro  10.329.  Chiunque  commette  uno  dei  fatti
          previsti dal primo periodo e'  punito  con  la  pena  della
          reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa  da
          euro  2.500  a  euro  10.329,  quando  la  condotta  assume
          caratteri di non occasionalita'. 
                5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5,  limitatamente
          ai reati di cui al presente articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
          richiesta dell'imputato e sentito  il  pubblico  ministero,
          qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo  n.
          274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi  dell'articolo  116,  previo  consenso
          delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
          allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
          a quanto  previsto  dal  citato  articolo  54  del  decreto
          legislativo n. 274 del  2000,  su  richiesta  del  pubblico
          ministero o d'ufficio, il giudice  che  procede,  o  quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo  666
          del codice di procedura penale, tenuto  conto  dell'entita'
          dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
                5-ter. La disposizione  di  cui  al  comma  5-bis  si
          applica anche nell'ipotesi di reato diverso  da  quelli  di
          cui al comma 5, commesso, per una sola  volta,  da  persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale o di reato contro la persona. 
                6. Se il fatto e' commesso da tre o piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
                7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti. 
                7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
          su richiesta delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale, e' ordinata la  confisca  delle
          cose che ne sono il  profitto  o  il  prodotto,  salvo  che
          appartengano a persona estranea  al  reato,  ovvero  quando
          essa non e' possibile, fatta eccezione per  il  delitto  di
          cui al comma 5, la confisca di beni di cui  il  reo  ha  la
          disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
          o prodotto.» 
                «Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). -  1.
          Nei casi di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti  dall'articolo  73,
          si applica l'articolo 240-bis del codice penale.».