Art. 7 
 
          Misure anticipate relative a minorenni coinvolti 
               in reati di particolare allarme sociale 
 
  1. Quando, durante le  indagini  relative  ai  reati  di  cui  agli
articoli 416-bis del codice penale e 74 (( del testo unico di cui  al
decreto )) del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
emerge una situazione di pregiudizio che interessa un  minorenne,  il
pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica  presso
il (( tribunale per i minorenni )), per le  eventuali  iniziative  di
competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 
  (( 1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice  penale,
dopo le parole: «ne  da'  notizia  al»  sono  inserite  le  seguenti:
«procuratore della Repubblica presso il». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 416-bis del codice penale: 
                «Art. 416-bis (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere). Chiunque fa parte di  un'associazione  di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
                Coloro  che  promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
                L'associazione e' di tipo mafioso quando  coloro  che
          ne fanno parte si avvalgono della  forza  di  intimidazione
          del   vincolo   associativo   e   della    condizione    di
          assoggettamento e di omerta' che ne deriva  per  commettere
          delitti, per acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la
          gestione o comunque il controllo di  attivita'  economiche,
          di  concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e   servizi
          pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti  per
          se' o per altri, ovvero al fine di impedire  od  ostacolare
          il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
          altri in occasione di consultazioni elettorali. 
                Se l'associazione e' armata si applica la pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
                L'associazione   si   considera   armata   quando   i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
                Se le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
                Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
                Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.». 
              - Si riporta  l'articolo  74  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: 
                «Art.  74  (Associazione  finalizzata   al   traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope).  -  1.
          Quando tre o  piu'  persone  si  associano  allo  scopo  di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          70, commi 4, 6 e 10, escluse le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          n.  111/2005,  ovvero  dall'articolo  73,   chi   promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
                2. Chi partecipa all'associazione e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
                3. La pena e' aumentata se il numero degli  associati
          e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
                4. Se l'associazione e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
                5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
                6. Se l'associazione e' costituita per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si  applicano
          il primo e il secondo comma dell'articolo  416  del  codice
          penale. 
                7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
                7-bis. Nei confronti del condannato  e'  ordinata  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
          prodotto, salvo che  appartengano  a  persona  estranea  al
          reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca  di
          beni di cui il reo  ha  la  disponibilita'  per  un  valore
          corrispondente a tale profitto o prodotto. 
                8. Quando in leggi e decreti e' richiamato  il  reato
          previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,  n.
          685, abrogato dall'articolo 38, comma  1,  della  legge  26
          giugno 1990, n. 162, il richiamo  si  intende  riferito  al
          presente articolo.». 
              - Si riporta l'articolo 336 del codice civile: 
                «Art.   336   (Legittimazione   ad   agire).   -    I
          provvedimenti  indicati  negli  articoli  precedenti   sono
          adottati su ricorso dell'altro genitore, dei  parenti,  del
          curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero
          e, quando si tratta di  revocare  deliberazioni  anteriori,
          anche del genitore interessato. 
                I  genitori  e  il  minore  sono  assistiti   da   un
          difensore.». 
              - Si riporta l'articolo 609-decies del  codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 609-decies (Comunicazione al  tribunale  per  i
          minorenni). - Quando si  procede  per  taluno  dei  delitti
          previsti   dagli   articoli    600,    600-bis,    600-ter,
          600-quinquies, 601, 602, 609-bis,  609-ter,  609-quinquies,
          609-octies e 609-undecies commessi in danno  di  minorenni,
          ovvero per il delitto previsto dall'articolo  609-quater  o
          per i delitti previsti dagli articoli  572  e  612-bis,  se
          commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori  di
          un minorenne in danno dell'altro genitore,  il  procuratore
          della  Repubblica  ne  da'  notizia  al  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 
                Qualora riguardi taluno dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in  danno  di  un
          minorenne o da uno dei genitori di un  minorenne  in  danno
          dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma
          si considera effettuata anche  ai  fini  dell'adozione  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti,  nonche'
          330 e 333 del codice civile. 
                Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  l'assistenza
          affettiva e psicologica della persona offesa  minorenne  e'
          assicurata, in ogni stato e grado del  procedimento,  dalla
          presenza dei genitori o di altre  persone  idonee  indicate
          dal minorenne, nonche' di gruppi, fondazioni,  associazioni
          od organizzazioni non governative di comprovata  esperienza
          nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei
          reati di cui al primo comma e iscritti in  apposito  elenco
          dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso  del
          minorenne,  e  ammessi   dall'autorita'   giudiziaria   che
          procede. 
                In ogni caso al minorenne e' assicurata  l'assistenza
          dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e
          dei servizi istituiti dagli enti locali. 
                Dei  servizi  indicati  nel  terzo  comma  si  avvale
          altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado  del
          procedimento.».