Art. 18 Programmi operativi delle AOP 1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 del regolamento UE n. 2021/2115, le AOP possono presentare un programma operativo alla Regione in cui sono riconosciute. I programmi operativi delle AOP devono contenere almeno gli obiettivi indicati all'art. 50, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 nonche' i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 46, le lettere d), h) e J). 2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e puo' includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori, filiali partecipate al 90% dalle OP ed AOP. 3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'art. 51, paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE 2021/2115. 4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 6 del regolamento UE n. 2021/2115. In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti. L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo. 5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP e' calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP e' riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie. Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1 secondo capoverso del Reg. UE 2022/126. 6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.