Art. 20 
 
Modifiche  all'articolo  14  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli
                              stranieri 
 
  1. All'articolo 14 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  il
comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    « 5. La convalida  comporta  la  permanenza  nel  centro  per  un
periodo   di   complessivi   tre   mesi.    Qualora    l'accertamento
dell'identita'  e  della  nazionalita'   ovvero   l'acquisizione   di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il  giudice,  su
richiesta del questore, puo' prorogare il termine  di  ulteriori  tre
mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione  o
il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.  Il
termine complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice, su
richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e  per  una
durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi,  nei  casi  in
cui,  nonostante  sia  stato  compiuto   ogni   ragionevole   sforzo,
l'operazione di allontanamento sia durata piu' a lungo a causa  della
mancata  cooperazione  da  parte  dello  straniero  o   dei   ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.  Lo
straniero  che  sia  gia'  stato  trattenuto  presso   le   strutture
carcerarie per un periodo pari a  quello  di  sei  mesi  puo'  essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata  indicati
nel periodo precedente. Nei confronti  dello  straniero  a  qualsiasi
titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria  richiede
al  questore  del  luogo  le  informazioni  sull'identita'  e   sulla
nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi  il  questore  avvia  la
procedura di identificazione  interessando  le  competenti  autorita'
diplomatiche.  Ai   soli   fini   dell'identificazione,   l'autorita'
giudiziaria, su richiesta del questore,  dispone  la  traduzione  del
detenuto presso  il  piu'  vicino  posto  di  polizia  per  il  tempo
strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal  fine
il Ministro dell'interno e il Ministro  della  giustizia  adottano  i
necessari strumenti di coordinamento. ».