Art. 14 
 
                         Procedimento unico 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in  materia  di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,  in  materia
di opere ed altre attivita' ricadenti nella  competenza  territoriale
degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza  strategica
come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9  agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10  agosto  2023,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,  n.  136,
nonche' quanto previsto dal decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114, in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle
attivita'   economiche   ovvero   all'insediamento    di    attivita'
industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2  del  presente
articolo all'interno della ZES unica,  non  soggetti  a  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui  agli  articoli  19  e  19-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai  quali  non
e' previsto il rilascio  di  titolo  abilitativo,  sono  soggetti  ad
autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza
di  parte,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in  materia  di
valutazione di impatto  ambientale.  L'autorizzazione  unica  di  cui
all'articolo  15   sostituisce   tutti   i   titoli   abilitativi   e
autorizzatori, comunque denominati,  necessari  alla  localizzazione,
all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in  esercizio,  alla
trasformazione,   alla    ristrutturazione,    alla    riconversione,
all'ampliamento o al trasferimento nonche'  alla  cessazione  o  alla
riattivazione delle attivita' economiche, industriali,  produttive  e
logistiche. 
  2. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti i progetti di
soggetti pubblici o privati inerenti alle attivita' economiche ovvero
all'insediamento di attivita' industriali,  produttive  e  logistiche
all'interno della ZES unica, purche' relativi ai settori  individuati
dal Piano strategico di cui all'articolo 11. 
  3.  Nell'ambito  del  procedimento  unico   non   e'   ammesso   il
frazionamento  del  procedimento  per  l'acquisizione  asincrona  dei
diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. 
  4. Ciascuna regione interessata puo' presentare al Ministro per gli
affari europei, il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  al
Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa una o piu'  proposte  di
protocollo  o  di  convenzione  per  l'individuazione  di   ulteriori
procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La  proposta
individua dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazione,
le norme  di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e  statali
competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui  all'articolo
10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione
proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per  ogni
procedimento individuato. Sono in ogni caso  fatti  salvi  i  livelli
ulteriori di  semplificazione,  rispetto  alla  normativa  nazionale,
previsti dalle regioni e  dagli  enti  locali  nella  disciplina  dei
regimi amministrativi di propria competenza.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   32   del
          decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  recante:  «Misure
          urgenti in materia di energia, emergenza idrica,  politiche
          sociali  e  industriali»,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 settembre 2022, n. 142: 
                «Art. 32 (Aree di interesse strategico nazionale).  -
          1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          anche su eventuale proposta del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  di  altra  amministrazione  centrale  o   della
          regione  o  della   provincia   autonoma   territorialmente
          competente e previa  individuazione  dell'area  geografica,
          possono  essere  istituite  aree  di  interesse  strategico
          nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o   programmi
          comunque denominati che prevedano investimenti  pubblici  o
          privati  anche  cumulativamente  pari  a  un  importo   non
          inferiore ad euro 400.000.000,00  relativi  ai  settori  di
          rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono  di  rilevanza
          strategica  i   settori   relativi   alle   filiere   della
          microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie,  del
          supercalcolo  e  calcolo   ad   alte   prestazioni,   della
          cibersicurezza,  dell'internet  delle  cose  (IoT),   della
          manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli connessi,
          autonomi e a basse  emissioni,  della  sanita'  digitale  e
          intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione
          Europea come catene strategiche del  valore.  L'istituzione
          dell'area equivale a dichiarazione  di  pubblica  utilita',
          indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai  sensi
          del primo periodo, anche ai  fini  dell'applicazione  delle
          procedure del testo unico di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,  e  costituisce
          titolo  per  la  costituzione  volontaria  o  coattiva   di
          servitu' connesse alla costruzione e gestione delle  stesse
          opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita' e
          per l'apposizione  di  vincolo  espropriativo.  Il  decreto
          indica  altresi'   le   variazioni   degli   strumenti   di
          pianificazione e urbanistici eventualmente  necessarie  per
          la realizzazione dei piani o dei programmi. 
