Art. 3 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati
ad essi rilasciati da ANPR, in  qualita'  di  autonomi  titolari  del
trattamento, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto  delle  regole
deontologiche  adottate  dal  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018. 
  2.  ANPR  conserva  fino  ad  un  massimo  di  trentasei  mesi   le
informazioni relative alle richieste effettuate dall'avvocato secondo
le modalita' definite nell'allegato 1 «Disciplinare  tecnico»,  fatte
salve esigenze  di  conservazione  ulteriore  in  caso  di  eventuali
contenziosi. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi  7  e  8,  del
decreto del Ministro della giustizia n. 178 del 2016, ANPR tratta  il
dato relativo alla verifica dell'iscrizione del soggetto  richiedente
all'albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b)  della
legge n. 247 del 2012 al  solo  fine  di  consentire  a  quest'ultimo
l'accesso ai servizi di cui all'art. 2 e solo per il tempo necessario
a garantire l'accesso medesimo. 
  4. La titolarita' del trattamento dei dati contenuti  nell'ANPR  e'
attribuita  al  Ministero  dell'interno   sotto   i   profili   della
conservazione, della comunicazione  e  dell'adozione  delle  relative
misure di sicurezza. 
  5. La societa'  generale  di  informatica  S.p.a.  (Sogei  S.p.a.),
incaricata  della  realizzazione  del  progetto  e   della   gestione
dell'infrastruttura, e'  nominata  responsabile  del  trattamento  ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. 
  6. Il Consiglio nazionale forense e i  Consigli  dell'Ordine  degli
avvocati trattano i dati necessari a svolgere le  verifiche  previste
dal presente decreto in qualita' di titolari del trattamento.