Art. 18 
 
Ulteriori  disposizioni  per  il  potenziamento  delle  politiche  di
              coesione e per l'integrazione con il PNRR 
 
  1. All'articolo 50 del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12, secondo periodo, le parole: « euro 30.000 »  sono
sostituite dalle seguenti: « euro 50.000 »; 
    b) al comma 14, le parole: « cessano  con  la  conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi  incarichi  in  attuazione  delle
previsioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri previsto dal comma 10 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
sono  mantenuti  fino  alla  data  di  cessazione   delle   attivita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata  nel  decreto  di
cui  al  comma  2,  ovvero  fino  alla  loro  naturale  scadenza,  se
antecedente ». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  lettera  a),  si  provvede
nell'ambito delle risorse disponibili  nel  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   50   del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41  recante
          Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          febbraio 2023, n. 47, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 50 (Disposizioni  per  il  potenziamento  delle
          politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR).  -
          1. Al fine di assicurare  un  piu'  efficace  perseguimento
          delle finalita' di  cui  all'articolo  119,  quinto  comma,
          della   Costituzione,   di   rafforzare   l'attivita'    di
          programmazione,   di   coordinamento    e    di    supporto
          all'attuazione, al  monitoraggio,  alla  valutazione  e  al
          sostegno delle politiche di coesione, con riferimento  alle
          pertinenti  risorse  nazionali  ed  europee,   nonche'   di
          favorire l'integrazione tra le politiche di coesione  e  il
          PNRR, a decorrere dalla data stabilita con  il  decreto  di
          cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione  territoriale  di
          cui all'articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, e' soppressa  e  l'esercizio  delle  relative
          funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche  di
          coesione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  che
          succede a titolo universale in tutti i  rapporti  attivi  e
          passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse  umane,
          strumentali e finanziarie con conseguente incremento  della
          dotazione  organica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le risorse umane includono il personale di  ruolo
          dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il  personale  con
          contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del
          contratto  in  essere,  che  risulta  in  servizio   presso
          l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata
          in vigore del presente decreto. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
          alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali ai  sensi  del  comma  1  e  alla
          definizione della disciplina  per  il  trasferimento  delle
          medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere
          dalla  quale  transitano  i  rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi  relativi  alle  funzioni   gia'   di   titolarita'
          dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  nonche'  le
          unita' di personale. Con il medesimo  decreto  si  provvede
          alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7,  comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. 
                3. 
                4. Al personale non dirigenziale trasferito ai  sensi
          del comma 2 si applica il trattamento  economico,  compreso
          quello  accessorio,  previsto  presso  la  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri e viene corrisposto  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti pari  all'eventuale
          differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
          economico   dell'amministrazione   di   provenienza,    ove
          superiore, e quelle riconosciute presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al comma 2, al  personale  dirigenziale  trasferito  ai
          sensi del comma 2  continuano  ad  applicarsi  i  contratti
          individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al
          comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025,  il  conferimento
          degli incarichi dirigenziali puo' avvenire in  deroga  alle
          percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 
                5.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          provvede,  con  proprio  decreto  adottato  entro  sessanta
          giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad
          effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini
          di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  ivi   comprese
          l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni  e
          programmi. 
                6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e  ai
          contratti di collaborazione in corso dalla data di  entrata
          in vigore del presente  decreto,  il  Dipartimento  per  le
          politiche di coesione della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti
          fino alla  loro  naturale  scadenza,  se  confermati  entro
          trenta giorni dalla data indicata nel  decreto  di  cui  al
          comma 2. 
