Art. 4 
 
           Controlli in merito agli interventi finanziati 
 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  destinatari  dei
finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le
modalita' per procedere, in esito ai controlli di  cui  all'ordinanza
del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  932/2022,
all'eventuale rideterminazione del contributo  nonche'  le  modalita'
per procedere a rendere esecutiva  l'eventuale  successiva  decadenza
del contributo.