Art. 17 
 
               Disposizioni in materia di investimenti 
 
  1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale
di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico,
il termine, determinato ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  516-bis,
della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  per  la  trasmissione  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da  parte  delle
Autorita' di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e
degli altri enti territoriali  delle  informazioni  e  dei  documenti
necessari alla definizione del Piano medesimo e' fissato, per  l'anno
2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del  relativo
avviso  nel  sito  internet   istituzionale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Entro il  termine  di  cui  al  primo
periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte  dei
soggetti proponenti che gia'  abbiano  provveduto  alla  trasmissione
delle informazioni e dei documenti richiesti. 
  2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del  Piano  degli
investimenti complementari al PNRR (PNC)  e  supportare  il  rilascio
delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di  appalti
pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali  ai  sensi  della
normativa vigente, la societa'  SACE  S.p.A.,  con  riferimento  alle
garanzie su cauzioni,  rilasciate,  entro  il  31  dicembre  2023,  a
condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, puo' ricorrere, operando  secondo  adeguati
criteri prudenziali,  a  strumenti  e  tecniche  di  mitigazione  del
rischio e avvalersi di riassicuratori e  contro-garanti  del  mercato
privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli  impegni
gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 85, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  e  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  6,  comma  9-quater,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i
limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa
di riferimento. 
  3. La societa' SACE S.p.A.  da'  comunicazione,  con  le  modalita'
previste rispettivamente dalla convenzione di  cui  all'articolo  64,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui
all'articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003,
del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma  1  e  dei
relativi effetti  in  termini  di  diversificazione  e  miglioramento
qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate,  gestito  dalla
medesima SACE, e  di  facilitazione  dell'accesso  delle  imprese  al
credito, per la  partecipazione  a  procedure  di  evidenza  pubblica
strumentali alla realizzazione degli  interventi  e  all'assolvimento
degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC. 
  4. Gli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e
contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al
Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del  2020  o  al
Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269
del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. 
  5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in  materia  di
collegamenti ad alta velocita' con l'Europa,  all'articolo  1,  comma
694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) le parole: « comprese tra i siti di interesse nazionale "ex SLOI
ed ex Carbochimica" e » sono soppresse; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  Le  risorse  di
cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre  che  per  gli
interventi di cui al  primo  periodo,  anche  per  un  intervento  di
progettazione di natura specialistica e  per  le  relative  attivita'
connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare  le
modalita'  necessarie,  sotto  il  profilo   giuridico,   tecnico   e
operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto  nei
documenti di  programmazione  della  provincia  autonoma  di  Trento,
unitamente alle necessarie forme  di  finanziamento.  Agli  eventuali
oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo  periodo
provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel
proprio bilancio ». 
  6. All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, le parole: « un rappresentante della Conferenza  unificata;  »
sono sostituite dalle seguenti: « tre rappresentanti della Conferenza
unificata; ».  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  516-bis
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205  recante  Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
                «omissis 
                516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili, di concerto con i Ministri  della  transizione
          ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
          della cultura e  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,
          previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri
          per la redazione e per l'aggiornamento del Piano  nazionale
          di cui al comma 516  del  presente  articolo  e  della  sua
          attuazione per successivi stralci secondo  quanto  previsto
          dal medesimo comma, tenuto  conto  dei  piani  di  gestione
          delle  acque  dei  bacini  idrografici  predisposti   dalle
          Autorita' di bacino  distrettuali,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare: 
                  a) ai fini della definizione del Piano nazionale di
          cui al comma 516, le modalita'  con  cui  le  Autorita'  di
          bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e  gli
          altri  enti   territoriali   coinvolti   trasferiscono   al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili le informazioni e i  documenti  necessari  alla
          definizione del Piano medesimo  e  i  relativi  criteri  di
          priorita',  tenuto  anche  conto  della  valutazione  della
          qualita'      tecnica      e      della      sostenibilita'
          economico-finanziaria    effettuata    dall'Autorita'    di
          regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi
          proposti da soggetti da essa regolati; 
                  b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli
          stralci, sulla base  di  indicatori  di  valutazione  degli
          interventi,   nonche'   le   modalita'   di   revoca    dei
          finanziamenti nei casi di inadempienza o  di  dichiarazioni
          mendaci; 
                  c) le modalita' di attuazione e di  rendicontazione
          degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   64   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,
          recante  «Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
          l'innovazione   digitale»,   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O: 
                «Art.  64  (Semplificazioni  per  il  rilascio  delle
          garanzie sui finanziamenti a favore di progetti  del  green
          new deal). - 1. Le garanzie e  gli  interventi  di  cui  al
          all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, possono riguardare, tenuto conto degli  indirizzi  che
          il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
          economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno  e
          conformemente  alla  Comunicazione  della  Commissione   al
          Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  economico  e
          sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640  dell'11
          dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: 
                  a) progetti tesi ad agevolare la transizione  verso
          un'economia pulita e  circolare  e  ad  integrare  i  cicli
          produttivi  con  tecnologie  a  basse  emissioni   per   la
          produzione di beni e servizi sostenibili; 
                  b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
          una mobilita' sostenibile e intelligente,  con  particolare
          riferimento a progetti volti  a  favorire  l'avvento  della
          mobilita' multimodale automatizzata e  connessa,  idonei  a
          ridurre  l'inquinamento   e   l'entita'   delle   emissioni
          inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo   di   sistemi
          intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
          digitalizzazione. 