                2. Il decreto di cui al comma 1 deve  motivare  sulla
          rilevanza strategica  dell'investimento  in  uno  specifico
          settore ed e' preceduto: 
                  a) da una manifestazione di interesse da  parte  di
          un soggetto pubblico o  privato  per  la  realizzazione  di
          piani o programmi che prevedono un investimento pubblico  o
          privato  di  importo  cumulativamente   non   inferiore   a
          400.000.000 di euro nei settori di cui al comma 1,  con  la
          descrizione delle attivita', delle opere e  degli  impianti
          necessari   alla   realizzazione   dell'investimento,   con
          connessa loro localizzazione; 
                  b)    dalla    presentazione    di     un     piano
          economico-finanziario   che   descriva   la   contemporanea
          presenza  delle  condizioni  di  convenienza  economica   e
          sostenibilita' finanziaria del progetto. 
                3. Il decreto di cui al comma  1  individua  altresi'
          l'eventuale supporto pubblico richiesto  nel  limite  delle
          risorse previste a legislazione vigente e  delimita  l'area
          geografica di riferimento. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  anche  su  richiesta  della  regione   o   della
          provincia autonoma territorialmente competente o proponente
          possono essere istituiti nel limite delle risorse  previste
          a legislazione  vigente  una  societa'  di  sviluppo  o  un
          consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione  o
          provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  anche  in  rappresentanza
          delle amministrazioni statali  competenti  per  il  settore
          coinvolto,  il   cui   oggetto   sociale   consiste   nella
          pianificazione  e   nel   coordinamento   delle   attivita'
          finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di
          cui al comma 1. In alternativa, con  il  medesimo  decreto,
          possono essere individuati una societa' di  sviluppo  o  un
          consorzio comunque denominato,  gia'  esistenti,  anche  di
          rilevanza nazionale. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, d'intesa con la regione o la  provincia  autonoma
          territorialmente  competente  o  proponente,  puo'   essere
          nominato un Commissario unico delegato del Governo  per  lo
          sviluppo dell'area,  l'approvazione  di  tutti  i  progetti
          pubblici  e  privati  e  la   realizzazione   delle   opere
          pubbliche, specificandone i  poteri.  Il  Commissario,  ove
          strettamente indispensabile per garantire il  rispetto  del
          cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
          e del  provvedimento  autorizzatorio  di  cui  all'articolo
          27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come
          introdotto  dal  presente   decreto,   mediante   ordinanza
          motivata, in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
          da quella penale, fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi
          generali dell'ordinamento, delle  disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  nonche'
          dei  vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
          all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga  riguardi  la
          legislazione regionale,  l'ordinanza  e'  adottata,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281.  Al  compenso  del  Commissario,
          determinato  nella  misura  e  con  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111 e definito nel  provvedimento  di  nomina,  si
          provvede nel limite delle risorse previste  a  legislazione
          vigente. 
                6. Il Commissario di cui al comma 5  puo'  avvalersi,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  di
          strutture  dell'amministrazione  territoriale  interessata,
          del soggetto  di  cui  al  comma  4,  nonche'  di  societa'
          controllate  direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato,
          dalle regioni o da altri soggetti di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                7. In caso  di  ritardo  o  inerzia  da  parte  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  o
          di  un  ente  locale,  anche   nella   fase   di   rilascio
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, come introdotto  dal  presente
          decreto,  tale  da  mettere  a  rischio  il  rispetto   del
          cronoprogramma, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          anche su proposta del Commissario di cui al comma  5,  puo'
          assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere
          non superiore  a  trenta  giorni.  In  caso  di  perdurante
          inerzia, su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei
          ministri individua l'amministrazione,  l'ente,  l'organo  o
          l'ufficio,  ovvero  in  alternativa  nomina  uno   o   piu'
          commissari  ad  acta,  ai   quali   attribuisce,   in   via
          sostitutiva,  il  potere  di  adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti necessari, anche avvalendosi di  societa'  di
          cui all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a
          partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19
          agosto  2016,  n.   175,   o   di   altre   amministrazioni
          specificamente indicate.  In  caso  di  dissenso,  diniego,
          opposizione o altro  atto  equivalente  proveniente  da  un
          organo della regione, o della provincia autonoma di  Trento
          o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui  al
          comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri  o
          al Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  entro
          i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
          concordare le iniziative da  assumere,  che  devono  essere
          definite entro il termine di quindici giorni dalla data  di
          convocazione della Conferenza.  Decorso  tale  termine,  in
          mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita
          realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio  dei
          ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
          poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto  comma,
          e 120, secondo comma, della Costituzione,  ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti in materia. 
