Art. 18 
 
                       Procedure di attuazione 
 
  1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del
presente  decreto  sono  riportate  negli  allegati  I  e   II,   che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
  2. I successivi aggiornamenti e le integrazioni delle procedure  di
cui  al  primo  comma  sono  disposti  con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-regioni.  La   predetta
intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza,  puo'  non  essere
richiesta per le modifiche dell'allegato.