Art. 22 Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato 1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, lettera f) del regolamento di base e dell'art. 27 del regolamento delegato, anche attraverso la trasformazione dei prodotti volta ad agevolare il ritiro. L'entita' complessiva del sostegno non supera il limite stabilito dall'art. 26, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126; b) realizzazione di biomasse a fini energetici; c) alimentazione animale; d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool; e) biodegradazione o compostaggio. 2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni. 3. Le altre destinazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, devono rispettare le condizioni stabilite dall'art. 19 del regolamento delegato e riguardare prodotti deperibili che non possono essere destinati ad un immagazzinamento duraturo senza l'ausilio della refrigerazione. Pertanto, sono esclusi da questa misura i prodotti ortofrutticoli di cui ai codici ex 0802 e 12129200 di cui all'allegato I del decreto.