Art. 21 
 
Progettazione  e  realizzazione  delle  strutture   di   accoglienza,
                       permanenza e rimpatrio 
 
  1. All'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, dopo la parola: « difesa »  sono  inserite
le seguenti: « e alla sicurezza » e dopo la lettera s) e' inserita la
seguente: 
      « s-bis) le strutture di cui agli  articoli  10-ter  e  14  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142;
»; 
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      « 1-ter. Per la realizzazione delle opere di  cui  al  presente
articolo, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avvalersi delle
procedure di cui all'articolo 140 del codice dei contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »; 
    b-bis) alla rubrica, dopo la parola: « difesa » sono inserite  le
seguenti: « e alla sicurezza ». 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  approvato  il  piano
straordinario  per  l'individuazione  delle  aree  interessate   alla
realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui  agli  articoli
10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, e agli articoli 9  e  11  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione  di  immobili
gia' esistenti, e delle conseguenti attivita', di seguito  denominato
« piano ». Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. Il piano puo'  essere  aggiornato  periodicamente,  anche  a
seguito delle eventuali modifiche ai relativi  stanziamenti.  Restano
ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle
medesime strutture previste dalla legislazione vigente. 
  3. Il  Ministero  della  difesa,  mediante  le  proprie  competenti
articolazioni del Genio militare,  l'impiego  delle  Forze  armate  e
avvalendosi della societa' Difesa Servizi S.p.A., e' incaricato della
progettazione e della realizzazione delle strutture  individuate  dal
piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate
di diritto  quali  opere  destinate  alla  difesa  e  alla  sicurezza
nazionale. 
  4. Per la realizzazione del piano, nello stato  di  previsione  del
Ministero della difesa  e'  istituito  un  apposito  fondo,  con  una
dotazione di euro 20 milioni per il 2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro  per
il  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10  milioni
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa  e  per  euro  10
milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
  6. E' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle  strutture  di
cui al presente articolo e di 400.000 euro per l'anno  2023  per  gli
oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli  assetti
tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione
delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 400.000 euro per l'anno
2023 e a 1.000.000 di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  233,  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   «codice
          dell'ordinamento  militare»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 233 (Individuazione delle opere destinate  alla
          difesa  nazionale  a  fini  determinati).  -  1.  Ai   fini
          urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento
          ed esecuzione di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture, sono opere  destinate  alla  difesa  e
          sicurezza  nazionale  le  infrastrutture  rientranti  nelle
          seguenti categorie: 
                  a)  sedi  di   servizio   e   relative   pertinenze
          necessarie a  soddisfare  le  esigenze  logistico-operative
          dell'Arma dei carabinieri; 
                  b)   opere   di    costruzione,    ampliamento    e
          modificazione di  edifici  o  infrastrutture  destinati  ai
          servizi  della  leva,  del  reclutamento,   incorporamento,
          formazione professionale e addestramento dei militari della
          Marina militare, da realizzare nelle  sedi  di  La  Spezia,
          Taranto e La Maddalena su  terreni  del  demanio,  compreso
          quello marittimo; 
                  c) aeroporti ed eliporti; 
                  d) basi navali; 
                  e) caserme; 
                  f) stabilimenti e arsenali; 
                  g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; 
                  h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; 
                  i)  comandi  di  unita'  operative  e  di  supporto
          logistico; 
                  l) basi missilistiche; 
                  m) strutture di comando e di controllo dello spazio
          terrestre, marittimo e aereo; 
                  n) segnali e ausili alla  navigazione  marittima  e
          aerea; 
                  o) strutture relative alle telecomunicazioni  e  ai
          sistemi di allarme; 
                  p) poligoni e strutture di addestramento; 
                  q) centri sperimentali di manutenzione dei  sistemi
          d'arma; 
                  r) opere di protezione  ambientale  correlate  alle
          opere della difesa e sicurezza nazionale; 
                  s) installazioni temporanee per esigenze di  rapido
          dispiegamento; 
                  s-bis) le strutture di cui agli articoli  10-ter  e
          14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  agli
          articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142; 
                  t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO
          e da utenti alleati sul territorio nazionale. 
                1-bis.  Alle  costruzioni  e  alle  ricostruzioni  di
          edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare  si
          applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717,  e
          successive modificazioni. 
