Art. 19 
 
                          Domande di aiuto 
 
  1. Le richieste di aiuto o di saldo sono  presentate  all'organismo
pagatore entro il  15  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di
realizzazione del programma, utilizzando la funzionalita' informatica
indicata dall'organismo pagatore. 
  La richiesta di aiuto deve essere corredata di  tutti  i  documenti
indicati dall'organismo pagatore. 
  Gli  organismi  pagatori,  in  casi   eccezionali   e   debitamente
giustificati, possono accettare domande di aiuto  oltre  il  predetto
termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni  successivi  alla
scadenza. In ogni caso, in sede  di  liquidazione  dell'aiuto,  viene
applicata una penalizzazione pari  all'1%  dell'aiuto  spettante  per
ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione 
  2. Le richieste di anticipo sono presentate all'organismo  pagatore
una sola volta entro il 30 settembre di ogni anno. 
  3. Le richieste di pagamento parziale sono presentate all'organismo
pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre. 
  4. Le OP/AOP possono scegliere  la  modalita'  della  richiesta  di
aiuto di cui ai commi 2 o 3 per l'annualita' di riferimento.