Art. 5 
 
                     Trattamento dati personali 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono, in attuazione
del  regolamento  europeo  sulla  protezione   dei   dati   personali
UE/2016/679 del 27 aprile 2016, dal  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  al
trattamento dei dati personali relativi alle procedure di concessione
dei contributi di cui alla presente ordinanza.