Art. 2 
 
                       Revisione delle tabelle 
 
  1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle  di
cui all'art. 1, si provvede ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del
decreto legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  anche  sulla  base
dell'elenco delle malattie  di  cui  all'art.  139  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione. 
    Roma, 10 ottobre 2023 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro della salute 
        Schillaci        

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2764