Art. 5 
 
               Disposizioni in materia di prevenzione 
                      della violenza giovanile 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  «3-bis.  L'avviso
orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di  diciotto  anni
che  hanno  compiuto  il  quattordicesimo  anno  di  eta'.  Ai   fini
dell'avviso orale, il  questore  convoca  il  minore,  unitamente  ad
almeno un genitore o ad altra persona  esercente  la  responsabilita'
genitoriale. (( Il provvedimento e' comunicato al  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza
del minore. )) Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma
cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»; 
      2) al comma 4, le parole: «al comma 3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; 
      2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        (( «6. Il divieto  di  cui  ai  commi  4  e  5  adottato  nei
confronti di un maggiorenne e' opponibile  davanti  al  tribunale  in
composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4  adottato  nei
confronti di un minorenne e' opponibile davanti al  tribunale  per  i
minorenni»; )) 
      3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al
quale e' notificato l'avviso  orale  risulta  condannato,  anche  con
sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro (( la  persona
o il  patrimonio  ))  ovvero  inerenti  alle  armi  o  alle  sostanze
stupefacenti, il  questore  puo'  proporre  al  tribunale  ((  per  i
minorenni )) l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o  in
parte, piattaforme o servizi informatici e telematici  specificamente
indicati nonche' (( del divieto  ))  di  possedere  o  di  utilizzare
telefoni cellulari, altri dispositivi per  le  comunicazioni  dati  e
voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione (( radiotrasmittente
)), quando il suo utilizzo e'  servito  per  la  realizzazione  o  la
divulgazione delle condotte che  hanno  determinato  l'avviso  orale.
Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta  di  cui
al periodo precedente e data notizia della  facolta'  di  presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al  giudice
competente per l'applicazione del divieto. 
        6-ter. Il giudice  ((,  sentito  il  pubblico  ministero,  ))
provvede, con decreto motivato,  entro  trenta  giorni  dal  deposito
della proposta (( di cui al comma 6-bis )). Il  divieto  e'  disposto
per una durata non superiore a  due  anni,  con  l'individuazione  di
modalita'  applicative  compatibili  con  le  esigenze   di   salute,
famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso
di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis,  e'  fatto  comunque
salvo l'avviso orale emesso dal questore. 
        6-quater.  Contro  il  decreto  di  cui  al  comma  6-ter  e'
proponibile  ricorso  per  cassazione.  Il   ricorso   non   sospende
l'esecuzione del decreto.»; 
    b) all'articolo 76, comma 2,  le  parole:  «commi  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis». 
  2. Fino a quando non  e'  proposta  querela  o  non  e'  presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612
e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli
anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile  la
procedura di ammonimento di cui all'articolo 8,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 
  3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore  convoca
il minore, unitamente ad  almeno  un  genitore  o  ad  altra  persona
esercente la responsabilita' genitoriale. 
  (( 3-bis. Il provvedimento di cui  al  comma  2  e'  comunicato  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni  del
luogo di residenza del minore. )) 
  4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano  comunque
al compimento della maggiore eta'. 
  5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta'  compresa  fra  i
dodici e i quattordici anni sia previsto  dalla  legge  come  delitto
punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,  e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8,  commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 
  6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore  convoca
il minore, unitamente ad  almeno  un  genitore  o  ad  altra  persona
esercente la responsabilita' genitoriale. 
  (( 6-bis. Il provvedimento di cui  al  comma  5  e'  comunicato  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni  del
luogo di residenza del minore. )) 
  7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano  comunque
al compimento della maggiore eta'. 
  8. (( Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del  comma  5,
)) nei confronti del soggetto che era tenuto  alla  sorveglianza  del
minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti
e' applicata la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  200  euro  a
1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. 
  9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui  al
comma 8 e' il Prefetto.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   3   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Avviso orale). - 1. Il  questore  nella  cui
          provincia la  persona  dimora  puo'  avvisare  oralmente  i
          soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi  a  loro
          carico, indicando i motivi che li giustificano. 
                2.  Il  questore  invita  la  persona  a  tenere  una
          condotta conforme alla legge e redige il  processo  verbale
          dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. 
