Art. 6 Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori 1. (( Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale»; )) a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' (( di uno dei delitti )) di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), (( h) e m) )), del codice di procedura penale ovvero (( di uno dei reati )) di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , »; b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; (( b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse; )) (( b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: «, per un tempo non superiore a un mese,» sono soppresse e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; )) (( b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23»; )) c) all'articolo 23: 1) al comma 1, (( al primo periodo )), la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei (( delitti, consumati o tentati, )) di cui agli articoli 336 ((, primo comma, )) e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 (( del testo unico di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; (( 1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga»; )) 2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici»; (( c-bis) all'articolo 28 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale». )) (( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Si riportano gli articoli 18-bis, 19, 22, 23 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Accompagnamento a seguito di flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonche' di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilita' genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non puo' essere trattenuto oltre dodici ore. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilita' genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. 3. L'esercente la responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne e' consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento. 4. Quando non e' possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne' da' immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.» «Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni). - 1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. 2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. 3. Quando e' disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attivita' di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore eta'.» «Art. 22 (Collocamento in comunita'). - 1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunita' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. 2. Il responsabile della comunita' collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4. 4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare qualora si proceda per un delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23." «Art. 23 (Custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; b) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; c) se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.» «Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonche' formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.».