Art. 2 
 
                 Servizi dell'ANPR per gli avvocati 
 
  1. ANPR, previa identificazione informatica con credenziali  almeno
di livello di sicurezza  pari  a  2,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 64 del CAD e verifica dell'iscrizione  al  relativo  albo  o
elenco ai sensi del comma 2, rende  disponibili  allo  stesso,  nella
sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it -
appositi  servizi  per  richiedere  i  certificati   anagrafici   dei
cittadini iscritti nell'ANPR. 
  2.  La   verifica   dell'iscrizione   dell'avvocato   nell'albo   o
nell'elenco degli avvocati di cui all'art. 15, comma 1, lettere a)  e
b), della legge n. 247 del 2012,  e'  effettuata  dall'ANPR  mediante
appositi servizi resi fruibili dal  Consiglio  nazionale  forense  ai
sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro della  giustizia
del 16 agosto 2016, n. 178, per il tramite della piattaforma  di  cui
all'art.  50-ter  del  CAD,   tenuto   conto   di   quanto   indicato
dall'Autorita' garante per la protezione dei dati  nel  provvedimento
n. 223 del 10 giugno 2021  concernente  l'adozione  delle  specifiche
tecniche del Sistema informatico  centrale  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 1,  del  decreto  ministeriale  16  agosto  2016,  n.  178  del
Ministero della giustizia. 
  3. Il certificato e' reso immediatamente disponibile nel  sito  web
di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto. 
  4. I certificati richiesti  dall'avvocato  sono  rilasciati  previa
conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalita'  connesse
all'esecuzione del mandato professionale e sono  esenti  dall'imposta
di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  5. Le specifiche tecniche  di  accesso  all'ANPR,  di  richiesta  e
rilascio dei certificati anagrafici nonche' le misure di sicurezza  e
la lista dei certificati che possono essere  richiesti  dall'avvocato
sono definite nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico». 
  6.  ANPR  consente  all'avvocato  di  richiedere  fino   a   trenta
certificati al giorno. 
  7. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l'ANPR estrae un
campione di avvocati individuati prevalentemente tra quelli che hanno
richiesto oltre cento certificati nel semestre nonche' sulla base dei
criteri ulteriori  che  potranno  essere  individuati  dal  Ministero
dell'interno    e     resi     pubblici     sul     sito     internet
www.anagrafenazionale.interno.it - completo delle registrazioni degli
accessi e  delle  operazioni  compiute  dal  singolo  avvocato,  come
indicate nell'allegato 1, paragrafo 3.3. 
  8. Il campione di cui al comma 7 e'  trasmesso,  tramite  procedura
automatizzata, al Consiglio nazionale  forense  che  inoltra  i  dati
identificativi  dell'avvocato,  insieme  alle   registrazioni   degli
accessi e  delle  operazioni  compiute  nel  periodo  di  riferimento
indicati nell'allegato 1, paragrafo 3.3 per le  verifiche  in  ordine
alla sussistenza dei presupposti fissati dal presente decreto ai fini
della legittimita' degli accessi ai Consigli dell'Ordine,  competenti
per l'esercizio del compito di vigilanza di cui all'art. 29,  lettera
f) della legge n. 247 del 2012. L'esito della verifica  e'  trasmesso
dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale forense  che  ne  da
comunicazione, a mezzo posta elettronica  certificata,  al  Ministero
dell'interno,  nel  termine  di  sei  mesi  dalla  trasmissione   del
campione. In mancanza di esito positivo il servizio  e'  sospeso  nei
confronti degli avvocati oggetto della verifica.