Art. 4 Controlli in merito agli interventi finanziati 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalita' per procedere, in esito ai controlli di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, all'eventuale rideterminazione del contributo nonche' le modalita' per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza del contributo.