Art. 23 Ritiri destinati alla beneficenza 1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica l'art. 52, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base solo se conferiti ad Enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia. 2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi riconosciuti.