Art. 13 
 
              Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES 
 
  1. Al fine  di  garantire  un  rilancio  unitario  delle  attivita'
produttive  del  territorio  delle  regioni  del  Mezzogiorno,   come
individuate  dalla  normativa  europea,  ammissibili   alle   deroghe
previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, a partire dal 1°  gennaio  2024,  e'  istituito,  presso  la
Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,  lo  sportello
unico digitale ZES per  le  attivita'  produttive  nella  ZES  unica,
denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono  gli  sportelli  unici
digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter),
del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed  al  quale  sono
attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente  decreto,
le funzioni dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP),
di cui  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  2.  Nell'ambito  dell'area  della  ZES  unica  il  S.U.D.  ZES   ha
competenza in relazione: 
    a)  ai  procedimenti  amministrativi  inerenti   alle   attivita'
economiche e produttive di beni e servizi e a  tutti  i  procedimenti
amministrativi  concernenti  la  realizzazione,   l'ampliamento,   la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi; 
    b)  ai  procedimenti  amministrativi   riguardanti   l'intervento
edilizio produttivo, compresi gli interventi  di  trasformazione  del
territorio ad iniziativa  privata  e  gli  interventi  sugli  edifici
esistenti  e  quelli  necessari  alla  realizzazione,   modifica   ed
esercizio di attivita' produttiva; 
    c) ai procedimenti amministrativi riguardanti  la  realizzazione,
l'ampliamento la ristrutturazione di  strutture  dedicate  ad  eventi
sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo. 
  3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard  tecnologici  ed
in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  di  cui  all'articolo  5
dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  del   Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del  3  dicembre  2021.  I
provvedimenti   conclusivi    dei    procedimenti    sottoposti    ad
autorizzazione unica sono acquisiti, ai  sensi  dell'articolo  43-bis
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo
4, comma 6, del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  al
fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della  legge
29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili  i
documenti  di  cui  al  secondo  periodo   a   tutte   le   pubbliche
amministrazioni interessate. Nelle more della piena operativita'  del
S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono  presentate:  per
le attivita' localizzate o da localizzare nei  territori  delle  Zone
economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'articolo  4  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  e  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n.
12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo  5,
comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91  del  2017;
per le attivita' localizzate o da localizzare negli  altri  territori
della  ZES  unica,  ai  SUAP  territorialmente  competenti   di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
le trasmettono immediatamente, secondo le  modalita'  di  interazione
tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  novembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021,  agli
sportelli unici digitali attivati presso  i  Commissari  straordinari
territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma  3,  del
presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello  Sportello  unico
di cui al comma 1 si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  del
Programma nazionale capacita' per la coesione  finanziato  dai  fondi
strutturali europei della programmazione 2021-2027.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
          a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2017, n. 12: 
                «Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
          nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
          programma di  attivita'  economiche  imprenditoriali  o  di
          investimenti di  natura  incrementale  nella  ZES,  possono
          usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
                  (omissis). 
                a-ter) presso ogni Commissario straordinario  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
          presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
          attivita'  soggetta   all'autorizzazione   unica   di   cui
          all'articolo 5-bis,  presentano  il  proprio  progetto.  Lo
          sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
          e  opera  secondo  i  migliori  standard  tecnologici,  con
          carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi  e  alle
          piattaforme digitali  in  uso  presso  gli  enti  coinvolti
          nell'istruttoria  del  procedimento.  Ciascun   Commissario
          rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
          istituzionale, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
          quale lo sportello e' reso disponibile.  Nelle  more  della
          piena  operativita'  dello  sportello  unico  digitale,  le
          domande  di  autorizzazione  unica  sono  presentate   allo
          sportello  unico  per  le   attivita'   produttive   (SUAP)
          territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma  3
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  che  le
          trasmette  al  Commissario  con  le  modalita'  determinate
          mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP; 
              (omissis). 
              1-bis. - 6. (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          recante: «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A)»: 
                «Art.   43-bis   (Certificazione   e   documentazione
          d'impresa). -  1.  Lo  sportello  unico  per  le  attivita'
          produttive: 
                  a) trasmette alle altre  amministrazioni  pubbliche
          coinvolte nel procedimento le comunicazioni e  i  documenti
          attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche'
          gli atti di autorizzazione, licenza, concessione,  permesso
          o nulla osta comunque denominati  rilasciati  dallo  stesso
          sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti  da
          altre  amministrazioni  ovvero  comunicati  dall'impresa  o
          dalle   agenzie   per   le   imprese,   ivi   comprese   le
          certificazioni di qualita' o ambientali; 
                  b)  invia  alla  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura territorialmente  competente,  ai
          fini del loro  inserimento  nel  Repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA) e al fine della  raccolta
          e conservazione in un fascicolo  informatico  per  ciascuna
          impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
          lettera a). 
                2. Le comunicazioni tra lo  sportello  unico  per  le
          attivita'  produttive,  le  amministrazioni  pubbliche,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          le  imprese  e  le  agenzie  per   le   imprese   avvengono
          esclusivamente   in   modalita'   telematica   secondo   le
          disposizioni vigenti. 
                3.  Le  amministrazioni  non  possono  richiedere  ai
          soggetti  interessati  la  produzione  dei   documenti   da
          acquisire ai sensi del comma 1, lettera a). 
                4.   All'attuazione   del   presente   articolo    le
          amministrazioni interessate  provvedono  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  recante:
          «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge
          7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
          finanziamento  delle  camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura»: 
                «Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). -  1.  -
          5. (omissis). 
                6.  Una  copia  dei   provvedimenti   conclusivi   di
          procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa
          adottati successivamente alla data di entrata in vigore del
          presente decreto  e'  inviata,  con  modalita'  informatica
          ovvero telematicamente, a cura  dei  responsabili  di  tali
          procedimenti,  alla   camera   di   commercio   nella   cui
          circoscrizione l'impresa ha sede per  il  loro  inserimento
          nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo  2,
          comma  1,  lettera  b).  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico  emanato,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, entro centottanta giorni dalla data  entrata
          in vigore del presente decreto, sentite le  amministrazioni
          interessate,  sono   individuati,   secondo   principi   di
          gradualita' e sostenibilita',  i  termini  e  le  modalita'
          operative di attuazione della disposizione di cui al  primo
          periodo, nonche' le  modalita'  ed  i  limiti  con  cui  le
          relative informazioni sono rese disponibili per i  soggetti
          pubblici e privati interessati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento delle camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura»: 
                «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. 
                2. Le camere di commercio, singolarmente o  in  forma
          associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
          competenza, svolgono le funzioni relative a: 
                  a)  pubblicita'  legale  generale  e   di   settore
          mediante  la  tenuta  del  registro  delle   imprese,   del
          Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo
          8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di
          commercio dalla legge; 
                  b) formazione e gestione del fascicolo  informatico
          di  impresa  in  cui  sono  raccolti  dati  relativi   alla
          costituzione, all'avvio ed  all'esercizio  delle  attivita'
          dell'impresa, nonche' funzioni di punto  unico  di  accesso
          telematico  in  relazione   alle   vicende   amministrative
          riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio'  delegate  su
          base legale o convenzionale; 
                  c) tutela del consumatore e  della  fede  pubblica,
          vigilanza e controllo sulla  sicurezza  e  conformita'  dei
          prodotti e sugli strumenti soggetti alla  disciplina  della
          metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle  tariffe,
          rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
          per l'esportazione in quanto specificamente previste  dalla
          legge; 
                  d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei
          territori  tramite  attivita'  d'informazione  economica  e
          assistenza tecnica alla creazione di imprese  e  start  up,
          informazione,   formazione,   supporto   organizzativo    e
          assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione
          ai  mercati  internazionali  nonche'   collaborazione   con
          ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,   SACE,
          SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e  le
          ricadute  operative  a   livello   aziendale   delle   loro
          iniziative; sono in ogni caso  escluse  dai  compiti  delle
          Camere di commercio le attivita' promozionali  direttamente
          svolte all'estero; 
                  d-bis)  valorizzazione  del  patrimonio   culturale
          nonche'   sviluppo   e   promozione   del    turismo,    in
          collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in
          ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio  le
          attivita' promozionali direttamente svolte all'estero; 
                  d-ter) competenze in materia ambientale  attribuite
          dalla normativa  nonche'  supporto  alle  piccole  e  medie
          imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 
                  e) orientamento al lavoro e alle professioni  anche
          mediante  la  collaborazione  con  i  soggetti  pubblici  e
          privati competenti, in coordinamento con il Governo  e  con
          le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare: 
                    1) la tenuta e la gestione, senza oneri a  carico
          dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i  diritti
          di  segreteria  a  carico  delle  imprese,   del   registro
          nazionale   per   l'alternanza   scuola-lavoro    di    cui
          all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107,
          sulla base di accordi  con  il  Ministero  dell'Istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e  con  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali; 
                    2) la collaborazione  per  la  realizzazione  del
          sistema di certificazione  delle  competenze  acquisite  in
          contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi
          di alternanza scuola-lavoro; 
                    3) il supporto  all'incontro  domanda-offerta  di
          lavoro, attraverso servizi informativi  anche  a  carattere
          previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e
          a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei  Centri
          per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; 
                    4) il sostegno alla transizione  dalla  scuola  e
          dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e  lo
          sviluppo di servizi, in particolare telematici, a  supporto
          dei processi di placement svolti dalle Universita'; 
                  f) assistenza e supporto alle imprese in regime  di
          libera concorrenza da realizzare in regime  di  separazione
          contabile.  Dette  attivita'   sono   limitate   a   quelle
          strettamente   indispensabili   al   perseguimento    delle
          finalita' istituzionali del sistema camerale e non  possono
          essere finanziate al  di  fuori  delle  previsioni  di  cui
          all'articolo 18 comma 1 lettera b); 
                  g)  ferme  restando  quelle  gia'  in  corso  o  da
          completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni
          ed   altri   soggetti   pubblici   e   privati    stipulate
          compatibilmente con la normativa europea.  Dette  attivita'
          riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
          della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto
          al  placement   e   all'orientamento,   della   risoluzione
          alternativa delle controversie. Le  stesse  possono  essere
          finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con  oneri  a
          carico delle controparti non inferiori al 50%. 
              2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
          comma 3, per le attivita' di cui al comma  2,  lettere  a),
          b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g)  non  possono  essere
          richiesti oneri aggiuntivi alle imprese  al  di  fuori  dei
          diritti di segreteria di cui all'articolo 18. 
              [3. Le camere di  commercio,  nei  cui  registri  delle
          imprese siano iscritte o annotate meno di  40.000  imprese,
          esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h),  i)  e  l)
          obbligatoriamente in forma associata.] 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a  consorzi  e,  nel  rispetto  delle
          previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,
          recante  il  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
          partecipazione pubblica, a societa', dandone  comunicazione
          al Ministero dello sviluppo economico. 
              5. Le camere di  commercio,  nel  rispetto  dei  limiti
          previsti dalla presente legge e di  criteri  di  equilibrio
          economico  e  finanziario,  possono   costituire,   dandone
          comunicazione al Ministero  dello  sviluppo  economico,  in
          forma  singola  o  associata,  aziende  speciali   operanti
          secondo le norme del diritto privato. Le  aziende  speciali
          delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati
          di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
          attribuire alle aziende speciali il compito  di  realizzare
          le iniziative funzionali  al  perseguimento  delle  proprie
          finalita'  istituzionali  e  del   proprio   programma   di
          attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie  e
          strumentali necessarie. 
