Art. 4 
 
                   Periodo minimo di adesione per 
                l'attuazione del programma operativo 
 
  1. La durata minima dell'adesione di un  produttore,  aderente  sia
direttamente che tramite altro organismo associativo ad una  OP,  non
puo' essere inferiore ad un anno. 
  2. In caso di  presentazione  di  un  programma  operativo,  nessun
produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma
per l'intero  periodo  della  sua  attuazione,  salvo  autorizzazione
dell'OP. 
  3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con
un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro  il  quale
l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma  1,  il  recesso,  se
accolto,  acquista   efficacia   dalla   conclusione   dell'esercizio
finanziario in corso. 
  L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del  socio,  la
documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio
ad  altra  OP  prima  del  termine  di  presentazione  del  programma
operativo o della modifica per l'anno successivo. 
  4. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  prevalgono  sulle
norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP. 
  Le OP/AOP provvedono a comunicare  all'organismo  pagatore  e  alla
regione  competente,  unitamente  alla  presentazione  del  programma
operativo, i provvedimenti di  espulsione  dei  produttori  soci.  Il
socio  espulso  per  motivi  connessi  all'attuazione  dei  programmi
operativi non puo' partecipare ad un  programma  operativo  di  altra
OP/AOP fino al 1°  gennaio  del  secondo  anno  successivo  a  quello
dell'espulsione.