Art. 11 Tipi di intervento applicabili Al fine di prevenire le crisi e gestire i rischi che sopravvengono sui mercati, le OP e le AOP possono attivare nell'ambito dei programmi operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento: a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo; b) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori; c) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita; d) assicurazione del raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; e) sostegno per le spese amministrative di creazione, costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione; f) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori.