Art. 18 
 
                    Programmi operativi delle AOP 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  50,  paragrafo  1  del  regolamento  UE  n.
2021/2115, le AOP possono  presentare  un  programma  operativo  alla
Regione in cui sono riconosciute. 
  I  programmi  operativi  delle  AOP  devono  contenere  almeno  gli
obiettivi indicati all'art. 50,  paragrafo  3  del  regolamento  (UE)
2021/2115 nonche' i tipi di intervento finalizzati al  raggiungimento
di almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 46, le lettere d), h) e
J). 
  2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui  spese
sono sostenute direttamente dalla stessa e puo' includere  interventi
le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci  e
produttori, filiali partecipate al 90% dalle OP ed AOP. 
  3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai
contributi delle OP aderenti, fatto salvo  l'art.  51,  paragrafo  1,
lettera b) del regolamento UE 2021/2115. 
  4. Qualora anche le OP aderenti  presentino  un  proprio  programma
operativo,  quello  dell'AOP  non  riguarda  gli  stessi   interventi
contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve  essere
valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai  sensi  dell'art.
50, paragrafo 6 del regolamento UE n. 2021/2115. 
  In  tal  caso,  gli  interventi  e  la  partecipazione  finanziaria
corrispondente devono essere chiaramente identificati  nel  programma
operativo di ciascuna  organizzazione  e  finanziati  dai  contributi
delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati  dai  fondi
di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti. 
  L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al  fine
del calcolo del valore della produzione commercializzata  si  applica
il comma 5, secondo capoverso del presente articolo. 
  5.  Il  valore  della  produzione  commercializzata  di  un'AOP  e'
calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa  AOP,
se essa commercializza direttamente, e da quello  delle  OP  socie  e
comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP
e'   riconosciuta.   Qualora   l'associazione   non    commercializzi
direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie. 
  Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per
un'associazione di organizzazioni  di  produttori  o  un'associazione
transnazionale   di   organizzazioni   di   produttori   e   per   le
organizzazioni di produttori  socie,  il  calcolo  del  valore  della
produzione commercializzata dell'associazione  non  tiene  conto  del
valore della produzione commercializzata calcolata  per  i  programmi
operativi dei soci,  ai  sensi  dell'art.  31,  paragrafo  1  secondo
capoverso del Reg. UE 2022/126. 
  6. L'AOP, per l'attuazione del proprio  programma  operativo,  deve
costituire un fondo di esercizio finanziato anche  con  i  contributi
delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito  tramite  un  conto
corrente dedicato.