Art. 23 
 
                  Ritiri destinati alla beneficenza 
 
  1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla  distribuzione
gratuita,  si  applica  l'art.  52,  paragrafo  6,  lettera  a)   del
regolamento di base solo se conferiti ad Enti caritativi riconosciuti
secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati
dagli  organismi  pagatori  secondo  criteri  stabiliti  da  AGEA  ed
iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia. 
  2. AGEA realizza il  portale  informatico  per  la  gestione  e  il
monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1
e l'attuazione di  quanto  previsto  all'art.  27,  paragrafo  2  del
regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le  OP  e  gli
Enti caritativi riconosciuti.