                2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
          S.p.A, nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno  2020
          e,  per  gli  anni  successivi,  nei  limiti   di   impegno
          assumibili fissati annualmente  dalla  legge  di  bilancio,
          nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
          termini  e  alle  condizioni  previsti  nella   convenzione
          stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          SACE  S.p.A  e  approvata   con   delibera   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione   economica   da
          adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina: 
                  a)  lo  svolgimento  da   parte   di   SACE   S.p.A
          dell'attivita'  istruttoria  delle  operazioni,  anche  con
          riferimento  alla  selezione  e  alla   valutazione   delle
          iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di  cui
          al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione  ai
          medesimi obiettivi; 
                  b) le procedure per il rilascio  delle  garanzie  e
          delle coperture assicurative da parte di SACE  S.p.A  anche
          al fine di escludere  che  da  tali  garanzie  e  coperture
          assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
          di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; 
                  c) la gestione delle fasi successive  al  pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
                  d) le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
          dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5  e  le
          modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
          agli  impegni   assunti   da   SACE   S.p.A,   nonche'   la
          remunerazione della garanzia stessa; 
                  e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni; 
                  f)  le  modalita'  con  cui  SACE  S.p.A  riferisce
          periodicamente al Ministero dell'economia e  delle  finanze
          degli  esiti   della   rendicontazione   cui   i   soggetti
          finanziatori sono tenuti nei riguardi  di  SACE  S.p.A,  ai
          fini della verifica della permanenza  delle  condizioni  di
          validita' ed efficacia della garanzia. 
                3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A delle  garanzie
          di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
          di euro, e' subordinato alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. 
                4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di  diritto
          la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
          la cui operativita' sara'  registrata  da  SACE  S.p.A  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso  del
          capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad  ogni  altro
          onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per
          le medesime garanzie. 
                5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del  fondo
          di cui all'articolo 1, comma 85, della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, sono  interamente  destinate  alla  copertura
          delle garanzie dello Stato  di  cui  al  comma  4  mediante
          versamento  sull'apposito  conto  di  tesoreria   centrale,
          istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  88,   terzo
          periodo, della citata legge n. 160 del 2019.  Sul  medesimo
          conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A al  netto
          delle commissioni trattenute da SACE S.p.A per le attivita'
          svolte ai sensi del presente articolo  e  risultanti  dalla
          contabilita' di  SACE  S.p.A,  salvo  conguaglio  all'esito
          dell'approvazione   del   bilancio.   Per   gli    esercizi
          successivi, le risorse del predetto  fondo  destinate  alla
          copertura  delle  garanzie  concesse  da  SACE  S.p.A  sono
          determinate con la legge  di  bilancio,  tenuto  conto  dei
          limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2. 
                5-bis. All'articolo  1,  comma  86,  della  legge  27
          dicembre  2019,  n.  160,  dopo  le  parole:  "partenariato
          pubblico-privato"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  anche
          realizzati con  l'intervento  di  universita'  e  organismi
          privati di ricerca". 