                8. Il soggetto di cui al comma 4 e' competente  anche
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  per
          consentire  la  realizzazione  degli  interventi   inerenti
          all'area strategica di interesse nazionale di cui al  comma
          1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter,  comma
          4, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          introdotto dal presente decreto. 
                9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma  1,  e'
          possibile  richiedere   l'applicazione   del   procedimento
          autorizzatorio  di  cui  all'articolo  27-ter  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, come introdotto  dal  presente
          decreto, secondo le modalita' ivi previste.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge   10   agosto   2023,   n.   104,    recante:
          «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia  di
          attivita'   economiche   e   finanziarie   e   investimenti
          strategici», convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          ottobre 2023, n. 136: 
                «Art. 13 (Realizzazione di programmi di  investimento
          esteri  di  interesse  strategico  nazionale).  -   1.   Il
          Consiglio dei ministri puo' con propria  deliberazione,  su
          proposta del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,
          dichiarare il preminente interesse strategico nazionale  di
          grandi  programmi  d'investimento  esteri  sul   territorio
          italiano,  che  richiedono,  per  la  loro   realizzazione,
          procedimenti amministrativi integrati e coordinati di  enti
          locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali
          e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. 
                2. Per  grandi  programmi  d'investimento  esteri  si
          intendono programmi di investimento diretto sul  territorio
          italiano dal valore complessivo non  inferiore  all'importo
          di un miliardo di euro. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' nominato,  d'intesa  con  il  Presidente  della
          regione  territorialmente   interessata,   un   commissario
          straordinario di Governo per assicurare il coordinamento  e
          l'azione amministrativa  necessari  per  la  tempestiva  ed
          efficace   realizzazione   del   programma   d'investimento
          individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
          ai sensi del comma 1. Al commissario non  sono  corrisposti
          gettoni, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti,
          comunque denominati. Il commissario si avvale, senza  nuovi
          o  maggiori  oneri  a  carico   della   finanza   pubblica,
          dell'Unita'  di  missione  "attrazione  e   sblocco   degli
          investimenti" di cui al comma 1-bis  dell'articolo  30  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
                4. Ai fini  dell'esercizio  dei  propri  compiti,  il
          commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
          a  mezzo   di   ordinanza,   sentite   le   amministrazioni
          competenti, in deroga a ogni disposizione di legge  diversa
          da  quella  penale,   fatto   salvo   il   rispetto   delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo  2012,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56, nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
          cui al primo periodo  si  esprimono  entro  il  termine  di
          quindici  giorni  dalla  richiesta,  decorso  il  quale  si
          procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
          dal commissario straordinario sono immediatamente  efficaci
          e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana.  Nel  caso  in  cui   la   deroga   riguardi   la
          legislazione  regionale,  l'ordinanza  e'  adottata  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. 
                5. Fermo restando l'esercizio dei poteri  di  cui  al
          comma   4,   gli   atti   amministrativi   necessari   alla
          realizzazione del programma  d'investimento  dichiarato  di
          preminente interesse strategico ai sensi del comma  1  sono
          rilasciati  nell'ambito  di  un   procedimento   unico   di
          autorizzazione.   L'autorizzazione   unica,   nella   quale
          confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
          assenso, intesa, parere e nulla osta  comunque  denominati,
          previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
          da eseguire per  la  realizzazione  del  programma  e  alle
          attivita' da intraprendere, e' rilasciata  dal  commissario
          straordinario di cui al  comma  3,  in  esito  ad  apposita
          conferenza di servizi, convocata dal medesimo  commissario,
          in applicazione degli  articoli  14-bis  e  seguenti  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.  Alla  conferenza  di  servizi
          sono convocate tutte  le  amministrazioni  competenti,  ivi
          comprese    quelle    per     la     tutela     ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni   culturali,   della
          salute e della pubblica incolumita' dei cittadini. 
                6. Il rilascio dell'autorizzazione unica  di  cui  al
          comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
          ogni  altra  determinazione,  concessione,  autorizzazione,
          approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
          denominati e consente la realizzazione di tutte  le  opere,
          prestazioni   e   attivita'   previste    nel    programma.
