Art. 19 Norme finali e transitorie 1. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile. 2. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel decreto e nei relativi allegati corrisponda a un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.