Art. 21 
 
                            Applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli  allegati
I e II si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2024,  fatte  salve
quelle  relative  alla  presentazione  dei  programmi  operativi  che
trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del  presente
decreto. 
  2. Il presente decreto e  i  suoi  allegati,  che  ne  fanno  parte
integrante, sono inviati agli organi di  controllo  per  la  prevista
registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero.