Art. 21 
 
                   Tipi di intervento applicabili 
 
  1. Al fine di prevenire e gestire le crisi  che  sopravvengono  sui
mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi
operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento: 
    a)  creazione,  costituzione  e  ricostituzione   di   fondi   di
mutualizzazione; 
    b) investimenti in immobilizzazioni materiali e  immateriali  che
rendano piu' efficace la gestione dei  volumi  immessi  sul  mercato,
anche per il magazzinaggio collettivo; 
    c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di
un obbligo di estirpazione  per  ragioni  sanitarie  o  fitosanitarie
stabilito  dell'autorita'  regionale  competente   o   ai   fini   di
adattamento climatici; 
    d) ritiro dal mercato, ai fini della distribuzione gratuita o per
altre destinazioni; 
    e) assicurazione sul raccolto e sulle perdite commerciali  subite
dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali,  avversita'
atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; 
    f) fornitura di  servizi  di  orientamento  (coaching)  ad  altre
organizzazioni  di  produttori,  associazioni  di  organizzazioni  di
produttori, associazioni di produttori o singoli produttori; 
    g) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari  di
paesi terzi nel territorio dell'Unione per  facilitare  l'accesso  ai
mercati dei Paesi terzi; 
    h) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e  informare  i
consumatori; 
  2. In presenza di condizioni di particolare gravita',  le  Regioni,
previa   comunicazione   al   Ministero,   possono    eccezionalmente
autorizzare  la  raccolta  verde  o   la   mancata   raccolta   degli
ortofrutticoli.