              [6. Per la realizzazione di  interventi  a  favore  del
          sistema  delle  imprese  e  dell'economia,  le  camere   di
          commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
          di programma ai sensi dell'articolo 34 del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.] 
              7. La programmazione  degli  interventi  a  favore  del
          sistema delle  imprese  e  dell'economia,  nell'ambito  del
          programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo  11,
          comma 1,  lettera  c)  e'  formulata  in  coerenza  con  la
          programmazione dell'Unione europea,  dello  Stato  e  delle
          regioni. 
              8. Le camere di  commercio  possono  costituirsi  parte
          civile nei giudizi relativi ai  delitti  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il  commercio.  Possono,  altresi',
          promuovere l'azione per la  repressione  della  concorrenza
          sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile. 
              9. Le camere di commercio  e  le  loro  unioni  possono
          formulare pareri  e  proposte  alle  amministrazioni  dello
          Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni  che
          comunque  interessano  le  imprese   della   circoscrizione
          territoriale di competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, recante: «Disposizioni  urgenti  per
          la crescita economica  nel  Mezzogiorno»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
                «Art. 4 (Istituzione di zone  economiche  speciali  -
          ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata "ZES". 
                2.  Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
                3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'articolo 5  nonche'  il  coordinamento  generale  degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. Con il medesimo decreto e'  definita,
          in via generale, una procedura straordinaria  di  revisione
          del  perimetro  delle  aree  individuate,   improntata   al
          principio  di  massima  semplificazione  e  celerita',   da
          attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma  6,
          rimodulando la perimetrazione  vigente,  in  aumento  o  in
          diminuzione,  fermo  il  limite  massimo  delle   superfici
          fissato per ciascuna regione, in coerenza con  le  linee  e
          gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta
          di revisione, in relazione alle singole ZES, e'  approvata,
          entro  trenta  giorni  dall'acquisizione   della   proposta
          commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
          coesione territoriale, sentita la Regione. 
                4. Le proposte di istituzione di ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                4-bis. Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4  puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
                5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni
          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di
          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei
          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 
                6.  La  regione,  o  le  regioni  nel  caso  di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  "soggetto  per  l'amministrazione",   e'
          identificato in un Comitato di  indirizzo  composto  da  un
          commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  da   un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'  da
          un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale,  di
          cui all'articolo 36 della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,
          ovvero  di  quelli  costituiti  ai  sensi   della   vigente
          legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
          territorio. Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area
          della  ZES  rientrino  nella  competenza  territoriale   di
          un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
          al  Comitato  partecipa  il  Presidente  dell'Autorita'  di
          sistema portuale che  ha  sede  nella  regione  in  cui  e'
          istituita la ZES. Nel caso  in  cui  tali  porti  rientrino
          nella competenza territoriale di piu' Autorita' di  sistema
          portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di  ciascuna
          Autorita' di sistema portuale. Ai membri del  Comitato  non
          spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
          di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
          commissario   straordinario   del   Governo   puo'   essere
          corrisposto  un  compenso  nel  limite  massimo  di  quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di  indirizzo  si
          avvale del segretario generale  di  ciascuna  Autorita'  di
          sistema   portuale   per   l'esercizio    delle    funzioni
          amministrative gestionali di cui al decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri  di  funzionamento  del
          Comitato si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                6-bis. Il Commissario e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,
          d'intesa con il Presidente della Regione  interessata.  Nel
          caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine  di
          sessanta  giorni  dalla  formulazione  della  proposta,  il
          Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
          questione  al  Consiglio  dei  ministri  che  provvede  con
          deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la  misura
          del compenso spettante al Commissario, previsto  dal  comma
          6, nel rispetto dei  limiti  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  I
          Commissari nominati prima della data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione cessano,  ove  non  confermati,
          entro sessanta giorni dalla medesima data.  Il  Commissario
          e' dotato, per l'arco temporale di cui al  comma  7-quater,
          di una struttura di supporto  composta  da  un  contingente
