Art. 17 Sanzioni 1. Le sanzioni amministrative di cui alle disposizioni in materia di sanzioni riguardanti la politica agricola comune, nonche' le altre eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi. 2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore. 3. Se un'organizzazione di produttori non fornisce, o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui alla normativa nazionale. 4. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 30% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati. 5. In caso di interruzione di un programma operativo, l'aiuto ricevuto prima della cessazione del programma operativo viene recuperato. Tuttavia, l'aiuto non e' recuperato a condizione che: a) l'OP/AOP rispetti i criteri di riconoscimento e che gli obiettivi connessi agli interventi previsti dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione e b) gli investimenti finanziati con il fondo di esercizio siano mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o rispettivi soci almeno fino al termine del periodo di ammortamento. (uniformato ortofrutta). 6. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorita' competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste. 7. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.