Art. 16 
 
         Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica 
 
  1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione  dei
beni  strumentali  indicati  nel  comma  2,  destinati  a   strutture
produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili
alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
assistite della regione Abruzzo,  ammissibili  alla  deroga  prevista
dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022-2027,  e'  concesso  un  contributo,
sotto forma di credito d'imposta,  nella  misura  massima  consentita
dalla medesima Carta degli aiuti a finalita'  regionale  2022-2027  e
nel limite massimo di spesa definito ai  sensi  e  con  le  procedure
previste  dal  comma  6.  Alle  imprese  attive  nel  settore   della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della  pesca  e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  e  nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di  prodotti
agricoli,   della   pesca   e   dell'acquacoltura,   che   effettuano
l'acquisizione  di  beni  strumentali,  il   credito   d'imposta   e'
riconosciuto nei limiti e alle condizioni  previsti  dalla  normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo,  forestale
e delle zone rurali e ittico. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  sono  agevolabili  gli
investimenti, facenti parte di un progetto di  investimento  iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono  impiantate  nel  territorio,
nonche'   all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
realizzazione ovvero all'ampliamento  di  immobili  strumentali  agli
investimenti. Il  valore  dei  terreni  e  degli  immobili  non  puo'
superare il 50 per cento  del  valore  complessivo  dell'investimento
agevolato. 
  3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai  soggetti
che operano nei settori  dell'industria  siderurgica,  carbonifera  e
della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del  magazzinaggio  e
del supporto ai trasporti, e  delle  relative  infrastrutture,  della
produzione,   dello   stoccaggio,   della   trasmissione   e    della
distribuzione di energia e delle  infrastrutture  energetiche,  della
banda  larga  nonche'   nei   settori   creditizio,   finanziario   e
assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica  alle  imprese
che si trovano in stato di liquidazione o  di  scioglimento  ed  alle
imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto  18,  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
  4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai  sensi
del comma 6, il credito d'imposta di  cui  al  presente  articolo  e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei  beni  indicati  nel
comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di  cui  al
citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al  15  novembre  2024
nel limite massimo, per ciascun  progetto  di  investimento,  di  100
milioni di euro. Per gli investimenti effettuati  mediante  contratti
di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto  dal  locatore
per l'acquisto dei  beni;  tale  costo  non  comprende  le  spese  di
manutenzione. Non sono agevolabili  i  progetti  di  investimento  di
importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione
non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo
a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto  periodo  d'imposta
successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i  beni  sono
dismessi,  ceduti   a   terzi,   destinati   a   finalita'   estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati  a  strutture  produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo  dei  beni  anzidetti.  Per  i  beni  acquisiti  in   locazione
finanziaria, le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano
anche se non viene  esercitato  il  riscatto.  Il  credito  d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo  rideterminato  secondo
le disposizioni del presente comma e' restituito mediante  versamento
da eseguire entro il termine stabilito  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta  in  cui  si
verificano le ipotesi ivi indicate. 
  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14  del  medesimo
regolamento, che disciplina gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis
e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio, a condizione  che  tale  cumulo  non  porti  al
superamento dell'intensita' o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati
consentiti dalle pertinenti discipline  europee  di  riferimento.  Ai
fini del riconoscimento dell'agevolazione,  le  imprese  beneficiarie
devono mantenere la loro attivita'  nelle  aree  d'impianto,  ubicate
nelle zone assistite  di  cui  al  comma  1,  nelle  quali  e'  stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno  cinque
anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici
concessi e goduti secondo le modalita' stabilite con  il  decreto  di
cui al comma 6. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta
successivi fino a quello nel quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Al
credito d'imposta non si applica il limite  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  6.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  presente   articolo   e'
riconosciuto nel  limite  di  spesa  complessivo,  per  l'anno  2024,
determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il  Sud,
le politiche di coesione e il PNRR da adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre  2023,  a
valere sulle risorse europee e nazionali della politica  di  coesione
come  individuate  sulla  base  della  ricognizione  effettuata   dal
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  con  le  amministrazioni   titolari   delle
medesime,  nel  rispetto  dei  criteri  di  ammissibilita'  e   delle
procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli  importi,  europei  e
nazionali, riconosciuti a titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione
europea, sono versati alla contabilita' speciale  n.  1778  intestata
all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo
sono definiti le modalita' di accesso al beneficio, nonche' i criteri
e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e
dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1379/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2013,  relativo
          all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei
          prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante  modifica
          ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE)  n.  1224/2009  del
          Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000  del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n.
          L 354 
              - Il regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O: 
                  «Art.  1  (Disposizioni  in  materia  di   entrata,
          nonche'  disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:
          Organi  costituzionali,  a   rilevanza   costituzionale   e
          Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri;    Relazioni
          finanziarie con le autonomie territoriali). - omissis. 
              53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni previste dalle  singole  leggi  istitutive,  i
          crediti  d'imposta  da  indicare  nel   quadro   RU   della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all'articolo  1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
              Omissis.».