Art. 7 
 
                      Modifiche in corso d'anno 
 
  1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda  di  modifica  del
programma esecutivo annuale al piu'  tardi  entro  il  31  agosto  di
ciascun anno. Le modifiche devono  essere  corredate  degli  allegati
tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e
le implicazioni. 
  2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: 
    a) l'attuazione parziale dei  programmi  per  motivi  debitamente
giustificati, non puo' comportare la riduzione di oltre il 30%  della
spesa complessiva approvata per l'annualita' in  corso.  Fatte  salve
cause di forza maggiore, si applica il comma 4 dell'art. 17; 
    b) modifica del contenuto dei programmi operativi con: 
      inserimento  o  sostituzione  di  nuovi  obiettivi,   tipi   di
intervento e/o interventi; 
      variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che
eccede il 25% del corrispondente importo approvato. 
  3. In deroga al comma 1, le OP/AOP  possono  presentare  specifiche
modifiche  necessarie   ad   attivare   tempestivamente   azioni   di
prevenzione delle crisi e gestione dei rischi  in  qualsiasi  momento
nel corso dell'anno. 
  4.  Nelle  more  della   decisione   della   regione   le   OP/AOP,
successivamente alla presentazione della modifica, possono, sotto  la
propria responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica prima
della  valutazione  finale   della   regione   e   previa   immediata
comunicazione alla regione stessa, nonche' all'organismo pagatore  se
la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera. 
  5. Le regioni, applicando le disposizioni  contenute  nell'allegato
I, svolgono le opportune verifiche e i controlli  previsti  dall'art.
14 del presente decreto e adottano una  decisione  finale  entro  tre
mesi dalla presentazione completa della  richiesta  di  modifica.  In
ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove  attivita'  e
le relative spese effettuate prima della presentazione della  domanda
di modifica. 
  6.  Le  modifiche  in   corso   d'anno   non   possono   riguardare
operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento, gia' segnalate
e  controllate  dall'organismo  pagatore  con  esito  negativo.  Tali
operazioni non possono essere  escluse  dalla  rendicontazione  delle
spese. 
  7. Fatta salva la congruita' della spesa e il rispetto  del  limite
di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le  modifiche
riferibili a operazioni gia' approvate nell'ambito di un  intervento,
che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che  avvengono
successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo
2, sono comunicate alla regione entro il  31  dicembre  dell'anno  di
realizzazione. La regione comunica all'OP/AOP l'esito  della  propria
valutazione entro il 31 gennaio successivo. 
  8.  Non  sono  considerate  modifiche,  ma   vanno   opportunamente
segnalate e documentate al momento in cui si verificano  o,  al  piu'
tardi, entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del  programma
operativo: 
    a)  la  sostituzione  del  fornitore   prescelto   in   fase   di
approvazione della spesa di  un  investimento  con  altro  fornitore,
rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita'  e
l'importo della spesa approvata; 
    b)  la  variazione  dell'investimento  approvato  a  seguito   di
aggiornamento  tecnologico,  ma  rimanendo   inalterata   la   natura
dell'investimento e la sua finalita', il fornitore e l'importo  della
spesa approvata; 
    c) una rimodulazione finanziaria relativamente a: 
      spese indicate nel programma operativo e approvate per il  loro
importo complessivo, ma che per incapienza l'OP aveva  inserito  solo
in quota parte; 
      assestamenti di spesa per gli interventi e i tipi di spesa gia'
approvati, limitatamente a  quelli  per  cui  sono  stabiliti  valori
massimi o importi forfettari e che non superano  complessivamente  il
limite di spesa di cui al precedente  comma  2,  lettera  b)  secondo
punto. 
  Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare
il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con  altri  regimi
di aiuto. 
  9.  Le  regioni  comunicano  al  Ministero,  entro  il  15  ottobre
dell'anno  in  corso,  l'ammontare   delle   spese   complessivamente
approvate per ciascuna OP/AOP  a  seguito  della  modifica  in  corso
d'anno.