Art. 21 Applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto. 2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero.