Art. 21 Tipi di intervento applicabili 1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento: a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione; b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo; c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorita' regionale competente o ai fini di adattamento climatici; d) ritiro dal mercato, ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni; e) assicurazione sul raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; f) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori; g) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei Paesi terzi; h) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori; 2. In presenza di condizioni di particolare gravita', le Regioni, previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare la raccolta verde o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.