Art. 6 
 
Invarianza della  spesa,  relazione  al  Dipartimento  e  obbligo  di
                           rendicontazione 
 
  1.  I  soggetti  di   cui   all'art.   2,   comma   3,   provvedono
all'espletamento delle attivita' previste  dalla  presente  ordinanza
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  2. I soggetti di  cui  al  comma  1  provvedono  a  relazionare  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato  di  attuazione   degli   interventi   di   cui   al   presente
provvedimento, nonche' a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4,
del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 novembre 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio