Art. 11 
 
                   Tipi di intervento applicabili 
 
  Al fine di prevenire le crisi e gestire i rischi che  sopravvengono
sui mercati,  le  OP  e  le  AOP  possono  attivare  nell'ambito  dei
programmi operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento: 
    a) investimenti in immobilizzazioni materiali e  immateriali  che
rendano piu' efficace la gestione dei  volumi  immessi  sul  mercato,
anche per il magazzinaggio collettivo; 
    b) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e  informare  i
consumatori; 
    c) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita; 
    d) assicurazione del raccolto e sulle perdite commerciali  subite
dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali,  avversita'
atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; 
    e)  sostegno  per   le   spese   amministrative   di   creazione,
costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari  per
ricostituire i fondi di mutualizzazione; 
    f) fornitura di  servizi  di  orientamento  (coaching)  ad  altre
organizzazioni di produttori  e  associazioni  di  organizzazioni  di
produttori.