          massimo di personale di 10 unita',  di  cui  2  di  livello
          dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
          8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle  proprie
          funzioni, con esclusione del personale docente,  educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Il personale di cui al precedente  periodo  e'
          individuato mediante apposite procedure  di  interpello  da
          esperirsi nei confronti del personale  dirigenziale  e  del
          personale  appartenente  alle  categorie  A   e   B   della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    o    delle
          corrispondenti qualifiche funzionali dei  Ministeri,  delle
          altre   pubbliche   amministrazioni   o   delle   autorita'
          amministrative  indipendenti.  Il  predetto  personale   e'
          collocato in posizione  di  comando,  aspettativa  o  fuori
          ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma  5-ter,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127.  All'atto  del  collocamento  fuori
          ruolo e per  tutta  la  durata  di  esso,  nella  dotazione
          organica  dell'amministrazione  di  provenienza   e'   reso
          indisponibile un numero di posti equivalente dal  punto  di
          vista  finanziario.  Agli  oneri  relativi  alle  spese  di
          personale  si  provvede  nell'ambito  e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al comma 7-quater. 
                7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
          in particolare: 
                  a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e
          la piena operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES
          nonche'  la  promozione  sistematica  dell'area   verso   i
          potenziali investitori internazionali; 
                  b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che
          tecnologici nell'ambito ZES; 
                  c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte
          di terzi. 
                7-bis. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6 puo' stipulare,  previa  autorizzazione  del
          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con
          banche ed intermediari finanziari. 
                7-ter. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
          per la Coesione territoriale: 
                  a) assicura il  coordinamento  e  l'impulso,  anche
          operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
          l'insediamento e  la  piena  operativita'  delle  attivita'
          produttive  nell'ambito  della  ZES,  ferme   restando   le
          competenze delle amministrazioni  centrali  e  territoriali
          coinvolte  nell'implementazione  dei  Piani   di   Sviluppo
          Strategico, anche nell'ottica di coordinare  le  specifiche
          linee di sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche
          delle altre ZES  istituite  e  istituende,  preservando  le
          opportune specializzazioni di mercato; 
                  b) opera quale referente esterno  del  Comitato  di
          Indirizzo   per   l'attrazione   e   l'insediamento   degli
          investimenti produttivi nelle aree ZES; 
                  c)  contribuisce  a  individuare,   tra   le   aree
          identificate all'interno del Piano di Sviluppo  Strategico,
          le aree prioritarie per l'implementazione del Piano,  e  ne
          cura  la  caratterizzazione  necessaria  a  garantire   gli
          insediamenti produttivi; 
                  d)   promuove   la   sottoscrizione   di   appositi
          protocolli e convenzioni tra le  amministrazioni  locali  e
          statali  coinvolte  nell'implementazione   del   Piano   di
          Sviluppo  Strategico,  volti   a   disciplinare   procedure
          semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali  per  gli
          insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
                7-quater.  L'Agenzia  per  la  Coesione  territoriale
          supporta l'attivita' dei  Commissari  e  garantisce,  sulla
          base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES  di
          cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera   a-quater),   il
          coordinamento   della    loro    azione    nonche'    della
          pianificazione  nazionale  degli  interventi   nelle   ZES,
          tramite proprio personale amministrativo e tecnico  a  cio'
          appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente.  L'Agenzia  per   la
          Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai  singoli
          Commissari  mediante  personale  tecnico  e  amministrativo
          individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dotato  di  idonee
          competenze, al fine di garantire efficacia  e  operativita'
          dell'azione    commissariale,    nonche'    mediante     il
          finanziamento delle spese di funzionamento della  struttura
          e di quelle economali. A tale fine nonche' ai fini  di  cui
          al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di  4,4  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2034. Il  Commissario  straordinario
          si avvale inoltre  delle  strutture  delle  amministrazioni
          centrali o  territoriali,  di  societa'  controllate  dallo
          Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
          tempestiva attuazione degli interventi del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza relativi  alla  infrastrutturazione
          delle  ZES,  fino  al  31  dicembre  2026,  il  Commissario
          straordinario puo',  a  richiesta  degli  enti  competenti,
          assumere le funzioni di stazione appaltante  e  operare  in
          deroga alle disposizioni di legge in materia  di  contratti
          pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli
          articoli 30, 34 e 42  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  26  febbraio  2014.  Per  l'esercizio
          delle funzioni di cui  al  primo  periodo,  il  Commissario
          straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. 