                7.  Gli   organi   dell'Agenzia   per   la   coesione
          territoriale, ad  esclusione  del  Collegio  dei  revisori,
          decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. Fino  alla  data
          di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la  coesione
          territoriale indicata nel decreto di cui  al  comma  2,  le
          funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore
          della medesima Agenzia  sono  svolte  da  un  dirigente  di
          livello generale dell'Agenzia individuato con  decreto  del
          Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
          coesione e il PNRR e le  funzioni  attribuite  al  Comitato
          Direttivo   dell'Agenzia   sono   svolte   dal   Capo   del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. Gli organi  di  amministrazione
          in carica deliberano, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  il  bilancio  di
          chiusura dell'Agenzia, corredato  della  relazione  redatta
          dal Collegio dei revisori dei conti, che  e'  trasmesso  al
          Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
          coesione e il PNRR e  al  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,   per    l'approvazione    e    la    destinazione
          dell'eventuale  avanzo  di   gestione.   I   compensi,   le
          indennita'  o  gli  altri  emolumenti  comunque  denominati
          spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
          sono  corrisposti  fino  agli  adempimenti   previsti   dal
          presente comma. 
                8. Gli incarichi conferiti, a  qualsiasi  titolo,  ai
          componenti del  Nucleo  di  verifica  e  controllo  di  cui
          all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  19  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti  fino
          alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la
          coesione territoriale indicata nel decreto di cui al  comma
          2, ovvero fino alla loro naturale scadenza,  se  anteriore.
          Limitatamente  ai  componenti  del  Nucleo  di  verifica  e
          controllo addetti, alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento
          delle attivita' di controllo di  programmi  e  progetti  di
          investimento  pubblici  e  di  Autorita'  di   audit,   gli
          incarichi sono mantenuti  fino  alla  data  di  conclusione
          delle procedure di  conferimento  dei  nuovi  incarichi  in
          attuazione  delle  previsioni  di  cui   al   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10
          ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  da  1  a   8,
          quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e  in  euro
          28.702.914 annui a decorrere dall'anno  2024,  si  provvede
          con le risorse gia' destinate a copertura  delle  spese  di
          personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli  del
          bilancio di previsione del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, che sono trasferite  nei  pertinenti  capitoli  di
          spesa della Presidenza del Consiglio dei  ministri  con  il
          decreto di cui al comma 5. 
                10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, si provvede,  a  supporto  dell'attivita'
          del  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto  delle
          previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, del  Nucleo  di  valutazione  e  analisi  per  la
          programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
          novembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che  viene
          ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e
          al  quale  sono  trasferite  le  funzioni  e  le  attivita'
          attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica
          e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  19  novembre  2014,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 300 del 29 dicembre 2014. 
                11.  Il  Nucleo  per  le  politiche  di  coesione  e'
          costituito da un numero massimo di quaranta  componenti.  I
          componenti  del  Nucleo  sono  nominati  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita'
          politica  delegata  per  le  politiche  di  coesione,   ove
          nominata, e sono scelti,  nel  rispetto  della  parita'  di
          genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9,  comma
          2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  fra  i
          dipendenti delle amministrazioni  pubbliche,  il  personale
          degli enti pubblici  economici  ed  esperti  estranei  alla
          pubblica  amministrazione,  anche  appartenenti   a   Paesi
          dell'Unione europea, in possesso di specifica e  comprovata
          specializzazione   professionale    nel    settore    della
          valutazione delle politiche e nella valutazione e  gestione
          dei programmi e dei progetti  di  sviluppo  socio-economico
          ovvero  nel  campo  delle  verifiche  sull'attuazione   dei
          programmi e dei  progetti  d'investimento  delle  pubbliche
          amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti  con
          finanziamento pubblico.  L'incarico  e'  esclusivo  per  un
          periodo  di  tre  anni,  rinnovabile  una  sola  volta.   I
          componenti del Nucleo, qualora dipendenti di  una  pubblica
          amministrazione,  sono  collocati,  per   l'intera   durata
          dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, in  posizione  di  comando  o
          fuori  ruolo  o  altro  analogo   istituto   previsto   dai
          rispettivi   ordinamenti.   Nell'ambito   della   dotazione
          complessiva del Nucleo possono essere attribuiti  incarichi
          a titolo non esclusivo, in numero non superiore a  dieci  e
          per un periodo di tre anni rinnovabile una  sola  volta,  a
          esperti estranei alla pubblica amministrazione in  possesso
          dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei
          componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui
          all'articolo 31, comma 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400. 