                3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo'
          in qualsiasi momento chiederne la revoca  al  questore  che
          provvede nei  sessanta  giorni  successivi.  Decorso  detto
          termine  senza  che  il  questore  abbia   provveduto,   la
          richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla
          comunicazione  del  provvedimento  di  rigetto  e'  ammesso
          ricorso gerarchico al prefetto. 
                3-bis. L'avviso orale puo' essere  rivolto  anche  ai
          soggetti minori di diciotto  anni  che  hanno  compiuto  il
          quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il
          questore  convoca  il  minore,  unitamente  ad  almeno   un
          genitore o ad altra persona  esercente  la  responsabilita'
          genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al  procuratore
          della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni  del
          luogo di residenza  del  minore.  Gli  effetti  dell'avviso
          orale  di  cui  al  presente  comma  cessano  comunque   al
          compimento della maggiore eta'. 
                4. Con l'avviso orale il questore,  quando  ricorrono
          le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, puo' imporre  alle
          persone  che  risultino  definitivamente   condannate   per
          delitti non colposi il divieto di possedere  o  utilizzare,
          in tutto o in parte, qualsiasi  apparato  di  comunicazione
          radiotrasmittente, radar e  visori  notturni,  indumenti  e
          accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
          trasporto blindati o modificati al fine  di  aumentarne  la
          potenza  o  la   capacita'   offensiva,   ovvero   comunque
          predisposti al fine di sottrarsi ai controlli  di  polizia,
          armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di
          qualsiasi tipo, compresi i  giocattoli  riproducenti  armi,
          altre armi o strumenti, in  libera  vendita,  in  grado  di
          nebulizzare liquidi  o  miscele  irritanti  non  idonei  ad
          arrecare  offesa  alle  persone,  prodotti  pirotecnici  di
          qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi
          comunque idonei a provocare lo sprigionarsi  delle  fiamme,
          nonche'  programmi  informatici  ed  altri   strumenti   di
          cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. 
                5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto  di
          cui al comma 4 ai soggetti  sottoposti  alla  misura  della
          sorveglianza   speciale,   quando   la   persona    risulti
          definitivamente condannata per delitto non colposo. 
                6. Il divieto di cui ai commi  4  e  5  adottato  nei
          confronti  di  un  maggiorenne  e'  opponibile  davanti  al
          tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al
          comma  4  adottato  nei  confronti  di  un   minorenne   e'
          opponibile davanti al tribunale per i minorenni. 
                6-bis. Nei casi di cui ai commi  1  e  3-bis,  se  il
          soggetto al quale  e'  notificato  l'avviso  orale  risulta
          condannato, anche con sentenza non definitiva,  per  uno  o
          piu' delitti contro  la  persona  o  il  patrimonio  ovvero
          inerenti  alle  armi  o  alle  sostanze  stupefacenti,   il
          questore  puo'  proporre  al  tribunale  per  i   minorenni
          l'applicazione del divieto di utilizzare,  in  tutto  o  in
          parte,  piattaforme  o  servizi  informatici  e  telematici
          specificamente indicati nonche' del divieto di possedere  o
          di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per  le
          comunicazioni dati e voce o  qualsiasi  altro  apparato  di
          comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo  e'
          servito  per  la  realizzazione  o  la  divulgazione  delle
          condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona
          avvisata oralmente viene notificata la proposta di  cui  al
          periodo  precedente  e  data  notizia  della  facolta'   di
          presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o
          deduzioni al  giudice  competente  per  l'applicazione  del
          divieto. 
                6-ter. Il giudice,  sentito  il  pubblico  ministero,
          provvede, con decreto motivato,  entro  trenta  giorni  dal
          deposito della proposta di cui al comma 6-bis.  Il  divieto
          e' disposto per una durata non superiore a  due  anni,  con
          l'individuazione di modalita' applicative  compatibili  con
          le esigenze  di  salute,  famiglia,  lavoro  o  studio  del
          destinatario del provvedimento. In caso  di  rigetto  della
          proposta di cui al comma 6-bis,  e'  fatto  comunque  salvo
          l'avviso orale emesso dal questore. 
