Art. 6 
 
                Disposizioni in materia di contrasto 
                    dei reati commessi dai minori 
 
  1. (( Alle disposizioni sul processo penale a  carico  di  imputati
minorenni, di cui al decreto )) del Presidente  della  Repubblica  22
settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In  ogni  stato  e  grado  del
procedimento  l'autorita'  giudiziaria  si  avvale,  senza  nuovi   o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dei  servizi   minorili
dell'amministrazione della giustizia  e  dei  servizi  di  assistenza
sociali e  sanitari  istituiti  dagli  enti  locali  e  dal  Servizio
sanitario nazionale»; )) 
    a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole:  «cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' (( di uno  dei  delitti
)) di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), (( h) e  m)  )),
del codice di procedura penale ovvero (( di uno dei reati ))  di  cui
all'articolo 699 del codice penale o  di  cui  all'articolo  4  della
legge 18 aprile 1975, n. 110 , »; 
    b) all'articolo 19,  comma  4,  le  parole:  «cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; 
    (( b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i
delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni» sono soppresse; )) 
    (( b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: «,  per  un  tempo
non superiore a un mese,» sono soppresse e le parole:  «cinque  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; )) 
    (( b-quater) all'articolo 22, dopo il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «4-bis. Quando le esigenze cautelari  risultano  aggravate,  il
giudice, su  richiesta  del  pubblico  ministero,  puo'  disporre  la
sostituzione della misura applicata con la  custodia  cautelare,  nei
casi consentiti dall'articolo 23»; )) 
    c) all'articolo 23: 
      1) al comma 1, (( al primo periodo )),  la  parola:  «nove»  e'
sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la  custodia  cautelare
puo'  essere  applicata  quando  si  procede  per  uno  dei  delitti,
consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma  2,  lettere  e),
e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno  dei  ((
delitti, consumati o tentati, )) di cui agli articoli 336  ((,  primo
comma, )) e 337 del codice penale, e di cui all'articolo  73  ((  del
testo unico di cui al decreto )) del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309.»; 
      (( 1-bis) al comma  2,  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
        «a-bis) se  l'imputato  si  e'  dato  alla  fuga  o  sussiste
concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga»; )) 
      2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a:  «sedici»
sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di  un  terzo  per  i  reati
commessi da minori degli anni  diciotto  e  della  meta'  per  quelli
commessi da minori degli anni sedici»; 
    (( c-bis) all'articolo 28  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
      «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai
delitti previsti dall'articolo 575 del codice  penale,  limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi  dell'articolo  576,  dagli  articoli
609-bis e 609-octies del codice penale,  limitatamente  alle  ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628,  terzo
comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale». )) 
  (( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter)  e  c),
numero 2), si applicano alle misure cautelari  eseguite  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 18-bis, 19, 22, 23 e 28 del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,
          n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale
          a carico di  imputati  minorenni),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   18-bis   (Accompagnamento   a   seguito    di
          flagranza). - 1. Gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia
          giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici  il
          minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo  per
          il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonche' di
          uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma  2,  lettere
          f), g), h) e m), del codice di procedura penale  ovvero  di
          uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice  penale  o
          di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110  ,
          e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua
          consegna all'esercente  la  responsabilita'  genitoriale  o
          all'affidatario o a persona da questi incaricata.  In  ogni
          caso il minorenne non puo' essere trattenuto  oltre  dodici
          ore. 
                2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria
          che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno  immediata
          notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i
          servizi  minorili  dell'amministrazione  della   giustizia.
          Provvedono    inoltre    a    invitare    l'esercente    la
          responsabilita' genitoriale  e  l'eventuale  affidatario  a
          presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna
          il minorenne. 
                3.  L'esercente   la   responsabilita'   genitoriale,
          l'eventuale affidatario e la persona da  questi  incaricata
          alla  quale  il  minorenne  e'  consegnato  sono  avvertiti
          dell'obbligo  di  tenerlo  a  disposizione   del   pubblico
          ministero e di vigilare sul suo comportamento. 
                4. Quando  non  e'  possibile  provvedere  all'invito
          previsto dal comma 2 o  il  destinatario  di  esso  non  vi
          ottempera ovvero la persona alla quale  il  minorenne  deve
          essere  consegnato  appare   manifestamente   inidonea   ad
          adempiere  l'obbligo  previsto  dal  comma  3,  la  polizia
          giudiziaria  ne'  da'   immediata   notizia   al   pubblico
          ministero, il quale dispone  che  il  minorenne  sia  senza
          ritardo condotto presso  un  centro  di  prima  accoglienza
          ovvero presso una  comunita'  pubblica  o  autorizzata  che
          provvede a indicare. 
                5. Si applicano le  disposizioni  degli  articoli  16
          comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5  e  19  comma
          5.» 
                «Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni). - 1. Nei
          confronti  dell'imputato  minorenne  non   possono   essere
          applicate misure  cautelari  personali  diverse  da  quelle
          previste nel presente capo. 