                12. Fermo quanto previsto  dall'articolo  23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  ai
          componenti del Nucleo per le politiche di coesione  compete
          un  trattamento  economico  omnicomprensivo   annuo   lordo
          compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di  euro
          140.000, esclusi gli oneri a  carico  dell'amministrazione.
          Per i componenti di cui al comma  11,  quinto  periodo,  il
          compenso annuo lordo e' fino ad euro  50.000,  esclusi  gli
          oneri a carico  dell'amministrazione.  Con  il  decreto  di
          nomina per ciascun componente e', altresi', determinato  il
          trattamento economico in base alla fascia professionale  di
          appartenenza  e  tenuto  conto  delle  competenze  e  delle
          responsabilita'. Tutti i componenti  devono  dichiarare  di
          non incorrere in alcune  delle  cause  di  incompatibilita'
          previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39.  I
          componenti in posizione di fuori ruolo o  comando  previsti
          dai  rispettivi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento
          economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza
          e agli stessi viene  attribuito  un  differenziale  fra  il
          trattamento economico di cui  al  primo  periodo  e  quello
          corrisposto dalle amministrazioni di provenienza. 
                13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede  a
          disciplinare, in particolare: 
                  a) la composizione e le modalita' di individuazione
          dei componenti del NUPC; 
                  b) le fasce retributive, in un massimo di  quattro,
          per  la  determinazione  dei  compensi  da  attribuire   ai
          componenti del NUPC; 
                  c) le modalita' organizzative  e  di  funzionamento
          del NUPC; 
                  d) le attivita' del NUPC di supporto alle strutture
          del  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione,   con
          particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione  delle
          politiche,  dei  programmi  e  dei  progetti  di   sviluppo
          socio-economico    e     territoriale;     approfondimenti,
          elaborazioni e  istruttorie  a  supporto  dei  processi  di
          programmazione e riprogrammazione afferenti  alla  politica
          di  coesione,  europea   e   nazionale,   ricadenti   nella
          responsabilita'  del  Dipartimento  per  le  politiche   di
          coesione, anche ai fini dell'integrazione tra  politica  di
          coesione e PNRR; supporto tecnico per il  monitoraggio,  la
          verifica e l'accelerazione  dell'attuazione  dei  programmi
          cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea
          e  dei  Piani  sviluppo  e  coesione  e   altri   strumenti
          d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo per lo
          sviluppo e la coesione, anche attraverso  l'elaborazione  e
          diffusione di metodologie,  strumenti,  indicatori  e  basi
          informative;  svolgimento  di  tutte  le  altre   attivita'
          attribuite  dalle  vigenti  disposizioni   al   Nucleo   di
          valutazione e analisi per la programmazione  (NUVAP)  e  al
          Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione  delle
          funzioni di Autorita'  di  audit  dei  programmi  2021-2027
          cofinanziati  nell'ambito  della   politica   di   coesione
          europea, che sono  svolte  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  Ispettorato  Generale   per   i   Rapporti
          finanziari  con  l'Unione   Europea   (IGRUE),   ai   sensi
          dell'articolo  51  del  presente   decreto   ovvero   dalle
          Autorita'  di  audit  individuate   dalle   amministrazioni
          centrali titolari di ciascun programma,  a  condizione  che
          l'Autorita' di audit sia in una posizione  di  indipendenza
          funzionale  e  organizzativa  rispetto   all'Autorita'   di
          gestione. 
