Art. 3 
 
                             Adempimenti 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  interessati  dalla
procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare
le comunicazioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  794/2004  della
Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal regolamento  (CE)
n. 271/2008 della  Commissione  del  30  gennaio  2008,  mediante  la
piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione  annuale  di
cui all'art. 11, lettera b), del regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 mediante  la  piattaforma  informatica
SARI, nonche' agli adempimenti di cui  all'art.  52  della  legge  n.
234/2012. 
  2.  Gli  aiuti  sono  concessi  ed  erogati  nel   rispetto   delle
disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.