Art. 6 Invarianza della spesa, relazione al Dipartimento e obbligo di rendicontazione 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono all'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, nonche' a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2023 Il Capo del Dipartimento: Curcio