              1-ter. Per la  realizzazione  delle  opere  di  cui  al
          presente articolo, il Ministero della difesa e' autorizzato
          ad avvalersi delle procedure di cui  all'articolo  140  del
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10-ter  e  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  «Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191, S.O: 
                «Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione  dei
          cittadini   stranieri   rintracciati   in   posizione    di
          irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
          di operazioni di salvataggio in mare). -  1.  Lo  straniero
          rintracciato in occasione  dell'attraversamento  irregolare
          della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto   nel
          territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
          in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di  prima
          assistenza  presso  appositi  punti  di   crisi   allestiti
          nell'ambito delle strutture  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle  strutture  di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
          142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi'
          effettuate le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico
          e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli  9  e  14
          del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   26   giugno   2013   ed   e'   assicurata
          l'informazione    sulla     procedura     di     protezione
          internazionale, sul programma di  ricollocazione  in  altri
          Stati membri dell'Unione europea e  sulla  possibilita'  di
          ricorso al rimpatrio volontario assistito. 
                1-bis. Per l'ottimale svolgimento  degli  adempimenti
          di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati  presso
          i  punti  di  crisi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          trasferiti in strutture analoghe sul territorio  nazionale,
          per l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  medesimo
          comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli
          adempimenti  di  rispettiva  competenza,   l'individuazione
          delle strutture di cui al  presente  comma  destinate  alle
          procedure di  frontiera  con  trattenimento  e  della  loro
          capienza e' effettuata  d'intesa  con  il  Ministero  della
          giustizia. 
                2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico  e
          segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
          cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  giugno  2013,
          anche  nei  confronti  degli  stranieri   rintracciati   in
          posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
                3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
          ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di  fuga
          ai fini del trattenimento nei centri  di  cui  all'articolo
          14.  Il  trattenimento  e'  disposto  caso  per  caso,  con
          provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
          una durata massima di trenta  giorni  dalla  sua  adozione,
          salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e'
          stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento
          e' disposto nei  confronti  di  un  richiedente  protezione
          internazionale, come definita  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.
          251, e' competente alla convalida il Tribunale  sede  della
          sezione   specializzata   in   materia   di   immigrazione,
          protezione  internazionale  e   libera   circolazione   dei
          cittadini   dell'Unione   europea.    Lo    straniero    e'
          tempestivamente informato  dei  diritti  e  delle  facolta'
          derivanti dal procedimento  di  convalida  del  decreto  di
          trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero,  ove
          non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 
                4. L'interessato e' informato delle  conseguenze  del
          rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.» 
                «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione).  -  1.  Quando
          non e' possibile  eseguire  con  immediatezza  l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di permanenza per i  rimpatri  piu'  vicino,  tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  A   tal   fine   effettua   richiesta   di
          assegnazione   del   posto    alla    Direzione    centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30  luglio
          2002,  n.  189.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
                1.1. Il trattenimento dello straniero di cui  non  e'
          possibile  eseguire  con  immediatezza  l'espulsione  o  il
          respingimento alla frontiera e' disposto con priorita'  per
          coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
          sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche  con
          sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
          comma 3, terzo periodo,  e  all'articolo  5,  comma  5-bis,
          nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
          quali sono vigenti accordi di cooperazione o  altre  intese
          in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. 
                1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
          lettera  c),  del  presente  testo   unico   o   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio  2005,  n.  155,   il   questore,   in   luogo   del
          trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
          delle seguenti misure: 
                  a)  consegna  del  passaporto  o  altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                  b) obbligo di dimora in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                  c) obbligo di presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. Le  misure  di  cui  al  primo
          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha
          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi  3  e  4  del  regolamento,  recante
          l'avviso  che  lo  stesso   ha   facolta'   di   presentare
          personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
          giudice della convalida.  Il  provvedimento  e'  comunicato
          entro 48 ore dalla notifica al giudice di  pace  competente
          per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i  presupposti,
          dispone con decreto la convalida nelle successive  48  ore.
          Le  misure,  su  istanza   dell'interessato,   sentito   il
          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice
          di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In
          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero  non
          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
                2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso  cui
          sono  assicurati  adeguati  standard  igienico-sanitari   e
          abitativi, con modalita' tali da assicurare  la  necessaria
          informazione relativa al  suo  status,  l'assistenza  e  il
          pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto  disposto
          dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
                2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
          o reclami orali  o  scritti,  anche  in  busta  chiusa,  al
          Garante nazionale e  ai  garanti  regionali  o  locali  dei
          diritti delle persone private della liberta' personale. 
                3. Il questore del luogo in cui si  trova  il  centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza
          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione
          del provvedimento. 
