Art. 2 Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse puo' stabilire specifiche modalita' di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonche' dai commi 2 e 3. 2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa, viene erogata, anche in piu' soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del presente decreto, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate. 3. In coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute dai beneficiari per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla meta' dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione. 4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialita', nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178, alinea, primo periodo. 5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonche' l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, e indica le modalita' di trasmissione delle stesse. 6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, e' accertato il definanziamento di cui al medesimo comma 4, nonche' sono individuati gli interventi e le linee di azione definanziati. 7. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non piu' di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR puo' proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione ai quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento puo' riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inseriti nell'accordo.
Riferimenti normativi - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.