Art. 28 
 
                       Procedure di attuazione 
 
  1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del
presente  decreto  sono  riportate  negli  allegati  I  e   II,   che
costituiscono parte integrante del decreto. 
  2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui
al   primo   comma   sono   disposti   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-Regioni.  La   predetta
intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza,  puo'  non  essere
richiesta per le modifiche dell'allegato.