                6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27  dicembre
          2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) le parole ", il  primo  dei  quali  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, e' individuato l'organismo competente  alla
          selezione degli interventi coerenti con  le  finalita'  del
          comma  86,  secondo  criteri  e  procedure  conformi   alle
          migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti   i
          possibili  interventi,  i  criteri,  le  modalita'   e   le
          condizioni per il rilascio delle garanzie di cui  al  comma
          86," sono soppresse; 
                  b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
          e/o di debito  di  cui  al  comma  87,"  sono  aggiunte  le
          seguenti: "e' stabilita". 
                7. Per l'anno 2020, le garanzie di  cui  al  comma  1
          possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
          Comitato   interministeriale    per    la    programmazione
          economica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.: 
                «Art. 6 (Trasformazione della SACE  in  societa'  per
          azioni). - 1. L'Istituto per  i  servizi  assicurativi  del
          commercio estero (SACE)  e'  trasformato  in  societa'  per
          azioni  con  la  denominazione  di  SACE  S.p.A  -  Servizi
          Assicurativi del Commercio Estero o  piu'  brevemente  SACE
          S.p.A con decorrenza dal 1° gennaio  2004.  La  SACE  S.p.A
          succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei  diritti
          e  obblighi  della  SACE  in   essere   alla   data   della
          trasformazione. 
                2. 
                3. I crediti di cui  all'articolo  7,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, esistenti alla  data  del  31
          dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
          conferimento di capitale. I crediti medesimi sono  iscritti
          nel bilancio della SACE S.p.A.  al  valore  indicato  nella
          relativa  posta  del  Conto   patrimoniale   dello   Stato.
          Ulteriori  trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
          partecipazioni societarie dello Stato a favore  della  SACE
          S.p.A. possono essere disposti con decreto, di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          che determina anche il relativo valore di  trasferimento  o
          conferimento. Ai trasferimenti e  conferimenti  di  cui  al
          presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
          del codice civile. 
                4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui  al
          comma  3,  detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati
          indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
          acceso presso la Tesoreria centrale dello  Stato  intestato
          alla SACE S.p.A., unitamente ai  proventi  delle  attivita'
          che beneficiano della garanzia dello Stato. 
                5. Il capitale della SACE S.p.A  alla  data  indicata
          nel comma 1 e'  pari  alla  somma  del  netto  patrimoniale
          risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31  dicembre
          2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7,  comma
          2, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e
          successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
          del comma 3. 
                6. Dalla data indicata nel comma 1  e'  soppresso  il
          Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
          fini della  contabilita'  dello  Stato,  le  disponibilita'
          giacenti nel  relativo  conto  corrente  acceso  presso  la
          Tesoreria centrale dello Stato non  rientranti  nell'ambito
          di  applicazione  di  altre  disposizioni  normative   sono
          riferite al capitale della SACE S.p.A e il  conto  corrente
          medesimo e' intestato alla SACE S.p.A 
                7. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
          deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile,  con
          proprio decreto di natura non  regolamentare,  su  proposta
          dell'organo amministrativo della SACE S.p.A  da  formularsi
          entro il termine di approvazione del bilancio di  esercizio
          relativo  all'anno  2004,   puo'   rettificare   i   valori
          dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE  S.p.A  A
          tale scopo, l'organo amministrativo si avvale  di  soggetti
          di adeguata esperienza e qualificazione  professionale  nel
          campo della revisione contabile. 
                8. L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti degli organi sociali della SACE S.p.A,  previsti
          dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
          che il presidente della SACE  S.p.A  convoca  entro  il  28
          febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi  sociali,
          la SACE S.p.A e'  amministrata  dagli  organi  di  SACE  in
          carica alla data del 31 dicembre 2003. 
                9.  La  SACE  S.p.A  svolge  le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A  favorisce
          l'internazionalizzazione del settore  produttivo  italiano,
          privilegiando  gli  impegni  nei  settori  strategici   per
          l'economia italiana in termini di livelli  occupazionali  e
          ricadute per il sistema economico del  Paese,  nonche'  gli
          impegni per operazioni destinate  a  Paesi  strategici  per
          l'Italia.  Ai  fini  dell'internazionalizzazione  sono   da
          considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
          i settori del turismo e  dell'agroalimentare  italiano,  il
          settore tessile, della moda e degli accessori, lo  sviluppo
          di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
          in Italy, le camere di commercio  italiane  all'estero,  le
          fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti  a
          sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
          in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
          della cinematografia, della musica, della moda, del  design
          e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A
          nello svolgimento dell'attivita'  assicurativa  di  cui  al
          presente  comma  sono  garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare da emanare di concerto con il Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
                9-bis.  SACE  S.p.A  assume  gli  impegni   derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti  non  di  mercato  dalla   normativa   dell'Unione
          Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del  dieci  per
          cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
          novanta per cento dei medesimi  impegni  e'  assunto  dallo
          Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
          solidarieta'. La  legge  di  bilancio  definisce  i  limiti
          cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A
          e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  conto
          dello Stato, sulla base del piano di  attivita'  deliberato
          dal Comitato di cui  al  comma  9-sexies  e  approvato  dal
          Comitato interministeriale per la programmazione economica. 
                9-ter. SACE S.p.A rilascia le garanzie e le coperture
          assicurative da cui derivano gli impegni di  cui  al  comma
          9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il  rilascio
          delle garanzie e delle coperture assicurative che  sono  in
          grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso
          singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
          di destinazione, rispetto al  portafoglio  complessivamente
          assicurato da SACE S.p.A e dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, e' preventivamente autorizzato  con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Comitato  per   il   sostegno   pubblico   all'esportazione
          istituito ai sensi  del  comma  9-sexies.  Il  decreto  del
          Ministro  e'  sottoposto   al   controllo   preventivo   di
          legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le
          garanzie e  le  coperture  assicurative  prevedono  che  la
          richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
          sono rivolte unicamente a SACE S.p.A. 
                9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un fondo a copertura degli impegni assunti  dallo
          Stato  ai  sensi  del  presente  articolo.  Tale  fondo  e'
          alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A per conto del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  al  netto  delle
          commissioni trattenute  da  SACE  S.p.A,  come  determinate
          dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I  premi  di
          cui al periodo  precedente  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  in
          spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e'  affidata
          a  SACE  S.p.A  che   opera   secondo   adeguati   standard
          prudenziali  di  gestione   del   rischio.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi  a  SACE
          S.p.A sulla gestione del fondo. Per la gestione  del  fondo
          e' autorizzata l'apertura di  apposito  conto  corrente  di
          tesoreria centrale. 
                9-quinquies.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e  SACE  S.p.A  disciplinano  con  convenzione,  di
          durata  decennale,  approvata  con  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica,   su
          proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    e    sottoposta     alla
          registrazione della Corte dei conti: 
                  a)  lo  svolgimento  da   parte   di   SACE   S.p.A
          dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
          gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis; 
                  b) le procedure per il rilascio  delle  garanzie  e
          delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A  quando
          non e' prevista l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter; 
                  c) la  gestione,  anche  per  conto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
          inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE  S.p.A  e
          del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
          previste  nella  polizza  di  assicurazione,   nonche'   la
          gestione    delle    fasi    successive    al     pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
                  d) le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
          dell'indennizzo per la quota di pertinenza e  le  modalita'
          di escussione della  garanzia  dello  Stato  relativa  agli
          impegni assunti da SACE  S.p.A,  nonche'  la  remunerazione
          della garanzia stessa; 
                  e)  le  modalita'  di  informazione  preventiva  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  in
          ordine alle deliberazioni dell'organo  competente  di  SACE
          S.p.A relative agli impegni da  assumere  o  assunti,  alle
          altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
          di  impegni,  incluso  il  sistema  aziendale  di   deleghe
          decisionali, alla gestione degli impegni in essere e  delle
          richieste di indennizzo; 
                  f) la  trasmissione  periodica  e  a  richiesta  di
          informazioni da parte di SACE S.p.A al Comitato di  cui  al
          comma 9-sexies  e  al  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica,  riguardo  all'andamento   delle
          operazioni a cui si riferiscono gli impegni  assunti  dallo
          Stato ai sensi del comma 9-bis; 
                  g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni di  cui  al  comma
          9-bis; 
                  h) le modalita' di gestione da parte di SACE  S.p.A
          del fondo di cui al comma 9-quater e degli  attivi  in  cui
          sono  investite  le  riserve  tecniche,  sulla  base  delle
          indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  i)  le  modalita'  di  trasferimento  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze dei premi  riscossi  da  SACE
          S.p.A per conto di questo ai sensi del comma  9-quater,  al
          netto delle commissioni trattenute  da  SACE  S.p.A,  e  la
          determinazione delle suddette commissioni; 
                  l)  l'eventuale  definizione  di  un   livello   di
          patrimonializzazione minimo. 
                9-sexies.   E'   istituito   presso   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze il Comitato per  il  sostegno
          finanziario  pubblico  all'esportazione.  Il  Comitato   e'
          copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un  suo
          delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ed
          e'  composto  da  sei  membri,  oltre  i  copresidenti.   I
          componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che,  in
          caso di impedimento, li sostituiscono,  sono  nominati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle designazioni  effettuate,  rispettivamente,  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dal Ministero dell'interno, dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
          politiche  agricole   alimentari   e   forestali.   Ciascun
          componente partecipa alla riunione con diritto di voto. 
              Il presidente del Comitato puo' invitare a  partecipare
          alle riunioni, senza diritto  di  voto,  rappresentanti  di
          altri enti o istituzioni, pubblici e  privati,  secondo  le
          materie all'ordine del giorno.  Per  lo  svolgimento  delle
          proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi  dell'ausilio
          delle  amministrazioni  componenti  il  Comitato   e   puo'
          richiedere pareri  all'IVASS  su  specifiche  questioni  ed
          operazioni. Il funzionamento del Comitato  e'  disciplinato
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite  le  amministrazioni  componenti  il  Comitato.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro,  Direzione  VI  -  assicura  lo  svolgimento  delle
          funzioni di segreteria  del  Comitato.  Ai  componenti  del
          Comitato non spettano  compensi,  indennita'  o  emolumenti
          comunque    denominati,    ne'    rimborsi    di     spese.
          Dall'istituzione del Comitato non devono derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica   e   al   suo
          funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
          e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                9-septies. Il Comitato di cui al comma  9-sexies,  su
          proposta di  SACE  S.p.A,  delibera  il  piano  annuale  di
          attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce  l'ammontare
          progettato di operazioni da assicurare, suddivise per  aree
          geografiche e macro-settori, evidenziando  l'importo  delle
          operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva  del
          Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi  del  comma
          9-ter, nonche' il  sistema  dei  limiti  di  rischio  (Risk
          Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
          migliori pratiche del settore bancario e  assicurativo,  la
          propensione  al  rischio,  le  soglie  di  tolleranza,  con
          particolare   riguardo   alle   operazioni   che    possono
          determinare elevati rischi di concentrazione verso  singole
          controparti, gruppi di  controparti  connesse  o  paesi  di
          destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche'  i
          processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
          Il piano annuale di attivita' e il sistema  dei  limiti  di
          rischio  sono   approvati,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          con  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE). 
                9-octies. Il Comitato  per  il  sostegno  finanziario
          pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
          al comma 9-septies, esprime il  parere  di  competenza  per
          l'autorizzazione da rilasciarsi con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, nei casi  di  cui  al  comma
          9-ter, su istanza di SACE S.p.A, verificati la  conformita'
          dell'operazione deliberata da SACE  S.p.A  e  del  relativo
          impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF  e  alla
          convenzione  di  cui  al  comma  9-quinquies,  nonche'   il
          rispetto dei limiti indicati al comma  9-bis.  Il  Comitato
          esamina ogni elemento rilevante ai fini  del  funzionamento
          del  sistema  di  sostegno  pubblico   all'esportazione   e
          all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
          formulando proposte. 
                10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
          comma 1, in base alle leggi  22  dicembre  1953,  n.  955,5
          luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n.  131,  24  maggio
          1977, n. 227, e al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          143, restano regolate dalle medesime leggi e  dal  medesimo
          decreto legislativo. 
                11. Alle attivita'  che  beneficiano  della  garanzia
          dello  Stato  si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  2,  comma  3,  all'articolo  8,  comma  1,  e
          all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          143, e successive modificazioni e integrazioni. 
                12.  La  SACE   S.p.A   puo'   svolgere   l'attivita'
          assicurativa e di  garanzia  dei  rischi  di  mercato  come
          definiti dalla disciplina dell'Unione Europea.  L'attivita'
          di  cui  al  presente  comma  e'  svolta  con  contabilita'
          separata rispetto  alle  attivita'  che  beneficiano  della
          garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una  societa'
          per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
          dalla SACE S.p.A non puo' essere inferiore  al  30%  e  non
          puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei  crediti
          di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
          beneficia della garanzia dello Stato. 
                13. Le attivita' della SACE S.p.A che non beneficiano
          della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa  in
          materia di assicurazioni private, incluse  le  disposizioni
          di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 
                14. La SACE S.p.A puo'  acquisire  partecipazioni  in
          societa'  estere  in  casi  direttamente   e   strettamente
          collegati all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  e  di
          garanzia ovvero per consentire un  piu'  efficace  recupero
          degli indennizzi erogati. La SACE  S.p.A  concorda  con  la
          Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A),
          di cui alla legge  24  aprile  1990,  n.  100,  l'esercizio
          coordinato dell'attivita' di cui al presente comma. 
                14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia
          e al fine di  supportare  la  crescita  dimensionale  e  la
          patrimonializzazione delle  imprese  o  l'incremento  della
          loro competitivita', migliorandone la capitalizzazione,  lo
          sviluppo  tecnologico,  la  sostenibilita'  ambientale,  le
          infrastrutture  o  le  filiere  strategiche   o   favorendo
          l'occupazione SACE  S.p.A  e'  abilitata  a  rilasciare,  a
          condizioni di  mercato  e  in  conformita'  alla  normativa
          dell'Unione  Europea  per  una   percentuale   massima   di
          copertura, salvo specifiche deroghe previste  dalla  legge,
          del 70 per  cento,  garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi
          incluse  controgaranzie  verso  i  confidi,  in  favore  di
          banche,   di   istituzioni    finanziarie    nazionali    e
          internazionali  e  degli  altri  soggetti  abilitati   all'
          esercizio del credito  in  Italia  nonche'  di  imprese  di
          assicurazione,  nazionali  e  internazionali,   autorizzate
          all'esercizio   del   ramo   credito   e   cauzioni,    per
          finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli
          di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale  in
          Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una
          stabile   organizzazione   in   Italia,   entro   l'importo
          complessivo  massimo  di  200  miliardi  di  euro.  Per  le
          medesime  finalita'   ed   entro   tale   importo   massimo
          complessivo,  la  SACE  S.p.A  e'  altresi'   abilitata   a
          rilasciare, a condizioni di mercato e in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione  europea,  garanzie  sotto  qualsiasi
          forma   in   favore   di   sottoscrittori    di    prestiti
          obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli  di  debito  e
          altri strumenti finanziari emessi da imprese  con  sede  in
          Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta  con
          contabilita' separata rispetto alle  attivita'  di  cui  al
          comma 9. Sulle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A  derivanti
          dalle  garanzie  disciplinate  dal   presente   comma,   e'
          accordata di  diritto  la  garanzia  dello  Stato  a  prima
          richiesta a favore di SACE S.p.A Non e' ammesso il  ricorso
          diretto  dei  soggetti  finanziatori  alla  garanzia  dello
          Stato. I criteri e le modalita' di rilascio della  garanzia
          nonche' di definizione della composizione  del  portafoglio
          di garanzie gestito dalla SACE S.p.A ai sensi del  presente
          comma, inclusi i profili relativi  alla  distribuzione  dei
          relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento  del
          portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in
          considerazione dell'andamento complessivo  delle  ulteriori
          esposizioni dello Stato, derivanti da  altri  strumenti  di
          garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A,  sono  definiti
          nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia  del
          presente comma e' subordinata alla positiva decisione della
          Commissione  europea  sulla  conformita'  a  condizioni  di
          mercato del regime di garanzia. Con uno o piu' decreti  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  natura  non
          regolamentare, possono essere disciplinati, in  conformita'
          alla  decisione  della   Commissione   europea,   ulteriori
          modalita' attuative e operative, ed  eventuali  elementi  e
          requisiti integrativi, per il rilascio  delle  garanzie  di
          cui al presente comma. 
