Art. 20 
 
                     Aiuto finanziario nazionale 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2025  le  Regioni,  ove  la  produzione
ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e'
inferiore al 20%  dell'intera  produzione  ortofrutticola  regionale,
possono chiedere al Ministero l'attivazione della  procedura  per  la
concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art.  35  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui all'art. 53 del Regolamento di
base, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP. 
  2.  L'aiuto  e'  concesso  alle  OP   che   ne   fanno   richiesta,
relativamente alla produzione ottenuta nelle Regioni di cui al  comma
1. 
  3. Le AOP che realizzano  un  programma  operativo  unico  chiedono
l'aiuto nazionale per conto delle OP interessate.