                2. Nel disporre le misure  il  giudice  tiene  conto,
          oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice
          di procedura penale, dell'esigenza di  non  interrompere  i
          processi educativi in atto. Non si applica la  disposizione
          dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice  di
          procedura penale. 
                3.  Quando  e'  disposta  una  misura  cautelare,  il
          giudice   affida    l'imputato    ai    servizi    minorili
          dell'amministrazione  della  giustizia,  i  quali  svolgono
          attivita' di sostegno e controllo in collaborazione  con  i
          servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 
                4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono
          essere applicate solo quando si procede per delitti  per  i
          quali la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  della
          reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 
                5. Nella determinazione della pena agli effetti della
          applicazione delle misure cautelari si tiene  conto,  oltre
          che  dei  criteri   indicati   nell'articolo   278,   della
          diminuente della minore eta'.» 
                «Art. 22 (Collocamento in comunita').  -  1.  Con  il
          provvedimento che dispone il collocamento in  comunita'  il
          giudice  ordina  che  il  minorenne  sia  affidato  a   una
          comunita'  pubblica  o  autorizzata,  imponendo   eventuali
          specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o
          di lavoro ovvero  ad  altre  attivita'  utili  per  la  sua
          educazione. 
                2. Il responsabile della comunita'  collabora  con  i
          servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. 
                3. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  21
          commi 2 e 4. 
                4. Nel caso di  gravi  e  ripetute  violazioni  delle
          prescrizioni imposte  o  di  allontanamento  ingiustificato
          dalla comunita', il giudice puo' disporre la  misura  della
          custodia cautelare qualora si proceda per un delitto per il
          quale e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a quattro anni. 
              4-bis.   Quando   le   esigenze   cautelari   risultano
          aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
          puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la
          custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23." 
                «Art. 23  (Custodia  cautelare).  -  1.  La  custodia
          cautelare puo'  essere  applicata  quando  si  procede  per
          delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena
          dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
          a sei anni. Anche fuori  dai  casi  predetti,  la  custodia
          cautelare puo' essere applicata quando si procede  per  uno
          dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo  380,
          comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice  di  procedura
          penale, nonche' per uno dei delitti, consumati  o  tentati,
          di cui agli articoli 336, primo comma,  e  337  del  codice
          penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309. 
                2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare: 
                  a) se  sussistono  gravi  e  inderogabili  esigenze
          attinenti alle  indagini,  in  relazione  a  situazioni  di
          concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita'  della
          prova; 
                  a-bis)  se  l'imputato  si  e'  dato  alla  fuga  o
          sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; 
                  b) se l'imputato si e' dato alla  fuga  o  sussiste
          concreto pericolo che egli si dia alla fuga; 
                  c) se, per specifiche modalita' e  circostanze  del
          fatto  e  per  la  personalita'  dell'imputato,  vi  e'  il
          concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso
          di armi o di altri mezzi di violenza  personale  o  diretti
          contro   l'ordine   costituzionale   ovvero   delitti    di
          criminalita' organizzata o della stessa  specie  di  quelli
          per cui si procede. 
                3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di
          procedura penale sono ridotti  di  un  terzo  per  i  reati
          commessi da minori degli anni diciotto e  della  meta'  per
          quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal
          momento  della   cattura,   dell'arresto,   del   fermo   o
          dell'accompagnamento.» 
                «Art. 28  (Sospensione  del  processo  e  messa  alla
          prova). - 1. Il giudice, sentite le  parti,  puo'  disporre
          con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di
          dover valutare  la  personalita'  del  minorenne  all'esito
          della prova disposta a norma del comma 2.  Il  processo  e'
          sospeso per un periodo non superiore a tre anni  quando  si
          procede  per  reati  per  i  quali  e'  prevista  la   pena
          dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
          a dodici  anni;  negli  altri  casi,  per  un  periodo  non
          superiore a un anno. Durante tale  periodo  e'  sospeso  il
          corso della prescrizione. 
                2. Con l'ordinanza di sospensione il  giudice  affida
          il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della
          giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i
          servizi locali, delle opportune attivita' di  osservazione,
          trattamento e sostegno. Con il  medesimo  provvedimento  il
          giudice puo' impartire prescrizioni dirette a  riparare  le
          conseguenze del reato e a promuovere la  conciliazione  del
          minorenne  con  la  persona  offesa  dal   reato,   nonche'
          formulare  l'invito  a  partecipare  a  un   programma   di
          giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. 
                3.   Contro   l'ordinanza   possono   ricorrere   per
          cassazione il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo
          difensore. 
                4.  La  sospensione  non  puo'  essere  disposta   se
          l'imputato chiede il  giudizio  abbreviato  o  il  giudizio
          immediato. 
                5. La sospensione e' revocata in caso di  ripetute  e
          gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. 
                5-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del  codice
          penale,  limitatamente  alle  ipotesi  aggravate  ai  sensi
          dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies  del
          codice penale,  limitatamente  alle  ipotesi  aggravate  ai
          sensi dell'articolo 609-ter,  e  dall'articolo  628,  terzo
          comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.».