Art. 2 
 
Disposizioni  per  la  realizzazione  degli  interventi   ammessi   a
  finanziamento a  valere  sulla  disponibilita'  del  Fondo  per  lo
  sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 
 
  1. Le risorse  assegnate  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile  (CIPESS)  per  la
realizzazione degli accordi per la coesione di  cui  all'articolo  1,
comma 178, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificato
dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite,  su  richiesta
dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia  autonoma
assegnataria delle medesime e compatibilmente con  le  disponibilita'
annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di  anticipazioni  nei
limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e
il pagamento del saldo, a seguito  del  completamento  del  programma
degli interventi. In casi particolari,  la  delibera  del  CIPESS  di
assegnazione delle risorse puo'  stabilire  specifiche  modalita'  di
trasferimento delle stesse, anche  diverse  da  quelle  definite  dal
presente comma nonche' dai commi 2 e 3. 
  2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con  l'anno  solare,
per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178,
della legge n. 178 del 2020, compatibilmente  con  le  disponibilita'
annuali  di  cassa,  viene  erogata,   anche   in   piu'   soluzioni,
un'anticipazione fino al 10 per cento del piano  finanziario  annuale
indicato nell'Accordo, determinata  avendo  riguardo  al  valore  dei
progetti  censiti  nel  Sistema  nazionale  di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 4 del presente  decreto,  decurtata  dell'importo  delle
anticipazioni degli anni  precedenti  che  non  hanno  dato  luogo  a
pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le  anticipazioni  di
cui  al  presente  comma  costituiscono  trasferimenti   di   risorse
vincolati alla realizzazione tempestiva  dell'Accordo  per  il  quale
sono erogate. 
  3.  In  coerenza  con  le  risultanze  del  Sistema  nazionale   di
monitoraggio, ciascuna  Amministrazione  assegnataria  delle  risorse
presenta la domanda di rimborso  di  spese  sostenute,  a  titolo  di
pagamenti intermedi e di saldo, sulla base delle spese sostenute  dai
beneficiari,  utilizzando  l'apposita  modulistica  predisposta   dal
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione
di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare  la  domanda
di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore
delle  spese  sostenute  dai  beneficiari  per   l'attuazione   degli
interventi  previsti  dall'Accordo,  come  risultanti   dal   Sistema
nazionale  di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  4,  risulti   non
inferiore alla  meta'  dell'importo  delle  risorse  complessivamente
trasferite a titolo di anticipazione. 
  4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa  annuale,  quale
risultante  dal  piano  finanziario  dell'Accordo  per  la  coesione,
previsto per l'attuazione degli interventi  e  delle  linee  d'azione
determina il definanziamento dell'Accordo  medesimo  per  un  importo
corrispondente alla differenza tra  la  spesa  annuale  preventivata,
come indicata nel cronoprogramma,  e  i  pagamenti  effettuati,  come
risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui  all'articolo
4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al  primo  periodo
rientrano nella  disponibilita'  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione per il  periodo  di  programmazione  2021-2027,  per  essere
nuovamente impiegate per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma
178,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   come   modificato
dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialita',
nei limiti della ripartizione di cui al medesimo  articolo  1,  comma
178, alinea, primo periodo. 
  5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura  la
costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio  di  cui
all'articolo 4, nonche' l'invio, con cadenza  almeno  semestrale,  al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli
interventi e  delle  linee  d'azione  indicati  nell'Accordo  per  la
coesione, con l'evidenziazione degli eventuali  scostamenti  rispetto
alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per
porre rimedio agli  stessi.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione predispone e rende disponibile  la  modulistica
da utilizzare per l'elaborazione delle  relazioni  di  cui  al  primo
periodo, e indica le modalita' di trasmissione delle stesse. 
  6. Nei casi previsti dal comma 4, entro  il  31  marzo  di  ciascun
anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro  per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla
base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  rispetto
delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla  base
dei dati risultanti dal Sistema  nazionale  di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di  cui  al
comma 5, e' accertato il definanziamento di cui al medesimo comma  4,
nonche'  sono  individuati  gli  interventi  e  le  linee  di  azione
definanziati. 
  7. In caso  di  mancata  alimentazione  del  Sistema  nazionale  di
monitoraggio  da  parte  delle  Amministrazioni  assegnatarie   delle
risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri assegna  all'Amministrazione  inadempiente  un
termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per
non piu' di quindici giorni. In caso di inutile decorso  del  termine
di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il  Sud,
le politiche di coesione e il PNRR puo' proporre al CIPESS l'adozione
della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle  linee
d'azione in relazione ai quali non siano stati inseriti  i  dati  nel
Sistema nazionale di monitoraggio. In caso  di  mancata  trasmissione
della relazione  semestrale,  la  proposta  di  definanziamento  puo'
riguardare, tenuto  conto  dello  stato  di  avanzamento  della  fase
attuativa, anche tutti gli interventi e le  linee  d'azione  inseriti
nell'accordo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.