                8. Le imprese gia' operative nella ZES e  quelle  che
          si insedieranno nell'area, sono tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES. 
                8-bis. Le Regioni adeguano la propria  programmazione
          o la riprogrammazione dei fondi strutturali  alle  esigenze
          di funzionamento e  sviluppo  della  ZES  e  concordano  le
          relative linee strategiche con il  Commissario,  garantendo
          la massima sinergia delle risorse materiali  e  strumentali
          approntate per la piena realizzazione del piano  strategico
          di sviluppo.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          25 gennaio  2018,  n.  12,  recante:  «Regolamento  recante
          istituzione  di  Zone  economiche   speciali   (ZES)»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  febbraio  2018,  n.
          47. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  3,  del
          decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,    recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 13: 
                «Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. - 2. (omissis). 
                3. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e   successive   modificazioni,   si   procede   alla
          semplificazione  e  al  riordino  della  disciplina   dello
          sportello unico per  le  attivita'  produttive  di  cui  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  20  ottobre  1998,   n.   447,   e   successive
          modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri,  nel
          rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma  1,  e
          20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                  a) attuazione  del  principio  secondo  cui,  salvo
          quanto previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera
          c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.
          7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  aprile
          2007, n. 40, lo sportello unico costituisce  l'unico  punto
          di accesso per il  richiedente  in  relazione  a  tutte  le
          vicende  amministrative  riguardanti   la   sua   attivita'
          produttiva e  fornisce,  altresi',  una  risposta  unica  e
          tempestiva in luogo di tutte le  pubbliche  amministrazioni
          comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di
          cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge  7  agosto
          1990, n. 241; 
                  a-bis) viene assicurato, anche attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata  dall'articolo   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
                  b)   le   disposizioni   si   applicano   sia   per
          l'espletamento delle procedure e  delle  formalita'  per  i
          prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sia  per  la  realizzazione  e  la  modifica  di   impianti
          produttivi di beni e servizi; 
                  c) l'attestazione della sussistenza  dei  requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  ("Agenzie  per  le
          imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
                  d) i comuni che non hanno  istituito  lo  sportello
          unico, ovvero  il  cui  sportello  unico  non  risponde  ai
          requisiti di cui alla lettera a),  esercitano  le  funzioni
          relative allo sportello unico, delegandole alle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  le  quali
          mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che  assume
          la denominazione di "impresainungiorno",  prevedendo  forme
          di gestione congiunta con l'ANCI; 
                  e)  l'attivita'  di  impresa  puo'  essere  avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
                  f)   lo   sportello   unico,   al   momento   della
          presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza
          dei    requisiti    previsti    per    la     realizzazione
          dell'intervento, rilascia una  ricevuta  che,  in  caso  di
          dichiarazione  di  inizio  attivita',  costituisce   titolo
          autorizzatorio; 
                  g)  per   i   progetti   di   impianto   produttivo
          eventualmente  contrastanti   con   le   previsioni   degli
          strumenti urbanistici, e' previsto  un  termine  di  trenta
          giorni per il rigetto o  la  formulazione  di  osservazioni
          ostative, ovvero  per  l'attivazione  della  conferenza  di
          servizi per la conclusione certa del procedimento; 
                h) in caso di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              3-bis - 6. (omissis)».