Art. 2 Revisione delle tabelle 1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all'art. 1, si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 10 ottobre 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro della salute Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2764