Art. 11 
 
                  Piano strategico della ZES unica 
 
  1. Il Piano strategico  della  ZES  unica  ha  durata  triennale  e
definisce, anche in coerenza con il  PNRR  e  con  le  programmazioni
nazionali e regionali  dei  fondi  strutturali  europei  nonche'  nel
rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale,  la  politica  di
sviluppo della ZES unica, individuando, anche in  modo  differenziato
per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere  e  quelli
da rafforzare, gli investimenti e gli interventi  prioritari  per  lo
sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la
riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica,  e
le modalita' di  attuazione.  Una  specifica  sezione  del  Piano  e'
dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari  a
rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo  119,  sesto
comma, della  Costituzione,  gli  svantaggi  dell'insularita',  nelle
regioni Sicilia e Sardegna. 
  2. La Struttura di  missione  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,
predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica,  garantendo
la   piena   partecipazione   delle   regioni    interessate.    Alla
predisposizione del Piano partecipano, altresi',  tre  rappresentanti
designati  congiuntamente  dall'Unione  delle  province  d'Italia   e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro delle imprese e del made in  Italy  e  il  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina
di regia di cui all'articolo 10,  comma  1,  e'  approvato  il  Piano
strategico della ZES unica. 
  3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite,  in  coerenza  con
gli obiettivi definiti dal Piano strategico  della  ZES  unica,  zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  ottobre  2013,  e  dei
relativi atti delegati e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  tali
zone franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di  cui
all'articolo 10, comma 2, anche  su  iniziativa  delle  Autorita'  di
sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed e' approvata con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data   della
proposta. 
  3-ter. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 119,  sesto  comma,
          della Costituzione: 
                «Art. 119 - 1. - 5. (omissis). 
              La Repubblica riconosce le peculiarita' delle  Isole  e
          promuove le misure necessarie  a  rimuovere  gli  svantaggi
          derivanti dall'insularita'. 
              7. (omissis)». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
          il codice doganale dell'Unione (rifusione),  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. L 269 del 10 ottobre 2013.