                4. L'udienza per la convalida si svolge in camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1,  e  sentito
          l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
          ogni effetto qualora non sia osservato il  termine  per  la
          decisione. La  convalida  puo'  essere  disposta  anche  in
          occasione della convalida del  decreto  di  accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
                4-bis.  La  partecipazione   del   destinatario   del
          provvedimento all'udienza per  la  convalida  avviene,  ove
          possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
          l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1  nel  quale
          lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle  specifiche
          tecniche stabilite con  decreto  direttoriale  adottato  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal  quinto
          al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. 
                5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
          un periodo di complessivi tre mesi. Qualora  l'accertamento
          dell'identita' e della nazionalita'  ovvero  l'acquisizione
          di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta',  il
          giudice, su  richiesta  del  questore,  puo'  prorogare  il
          termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine,
          il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
          comunicazione  senza  ritardo  al   giudice.   Il   termine
          complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal  giudice,
          su richiesta del questore, per  ulteriori  periodi  di  tre
          mesi e per una durata complessiva non  superiore  ad  altri
          dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
          ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
          durata piu' a lungo a causa della mancata  cooperazione  da
          parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento  della
          necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
          sia gia' stato trattenuto presso  le  strutture  carcerarie
          per un periodo pari  a  quello  di  sei  mesi  puo'  essere
          trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
          indicati  nel  periodo  precedente.  Nei  confronti   dello
          straniero a qualsiasi titolo detenuto, la  direzione  della
          struttura penitenziaria richiede al questore del  luogo  le
          informazioni  sull'identita'  e  sulla  nazionalita'  dello
          stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
          identificazione  interessando   le   competenti   autorita'
          diplomatiche.   Ai    soli    fini    dell'identificazione,
          l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
          la traduzione del detenuto presso il piu' vicino  posto  di
          polizia per il tempo strettamente necessario al  compimento
          di tali operazioni. A tal fine il Ministro  dell'interno  e
          il Ministro della giustizia adottano i necessari  strumenti
          di coordinamento. 
                5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un  Centro  di  permanenza  per  i  rimpatri  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
                5-ter. La violazione  dell'ordine  di  cui  al  comma
          5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo,
          con  la  multa  da  10.000  a  20.000  euro,  in  caso   di
          respingimento o espulsione disposta ai sensi  dell'articolo
          13, comma 4, o se lo straniero,  ammesso  ai  programmi  di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
          15.000 euro se  l'espulsione  e'  stata  disposta  in  base
          all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
          conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero
          si trovi in stato di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3. 
                5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
                5-quater.1. Nella valutazione della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
                5-quinquies. Al procedimento penale per  i  reati  di
          cui  agli  articoli  5-ter  e  5-quater  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e  32-bis,
          del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
                5-sexies.  Ai  fini  dell'esecuzione  dell'espulsione
          dello straniero denunciato  ai  sensi  dei  commi  5-ter  e
          5-quater, non e' richiesto il rilascio del  nulla  osta  di
          cui all'articolo  13,  comma  3,  da  parte  dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
                5-septies.   Il   giudice,   acquisita   la   notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
                6. Contro i decreti di convalida e di proroga di  cui
          al comma  5  e'  proponibile  ricorso  per  cassazione.  Il
          relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
                7. Il questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
                7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
          persone  o  alle  cose  in  occasione   o   a   causa   del
          trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
          o durante la permanenza  in  una  delle  strutture  di  cui
          all'articolo 10-ter  o  in  uno  dei  centri  di  cui  agli
          articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142, ovvero in una  delle  strutture  di  cui  all'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, per i  quali  e'  obbligatorio  o  facoltativo
          l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del  codice  di
          procedura  penale,  quando  non  e'   possibile   procedere
          immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
          incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
          sensi dell'articolo 382  del  codice  di  procedura  penale
          colui il quale, anche sulla base di documentazione video  o
          fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
          consentito entro quarantotto ore dal fatto. 
                7-ter. Per i delitti  indicati  nel  comma  7-bis  si
          procede sempre con giudizio direttissimo, salvo  che  siano
          necessarie speciali indagini. 
                8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
                9.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 del decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione
          della   direttiva   2013/33/UE   recante   norme   relative
          all'accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale,
          nonche'  della  direttiva  2013/32/UE,  recante   procedure
          comuni ai fini del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
          status  di  protezione  internazionale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214: 
                «Art. 9 (Misure di accoglienza). - 1. Per le esigenze
          di  accoglienza  e  per  l'espletamento  delle   operazioni
          necessarie alla definizione della posizione  giuridica,  lo
          straniero e' accolto nei centri governativi di  accoglienza
          istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28   agosto   1997,   n.   281,   secondo   la
          programmazione  e  i  criteri  individuati  dal  Tavolo  di
          coordinamento  nazionale  e  dai  Tavoli  di  coordinamento
          regionale ai sensi dell'articolo 16, che tengono conto,  ai
          fini   della   migliore   gestione,   delle   esigenze   di
          contenimento della capienza massima. 
