Art. 8 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
  1988, n. 448, in  materia  di  custodia  cautelare  e  percorso  di
  rieducazione del minore 
 
  1. (( Alle disposizioni sul processo penale a  carico  di  imputati
minorenni, di cui al decreto )) del Presidente  della  Repubblica  22
settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) (( (soppressa) )) 
    (( b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
      «Art.  27-bis  (Percorso  di  rieducazione  del  minore). -  1.
Durante  le  indagini  preliminari,  il  pubblico  ministero,  quando
procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena  detentiva
non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti
non rivestono particolare  gravita',  puo'  notificare  al  minore  e
all'esercente  la  responsabilita'   genitoriale   la   proposta   di
definizione anticipata del procedimento, subordinata alla  condizione
che il minore acceda a un percorso di  reinserimento  e  rieducazione
civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che  preveda,
sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel
rispetto  della  legislazione  in  materia  di  lavoro  minorile,  lo
svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a  titolo
gratuito con enti  del  Terzo  settore  o  lo  svolgimento  di  altre
attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo
compreso da due a otto mesi. 
      2.  Il  deposito  del   programma   rieducativo,   redatto   in
collaborazione  anche  con  i  servizi   dell'amministrazione   della
giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore,
entro sessanta giorni dalla  notifica  della  proposta  del  pubblico
ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo  trasmette
al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera
di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di
reinserimento e rieducazione. 
      3.  Il   giudice,   sentiti   l'imputato   e   l'esercente   la
responsabilita' genitoriale, valutata la congruita' del  percorso  di
reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al
comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la  durata
corrispondente. Durante tale periodo il corso della  prescrizione  e'
sospeso. 
      4. In caso di interruzione o mancata adesione  al  percorso,  i
servizi minorili dell'amministrazione della  giustizia  informano  il
giudice, che fissa l'udienza in camera di  consiglio  e,  sentite  le
parti, adotta i provvedimenti conseguenti. 
      5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere  al  percorso
di reinserimento e rieducazione o lo  interrompa  senza  giustificato
motivo, il giudice restituisce gli atti al  pubblico  ministero,  che
puo' procedere con richiesta di giudizio immediato  anche  fuori  dei
casi previsti dall'articolo  453  del  codice  di  procedura  penale.
L'ingiustificata interruzione e' valutata  nel  caso  di  istanza  di
sospensione del processo con messa alla prova. 
      6. Decorso il periodo di  sospensione,  il  giudice  fissa  una
nuova udienza in camera di consiglio nella quale,  tenuto  conto  del
comportamento  dell'imputato  e  dell'esito  positivo  del   percorso
rieducativo,  dichiara  con  sentenza  estinto  il  reato.  In   caso
contrario, restituisce gli  atti  al  pubblico  ministero,  che  puo'
procedere con richiesta di giudizio immediato anche  fuori  dei  casi
previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale». ))