Art. 5 Trattamento dati personali 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono, in attuazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al trattamento dei dati personali relativi alle procedure di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza.