Art. 19 Domande di aiuto 1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalita' informatica indicata dall'organismo pagatore. La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'organismo pagatore. Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione 2. Le richieste di anticipo sono presentate all'organismo pagatore una sola volta entro il 30 settembre di ogni anno. 3. Le richieste di pagamento parziale sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre. 4. Le OP/AOP possono scegliere la modalita' della richiesta di aiuto di cui ai commi 2 o 3 per l'annualita' di riferimento.