Art. 6 
 
                   Programmi operativi e modifiche 
                    per le annualita' successive 
 
  1.  Le  OP  e  le  AOP  riconosciute  presentano  la  domanda   per
l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da tre a
cinque anni, alla regione come definita all'art. 1,  lettera  d)  del
presente decreto, entro il 20 ottobre dell'anno precedente  a  quello
di  realizzazione  del  programma  stesso,  completa  degli  allegati
tecnici e inserita nel sistema operativo di cui all'art. 16 entro  il
15 novembre successivo. 
  2. Il programma operativo puo'  essere  presentato  contestualmente
alla domanda di riconoscimento; in tal caso la  sua  approvazione  e'
condizionata  all'ottenimento  del  riconoscimento  entro  i  termini
previsti. 
  3. I tipi di intervento e gli interventi ammissibili nei  programmi
operativi dovranno  essere  conformi  a  quanto  previsto  dal  piano
strategico nazionale. Con circolare del Ministero  sono  adottate  le
procedure operative, i valori massimi e gli  importi  forfettari  per
talune tipologie di spese ammissibili. 
  4. La domanda di modifica dei  programmi  operativi,  relativamente
agli anni successivi, e' presentata alla regione competente entro  il
20 ottobre di ciascun anno, completa degli allegati  tecnici  che  ne
evidenziano  in  maniera  esaustiva  i  motivi,  la   natura   e   le
implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda  deve  essere
anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 16. 
  5. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 4,
concernono, in particolare: 
    a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; 
    b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o  piu'
nuovi  obiettivi,  oppure  l'eliminazione  di   uno   preventivamente
approvato; 
    c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per  l'anno
successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio; 
    d) la modifica della durata del programma operativo, puo'  essere
estesa o ridotta coerentemente alla  durata  stabilita  all'art.  50,
paragrafo 2 del regolamento di base. 
  6. Le regioni, svolte le opportune verifiche e i controlli  di  cui
all'art. 14 del presente decreto, assumono una specifica decisione in
merito ai programmi operativi e alle modifiche per l'anno successivo,
rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento. 
  7. Le  regioni  comunicano  al  piu'  tardi  entro  il  20  gennaio
dell'anno successivo la decisione di cui al  comma  6  al  Ministero,
all'OP/AOP e all'organismo  pagatore,  anche  per  posta  elettronica
certificata,  e  il  fondo  di   esercizio   approvato   per   l'anno
considerato.