Art. 7 Modifiche in corso d'anno 1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica del programma esecutivo annuale al piu' tardi entro il 31 agosto di ciascun anno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. 2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: a) l'attuazione parziale dei programmi per motivi debitamente giustificati, non puo' comportare la riduzione di oltre il 30% della spesa complessiva approvata per l'annualita' in corso. Fatte salve cause di forza maggiore, si applica il comma 4 dell'art. 17; b) modifica del contenuto dei programmi operativi con: inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi, tipi di intervento e/o interventi; variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato. 3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi in qualsiasi momento nel corso dell'anno. 4. Nelle more della decisione della regione le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica, possono, sotto la propria responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonche' all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera. 5. Le regioni, applicando le disposizioni contenute nell'allegato I, svolgono le opportune verifiche e i controlli previsti dall'art. 14 del presente decreto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attivita' e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda di modifica. 6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento, gia' segnalate e controllate dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese. 7. Fatta salva la congruita' della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le modifiche riferibili a operazioni gia' approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo 2, sono comunicate alla regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. La regione comunica all'OP/AOP l'esito della propria valutazione entro il 31 gennaio successivo. 8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate al momento in cui si verificano o, al piu' tardi, entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma operativo: a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa approvata; b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento e la sua finalita', il fornitore e l'importo della spesa approvata; c) una rimodulazione finanziaria relativamente a: spese indicate nel programma operativo e approvate per il loro importo complessivo, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte; assestamenti di spesa per gli interventi e i tipi di spesa gia' approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto. 9. Le regioni comunicano al Ministero, entro il 15 ottobre dell'anno in corso, l'ammontare delle spese complessivamente approvate per ciascuna OP/AOP a seguito della modifica in corso d'anno.