          L'autorizzazione  unica  ha  effetto  di   variante   degli
          strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
          nulla osta e di ogni  eventuale  ulteriore  autorizzazione,
          comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
          antincendio, necessari ai fini  della  realizzazione  degli
          interventi previsti nel programma d'investimento di cui  al
          comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
          e  ambientale.  Il   rilascio   dell'autorizzazione   unica
          equivale   a   dichiarazione    di    pubblica    utilita',
          indifferibilita' e  urgenza  delle  opere  necessarie  alla
          realizzazione    del    programma,    anche     ai     fini
          dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, e  costituisce  titolo  per  la  localizzazione  delle
          opere, che  avviene  sentito  il  Presidente  della  Giunta
          regionale interessata, e per la costituzione  volontaria  o
          coattiva di  servitu'  connesse  alla  realizzazione  delle
          attivita' e delle opere, fatto  salvo  il  pagamento  della
          relativa  indennita',  e  per  l'apposizione   di   vincolo
          espropriativo. 
                7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi
          previsti, delle previsioni del  regolamento  (UE)  2019/452
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  marzo  2019,
          nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,
          recante: «Riforma della disciplina relativa al settore  del
          commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 aprile 1998, n. 95, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 19 e 19-bis  della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»: 
                «Art.  19   (Segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita' -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,
          licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
          comunque denominato, comprese le domande per le  iscrizioni
          in albi o ruoli  richieste  per  l'esercizio  di  attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
                2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
                3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
                4.   Decorso   il   termine   per   l'adozione    dei
          provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo,  ovvero  di
          cui al comma  6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta
          comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma  3  in
          presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
                4-bis. Il  presente  articolo  non  si  applica  alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
                5. 
                6. Ove il fatto non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
                6-bis. Nei casi  di  Scia  in  materia  edilizia,  il
          termine di sessanta giorni di  cui  al  primo  periodo  del
          comma  3  e'  ridotto  a   trenta   giorni.   Fatta   salva
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  4  e  al
          comma 6, restano altresi' ferme  le  disposizioni  relative
          alla vigilanza  sull'attivita'  urbanistico-edilizia,  alle
          responsabilita' e alle sanzioni previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  dalle
          leggi regionali. 
                6-ter.  La   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita',  la  denuncia  e  la  dichiarazione  di   inizio
          attivita'   non    costituiscono    provvedimenti    taciti
          direttamente   impugnabili.   Gli    interessati    possono
          sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
          all'amministrazione  e,  in  caso  di   inerzia,   esperire
          esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e  3
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». 
              «Art.     19-bis     (Concentrazione     dei     regimi
          amministrativi). - 1. Sul sito  istituzionale  di  ciascuna
          amministrazione e' indicato lo sportello unico,  di  regola
          telematico, al quale presentare la SCIA, anche in  caso  di
          procedimenti    connessi    di    competenza    di    altre
          amministrazioni ovvero  di  diverse  articolazioni  interne
          dell'amministrazione ricevente.  Possono  essere  istituite
          piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire  la
          pluralita' dei punti di accesso sul territorio. 
              2. Se per lo svolgimento  di  un'attivita'  soggetta  a
          SCIA   sono   necessarie   altre    SCIA,    comunicazioni,
          attestazioni,  asseverazioni  e  notifiche,   l'interessato
          presenta un'unica SCIA allo sportello di cui  al  comma  1.
          L'amministrazione  che  riceve   la   SCIA   la   trasmette
          immediatamente alle altre  amministrazioni  interessate  al
          fine di consentire,  per  quanto  di  loro  competenza,  il
          controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
          per  lo  svolgimento  dell'attivita'  e  la  presentazione,
          almeno cinque giorni prima della scadenza  dei  termini  di
          cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte
          motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. 
              3. Nel caso in  cui  l'attivita'  oggetto  di  SCIA  e'
          condizionata all'acquisizione di atti di  assenso  comunque
          denominati o pareri  di  altri  uffici  e  amministrazioni,
          ovvero    all'esecuzione    di    verifiche     preventive,
          l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1  la
          relativa istanza,  a  seguito  della  quale  e'  rilasciata
          ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In  tali  casi,  il
          termine  per  la  convocazione  della  conferenza  di   cui
          all'articolo  14  decorre  dalla  data   di   presentazione
          dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
          rilascio degli atti  medesimi,  di  cui  lo  sportello  da'
          comunicazione all'interessato.».