Art. 17 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Le sanzioni amministrative di cui alle disposizioni  in  materia
di sanzioni riguardanti la politica agricola comune, nonche' le altre
eventuali   sanzioni   amministrative   stabilite   dai   regolamenti
comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi  pagatori,
ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto  stabilito  dai
regolamenti stessi. 
  2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento  e  di  sospensione
dello  stesso  sono  adottati  dalla  regione  competente,  anche  su
segnalazione dell'organismo pagatore. 
  3. Se un'organizzazione di produttori non fornisce, o  fornisce  in
maniera incompleta o non corretta, qualsiasi  informazione  richiesta
dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero, si  applicano
le disposizioni sanzionatorie di cui alla normativa nazionale. 
  4. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata  ad
un livello inferiore al 30% della  spesa  approvata,  l'OP  perde  il
diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e  acconti
erogati vengono recuperati. 
  5. In caso di  interruzione  di  un  programma  operativo,  l'aiuto
ricevuto  prima  della  cessazione  del  programma  operativo   viene
recuperato. Tuttavia, l'aiuto non e' recuperato a condizione che: 
    a) l'OP/AOP rispetti  i  criteri  di  riconoscimento  e  che  gli
obiettivi connessi agli interventi previsti dal  programma  operativo
siano stati raggiunti al momento della cessazione e 
    b) gli investimenti finanziati con il fondo  di  esercizio  siano
mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o rispettivi soci almeno  fino  al
termine del periodo di ammortamento. (uniformato ortofrutta). 
  6. I controlli eseguiti e  le  conseguenti  determinazioni  assunte
dalle autorita' competenti  sono  annotati  in  un  registro  redatto
secondo  i  criteri  definiti  dall'AGEA,  anche  in  funzione  delle
informazioni richieste. 
  7. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione,  domanda
o richiesta, possono essere corretti dalla  OP  o  AOP  in  qualsiasi
momento, se riconosciuti come tali  dalla  regione  o  dall'organismo
pagatore per quanto di rispettiva competenza.