                15. Per le attivita' che beneficiano  della  garanzia
          dello Stato, la SACE S.p.A puo'  avvalersi  dell'Avvocatura
          dello Stato, ai sensi  dell'articolo  43  del  testo  unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'
          Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre
          1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 
                16. Il controllo della Corte dei conti si svolge  con
          le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
          1958, n. 259. 
                17. Sulla base di una apposita relazione  predisposta
          dalla SACE S.p.A, il Ministro dell'economia e delle finanze
          riferisce annualmente al Parlamento  sull'attivita'  svolta
          dalla medesima. 
                [18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A, di  cui
          e'  stata  deliberata   la   distribuzione   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versati  in  entrata  al
          bilancio dello Stato. ] 
                19. La trasformazione  prevista  dal  comma  1  e  il
          trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i  diritti
          e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e  ai
          terzi in relazione alle operazioni di cui  all'articolo  7,
          commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
          e alle operazioni di cartolarizzazione e  di  emissione  di
          obbligazioni, contrattualmente  definite  o  approvate  dal
          consiglio di amministrazione della  SACE,  con  particolare
          riferimento  ad  ogni  effetto  giuridico,  finanziario   e
          contabile  discendente  dalle  operazioni  medesime  per  i
          soggetti  menzionati  nel   presente   comma.   I   crediti
          trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui  abbiano
          formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e  di
          emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche'  gli  altri
          rapporti giuridici instaurati  in  relazione  alle  stesse,
          costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
          SACE S.p.A e sono destinati in via prioritaria al  servizio
          delle  operazioni  sopra  indicate.  Su   tale   patrimonio
          separato non sono ammesse azioni  da  parte  dei  creditori
          della SACE o della SACE S.p.A, sino al rimborso dei  titoli
          emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione  e
          di emissione di obbligazioni di cui sopra.  La  separazione
          patrimoniale si applica anche in  caso  di  liquidazione  o
          insolvenza della SACE S.p.A. 
                20. La  pubblicazione  del  presente  articolo  nella
          Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. La pubblicazione  tiene  altresi'  luogo
          della pubblicita' prevista dall'articolo  2362  del  codice
          civile, nel testo introdotto  dal  decreto  legislativo  17
          gennaio 2003, n.  6.  Sono  esenti  da  imposte  dirette  e
          indirette, da tasse  e  da  obblighi  di  registrazione  le
          operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A  e
          di successione  di  quest'ultima  alla  prima,  incluse  le
          operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
          via  definitiva,  del  capitale  della   SACE   S.p.A   Non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito   imponibile   i
          maggiori valori iscritti nel bilancio della  medesima  SACE
          S.p.A in seguito alle predette operazioni;  detti  maggiori
          valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui  redditi
          e della imposta regionale sulle  attivita'  produttive.  Il
          rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
          al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A. 
                21. Dalla data di cui al comma 1 i  riferimenti  alla
          SACE  contenuti  in  leggi,  regolamenti  e   provvedimenti
          vigenti sono da intendersi riferiti alla  SACE  S.p.A,  per
          quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
          luglio 2000,  n.  209,  le  parole:  "vantati  dallo  Stato
          italiano"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
          all'articolo 2 della presente legge". 
                22. Alla SACE S.p.A si applica il decreto legislativo
          26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni  in
          materia di conti annuali e  consolidati  delle  imprese  di
          assicurazione. 
                23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e' sostituito dal  seguente,  con  decorrenza
          dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate,  riferite
          ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti  negli  accordi
          bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
          stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
          Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
          data  di  trasformazione  della  SACE  nella   SACE   S.p.A
          nell'apposito conto corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
          centrale dello Stato, intestato al Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  Dipartimento  del  tesoro,  restano  di
          titolarita' del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
          delle disponibilita' di tale conto corrente per  finanziare
          la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A e
          per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
          SACE S.p.A, ai sensi delle  disposizioni  vigenti,  nonche'
          per ogni altro scopo e finalita' connesso  con  l'esercizio
          dell'attivita' della SACE  S.p.A  nonche'  con  l'attivita'
          nazionale   sull'estero,   anche   in   collaborazione    o
          coordinamento    con     le     istituzioni     finanziarie
          internazionali, nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro". 