                14. Gli incarichi conferiti  a  qualsiasi  titolo  ai
          componenti del Nucleo  di  valutazione  e  analisi  per  la
          programmazione (NUVAP) di cui all'articolo  2  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 300 del 29 dicembre  2014,  diversi  da  quelli
          individuati dal comma  5  del  medesimo  articolo  2,  sono
          mantenuti fino alla  data  di  cessazione  delle  attivita'
          dell'Agenzia per  la  coesione  territoriale  indicata  nel
          decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla  loro  naturale
          scadenza, se anteriore. 
                15. Le denominazioni  "Nucleo  per  le  politiche  di
          coesione" e "NUPC" sostituiscono, a ogni effetto e  ovunque
          presenti, le denominazioni "Nucleo di valutazione e analisi
          per la programmazione" e "NUVAP" e le denominazioni "Nucleo
          di verifica e controllo" e "NUVEC". 
                16.  I  compensi  per  i  componenti  del  NUPC  sono
          corrisposti  a  valere  sulle  disponibilita'   finanziarie
          allocate nei pertinenti capitoli di spesa della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri,  che  sono  integrate  con  le
          risorse finanziarie, gia' destinate  al  funzionamento  del
          NUVEC  e  trasferite  in  applicazione  del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma  2,
          fino a copertura del  fabbisogno  finanziario  e,  in  ogni
          caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
          pubblica. 
                17.  Al  fine  di  valorizzare  la   professionalita'
          acquisita dal personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato a tempo determinato ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 179,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  le
          amministrazioni   centrali   assegnatarie   del    suddetto
          personale possono procedere,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  nei  limiti  dei
          posti disponibili della vigente  dotazione  organica,  alla
          stabilizzazione nei propri ruoli  del  medesimo  personale,
          che  abbia  prestato  servizio  continuativo   per   almeno
          ventiquattro  mesi  nella   qualifica   ricoperta,   previo
          colloquio selettivo e all'esito della valutazione  positiva
          dell'attivita'  lavorativa   svolta.   Le   assunzioni   di
          personale di cui al presente  articolo  sono  effettuate  a
          valere   sulle   facolta'    assunzionali    di    ciascuna
          amministrazione disponibili a legislazione vigente. 
                17-bis. Per le stesse finalita' di cui al  comma  17,
          le regioni, le province, le citta' metropolitane e gli enti
          locali, ivi comprese le unioni di comuni,  assegnatari  del
          personale assunto con rapporto  di  lavoro  subordinato  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge  30  dicembre
          2020, n. 178, mediante  il  concorso  pubblico  bandito  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima  legge  n.
          178 del 2020, possono procedere, dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          alla stabilizzazione,  nei  limiti  dei  posti  disponibili
          della vigente dotazione organica,  del  medesimo  personale
          che abbia prestato servizio per  almeno  ventiquattro  mesi
          nella qualifica ricoperta,  previo  colloquio  selettivo  e
          all'esito   della   valutazione   positiva   dell'attivita'
          lavorativa svolta. Per le assunzioni  di  cui  al  presente
          comma, i  ventiquattro  mesi  di  servizio  possono  essere
          maturati anche computando i periodi di  servizio  svolti  a
          tempo determinato presso amministrazioni diverse da  quella
          che procede all'assunzione. Le assunzioni di  personale  di
          cui al  presente  comma  sono  effettuate  a  valere  sulle
          facolta'   assunzionali   di    ciascuna    amministrazione
          disponibili   a   legislazione   vigente   all'atto   della
          stabilizzazione. 
                18. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  il  Dipartimento  per   le
          politiche di coesione della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri stipula un apposito accordo di collaborazione,  ai
          sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          con il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
          recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del
          sistema informatico «ReGiS» di cui  all'articolo  1,  comma
          1043, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  nonche'  di
          implementazione, estensione e  sviluppo  dello  stesso  per
          rafforzare e razionalizzare le attivita'  di  gestione,  di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          politiche di coesione. Per le finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, al Dipartimento per le politiche  di  coesione  e'
          assicurato  l'accesso  a  tutte  le   informazioni   e   le
          funzionalita' del sistema informatico di  cui  all'articolo
          1, comma 1043,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».