Art. 22 
 
           Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato 
 
  1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: 
    a)  distribuzione  gratuita  a  opere  di  beneficienza  o   enti
caritativi, ai sensi  dell'art.  47,  paragrafo  2,  lettera  f)  del
regolamento di base e dell'art. 27 del  regolamento  delegato,  anche
attraverso la trasformazione  dei  prodotti  volta  ad  agevolare  il
ritiro. L'entita' complessiva  del  sostegno  non  supera  il  limite
stabilito dall'art. 26, paragrafo 1  del  regolamento  delegato  (UE)
2022/126; 
    b) realizzazione di biomasse a fini energetici; 
    c) alimentazione animale; 
    d)  trasformazione  industriale  no   food,   ivi   compresa   la
distillazione in alcool; 
    e) biodegradazione o compostaggio. 
  2. Le destinazioni di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1,  sono
consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore
l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni. 
  3. Le altre destinazioni di cui alle lettere b), c), d) ed  e)  del
comma 1, devono rispettare le condizioni stabilite dall'art.  19  del
regolamento delegato e riguardare prodotti deperibili che non possono
essere destinati ad  un  immagazzinamento  duraturo  senza  l'ausilio
della refrigerazione. Pertanto,  sono  esclusi  da  questa  misura  i
prodotti ortofrutticoli di cui ai codici ex 0802 e  12129200  di  cui
all'allegato I del decreto.