                24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli  1,  4,
          5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi  2,
          3 e 4, 9, 10, 11,  commi  2,  3  e  4,  e  12  del  decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano
          ad essere applicati sino alla data  di  approvazione  dello
          statuto della SACE S.p.A La titolarita' e le disponibilita'
          del conto corrente  acceso  presso  la  Tesoreria  centrale
          dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  143,  sono  trasferite  alla
          SACE S.p.A, con funzioni di riserva, a fronte degli impegni
          assunti che beneficiano della garanzia dello Stato. 
                24-bis. La SACE Spa  puo'  destinare  propri  beni  e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori dei titoli  da  essa  emessi.  Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  5,
          commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
          SACE Spa ai sensi del presente comma non si  applicano  gli
          articoli da 2410 a 2420 del  codice  civile.  Per  ciascuna
          emissione di titoli puo' essere nominato un  rappresentante
          comune dei portatori dei  titoli,  il  quale  ne  cura  gli
          interessi e in loro  rappresentanza  esclusiva  esercita  i
          poteri  stabiliti  in  sede  di   nomina   e   approva   le
          modificazioni delle condizioni delle operazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 85,  della
          legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O: 
                «Omissis. 
              85.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  470  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno  2021  e  di
          1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,
          di cui una quota non inferiore a 150 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022  e'  destinata  ad
          interventi coerenti con le finalita' previste dall'articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
          di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei  predetti
          anni  destinati  alle  iniziative  da  avviare  nelle  zone
          economiche  ambientali.   Alla   costituzione   del   fondo
          concorrono i proventi delle aste delle quote  di  emissione
          di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
          marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
          pertinenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
          euro per ciascuno dei predetti anni,  che  resta  acquisito
          all'erario. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 694, della
          legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022,  n.  303,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
              694. Per gli interventi di progettazione ed  esecuzione
          della  campagna   di   sondaggi   geognostici,   volta   ad
          individuare con precisione l'estensione  e  la  profondita'
          delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie e
          interessate  dalla  realizzazione  della   circonvallazione
          ferroviaria  di  Trento,  inquinate   da   piombo,   piombo
          tetraetile,  idrocarburi  policiclici  aromatici  e   altri
          inquinanti, e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro
          per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di  cui  al
          presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli
          interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento
          di progettazione di natura specialistica e per le  relative
          attivita'   connesse,   concernente   le   predette   aree,
          finalizzato a individuare le modalita' necessarie, sotto il
          profilo giuridico,  tecnico  e  operativo,  per  l'utilizzo
          pubblico delle medesime aree,  previsto  nei  documenti  di
          programmazione  della   provincia   autonoma   di   Trento,
          unitamente alle necessarie  forme  di  finanziamento.  Agli
          eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di  cui
          al primo periodo provvede la provincia autonoma  di  Trento
          con le risorse stanziate nel proprio bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          m), dell'Allegato V3 al decreto legislativo 31 marzo  2023,
          n.  36,  concernente  «codice  dei  contratti  pubblici  in
          attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno  2022,  n.
          78, recante delega  al  Governo  in  materia  di  contratti
          pubblici», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  31  marzo
          2023, n. 77, S.O: 
                «Allegato V.3 Modalita' di formazione della Cabina di
          regia 
              (Articolo 221, comma 1) 
              "Art. 1. Composizione. 
              1. La Cabina di  regia  di  cui  all'articolo  221  del
          codice e' composta da: 
                a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei
          ministri, con funzioni di Presidente; 
                b)   un    rappresentante    del    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                c) un rappresentante  del  Commissario  straordinario
          del Governo per la ricostruzione nei territori  interessati
          dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24  agosto
          2016; 
                d) un rappresentante della Struttura di missione  per
          il coordinamento dei processi di ricostruzione  e  sviluppo
          dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; 
                e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del
          made in Italy; 
                f) un rappresentante  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica; 
                g)  un  rappresentante   del   Sottosegretario   alla
          Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione; 
                h) un rappresentante del Ministro del turismo; 
                i) un rappresentante del Ministro della cultura; 
                l)   un   rappresentante   dell'Autorita'   nazionale
          anticorruzione; 
                m) tre rappresentanti della Conferenza unificata; 
                n) un rappresentante del Ministro  dell'istruzione  e
          del merito. 
              2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente
          indica un suo delegato.».