Art. 4 Periodo minimo di adesione per l'attuazione del programma operativo 1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non puo' essere inferiore ad un anno. 2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso. L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP. Le OP/AOP provvedono a comunicare all'organismo pagatore e alla regione competente, unitamente alla presentazione del programma operativo, i provvedimenti di espulsione dei produttori soci. Il socio espulso per motivi connessi all'attuazione dei programmi operativi non puo' partecipare ad un programma operativo di altra OP/AOP fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.