                1-bis. Il richiedente  che  si  trova  in  una  delle
          specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1,  del
          presente decreto puo'  essere  accolto,  sulla  base  delle
          specifiche esigenze e nel  limite  dei  posti  disponibili,
          nell'ambito del sistema di accoglienza di cui  all'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39. 
                2. La gestione dei centri di  cui  al  comma  1  puo'
          essere affidata  ad  enti  locali,  anche  associati,  alle
          unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
          operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo  o
          agli  immigrati  o  nel  settore  dell'assistenza  sociale,
          secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
                3. Le strutture allestite ai sensi del  decreto-legge
          30 ottobre 1995, n.  451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  possono  essere
          destinate, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  alle
          finalita'  di  cui  al  presente  articolo.  I  centri   di
          accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  svolgono  le
          funzioni di cui al presente articolo. 
                4. Il prefetto, informato il sindaco del  comune  nel
          cui territorio  e'  situato  il  centro  di  accoglienza  e
          sentito  il  Dipartimento  per   le   liberta'   civili   e
          l'immigrazione  del  Ministero   dell'interno,   invia   il
          richiedente nelle strutture di cui al comma 1. 
                4-bis. 
                4-ter. La  verifica  della  sussistenza  di  esigenze
          particolari e di specifiche situazioni  di  vulnerabilita',
          anche ai fini del trasferimento del richiedente di  cui  al
          comma 1-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza
          di cui all'articolo 10,  e'  effettuata  secondo  le  linee
          guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa  con  il
          Ministero  dell'interno  e  con  le  altre  amministrazioni
          eventualmente interessate, da applicare nei centri  di  cui
          al presente articolo e all'articolo 11. 
              5.». 
                «Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). -  1.
          Nel  caso   in   cui   e'   temporaneamente   esaurita   la
          disponibilita' di  posti  all'interno  dei  centri  di  cui
          all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
          di richiedenti,  l'accoglienza  puo'  essere  disposta  dal
          prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili  e
          l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  in  strutture
          temporanee,  appositamente  allestite,  previa  valutazione
          delle condizioni di salute del richiedente, anche  al  fine
          di accertare la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
          accoglienza. 
                2. Le strutture di  cui  al  comma  1  soddisfano  le
          esigenze  essenziali  di  accoglienza  nel   rispetto   dei
          principi  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   e   sono
          individuate  dalle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, previo parere dell'ente locale nel cui  territorio
          e'  situata  la  struttura,   secondo   le   procedure   di
          affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
          di  estrema  urgenza,  il   ricorso   alle   procedure   di
          affidamento diretto ai sensi del decreto-legge  30  ottobre
          1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre  1995,  n.  563,  e  delle   relative   norme   di
          attuazione. In tali casi, tenuto conto  delle  esigenze  di
          ordine pubblico e  sicurezza  connesse  alla  gestione  dei
          flussi migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza
          previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui
          all'articolo 9 e al comma 1 del  presente  articolo,  dalle
          disposizioni  normative  e  amministrative  delle  regioni,
          delle province autonome o degli enti locali,  nella  misura
          non superiore al doppio dei posti previsti  dalle  medesime
          disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe  di  cui
          al precedente periodo  sono  definite  da  una  commissione
          tecnica, istituita senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da
          referenti della prefettura,  del  comando  provinciale  dei
          Vigili  del  fuoco   e   dell'azienda   sanitaria   locale,
          competenti  per  territorio,  nonche'   della   regione   o
          provincia  autonoma  e  dell'ente  locale  interessati.  Ai
          componenti della commissione tecnica non  sono  corrisposti
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
                2-bis.    Nelle    more    dell'individuazione     di
          disponibilita' di  posti  nei  centri  governativi  di  cui
          all'articolo  9  o  nelle  strutture  di  cui  al  presente
          articolo, l'accoglienza puo' essere disposta dal  prefetto,
          per il  tempo  strettamente  necessario,  in  strutture  di
          accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui
          al  comma  2.  In  tali  strutture   sono   assicurate   le
          prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario,
          l'assistenza      sanitaria      e      la       mediazione
          linguistico-culturale, secondo  le  disposizioni  contenute
          nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12. 
                3. 
                4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
          della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
          al luogo di accoglienza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 2004, n. 280: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - Omissis. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1. 
              Omissis.».