              6-quater. Contro il decreto di cui al  comma  6-ter  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende
          l'esecuzione del decreto.». 
              - Per l'articolo 76 del citato  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, si veda nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riportano gli articoli 581, 582, 610,  612  e  635
          del codice penale: 
                «Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno,  se
          dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella  mente,
          e' punito,  a  querela  della  persona  offesa,  salvo  che
          ricorra la circostanza  aggravante  prevista  dall'articolo
          61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi  o
          con la multa fino a euro 309. 
                Tale disposizione non  si  applica  quando  la  legge
          considera la violenza  come  elemento  costitutivo  o  come
          circostanza aggravante di un altro reato.» 
                «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona  ad
          alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale  deriva  una
          malattia nel corpo o nella  mente,  e'  punito,  a  querela
          della persona offesa, con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
                Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
          circostanze aggravanti previste negli articoli  61,  numero
          11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate  nel
          primo comma, numero 1), e nel secondo  comma  dell'articolo
          577. Si procede altresi' d'ufficio se la  malattia  ha  una
          durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso
          contro persona incapace, per eta' o per infermita'.» 
                «Art.  610  (Violenza  privata).  -   Chiunque,   con
          violenza o minaccia, costringe altri a fare,  tollerare  od
          omettere qualche cosa e' punito con la  reclusione  fino  a
          quattro anni. 
                La pena e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni
          prevedute dall'articolo 339. 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa. Si  procede  tuttavia  d'ufficio  se  il  fatto  e'
          commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o  per
          infermita', ovvero se ricorre  la  circostanza  di  cui  al
          secondo comma.» 
                «Art. 612 (Minaccia).- Chiunque minaccia ad altri  un
          ingiusto danno e' punito, a querela della  persona  offesa,
          con la multa fino a euro 1.032. 
                Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno  dei  modi
          indicati nell'articolo 339, la  pena  e'  della  reclusione
          fino a un anno. 
                Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta  in  uno
          dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la  minaccia
          e' grave e  ricorrono  circostanze  aggravanti  ad  effetto
          speciale diverse  dalla  recidiva,  ovvero  se  la  persona
          offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.» 
                «Art.  635(Danneggiamento).  -  Chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da
          sei mesi a tre anni. 
                Alla  stessa  pena   soggiace   chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili le seguenti cose altrui: 
                  1. edifici pubblici o destinati a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
                  2. opere destinate all'irrigazione; 
                  3.  piantate  di  viti,   di   alberi   o   arbusti
          fruttiferi,  o  boschi,  selve  o  foreste,  ovvero   vivai
          forestali destinati al rimboschimento; 
                  4. attrezzature e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
              Chiunque distrugge, disperde,  deteriora  o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni. 
              Per i reati di cui ai commi precedenti, la  sospensione
          condizionale della  pena  e'  subordinata  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato, comunque non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna. 
              Nei  casi  previsti  dal  primo  comma  il  delitto  e'
          punibile  a  querela  della  persona  offesa.  Si   procede
          tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del
          delitto previsto dall'articolo 331  ovvero  se  la  persona
          offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  8,  commi  1   e   2,   del
          decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11  (Misure  urgenti  in
          materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla  violenza
          sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38: 
                «Art. 8 (Ammonimento). - 1.  Fino  a  quando  non  e'
          proposta querela per il reato di cui  all'articolo  612-bis
          del codice penale, introdotto dall'articolo 7,  la  persona
          offesa puo'  esporre  i  fatti  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza avanzando richiesta al  questore  di  ammonimento
          nei confronti dell'autore della condotta. La  richiesta  e'
          trasmessa senza ritardo al questore. 
                2. Il questore, assunte  se  necessario  informazioni
          dagli organi investigativi e sentite le  persone  informate
          dei  fatti,  ove  ritenga  fondata   l'istanza,   ammonisce
          oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato  richiesto
          il  provvedimento,  invitandolo  a  tenere   una   condotta
          conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
          processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
          e al soggetto ammonito. Il questore adotta i  provvedimenti
          in materia di armi e munizioni. 
                3.- 4. (omissis)». 
              -  La  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   recante:
          «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella G.U.  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.