Art. 3 Adempimenti 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, interessati dalla procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all'art. 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonche' agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012. 2. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.