Art. 9 Domande di aiuto 1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, secondo le indicazioni fornite dall'organismo pagatore stesso. La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'organismo pagatore. 2. Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione. 3. Le richieste di anticipo di cui all'art. 15-bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 sono presentate all'organismo pagatore una volta all'anno entro il 31 ottobre. La garanzia finanziaria necessaria per l'accesso all'anticipo e i relativi controlli dovranno essere in linea con i suggerimenti periodicamente emanati insieme da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm. 4. L'organismo pagatore comunica al Ministero entro il 28 febbraio successivo alla presentazione delle domande l'importo della spesa rendicontata da ciascuna OP/AOP ai fini dell'ammissibilita' all'aiuto.