Art. 22 
 
             Disposizioni transitorie e di coordinamento 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2024,  al  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 5: 
      01) all'alinea, le parole: « nella ZES » sono sostituite  dalle
seguenti: « nella ZES unica »; 
      1) le parole: « nelle ZES », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « nella ZES unica »; 
      2) al comma 1, le lettere  a-bis),  a-quater),  a-quinquies)  e
a-sexies) sono abrogate; 
      3) soppresso; 
      4) al comma 2, il primo, il secondo e  il  terzo  periodo  sono
soppressi; 
      5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
    c) l'articolo 5-bis e' abrogato. 
  2. Gli articoli 14 e 15 del  presente  decreto  si  applicano  alle
istanze presentate a far data dal 1° gennaio  2024.  Fino  alla  data
indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma  5,  i  Commissari
straordinari nominati ai sensi  dell'articolo  4,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3  del
presente  articolo,  svolgono  tutte  le  funzioni  e  le   attivita'
attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al
coordinatore della predetta Struttura. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, a far data  dal  1°  gennaio
2024: 
    a)  le  competenze  dei  Commissari  straordinari   sono   estese
all'intero territorio regionale di riferimento; 
    b)  le  competenze  del  Commissario  straordinario  della   Zona
economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese
all'intero territorio della  regione  Molise,  nonche'  ai  territori
della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c); 
    c)  le  competenze  del  Commissario  straordinario  della   Zona
economica speciale Ionica Interregionale  Puglia  -  Basilicata  sono
estese  all'intero  territorio  della   regione   Basilicata,   della
provincia di Taranto, nonche' dei comuni della provincia di  Brindisi
inseriti nel piano di sviluppo strategico  allegato  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta  Zona
economica speciale; 
    d)  le  competenze  del  Commissario  straordinario  della   Zona
economica  speciale  Sicilia   Orientale   sono   estese   all'intero
territorio  delle  province  di  Catania,  Enna,  Messina,  Ragusa  e
Siracusa,  nonche'  dei  comuni  della  provincia  di   Caltanissetta
inseriti nel piano di sviluppo strategico  allegato  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta  Zona
economica speciale; 
    e)  le  competenze  del  Commissario  straordinario  della   Zona
economica  speciale  Sicilia  Occidentale  sono   estese   all'intero
territorio delle province di Agrigento, Palermo  e  Trapani,  nonche'
dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di  cui
alla lettera d). 
  4. Resta fermo per  le  imprese  beneficiarie,  alla  data  del  31
dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2,
del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  nonche'  di  altre
tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse  in  relazione
all'insediamento o allo svolgimento di  attivita'  economiche  ovvero
all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche
speciali come gia' definite  ai  sensi  dell'articolo  4  del  citato
decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2018,  n.  12,
l'obbligo  di  osservare   tutte   le   condizioni   previste   dalle
disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai  fini
del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista
dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'
riconosciuta alle imprese che intraprendono,  entro  il  31  dicembre
2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone  economiche  speciali
come gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  n.  91
del 2017 e del citato regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 12  del  2018,  fermo  restando  quanto
previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge
n. 178 del 2020. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025,  2,2  milioni
di euro per l'anno 2026, 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  3,8
milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029,
5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2031. Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto,  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2023, n.  18,  del  decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023,  n.  50,  e
del  decreto-legge  22  giugno   2023,   n.   75,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e  5-bis  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  giugno
          2017, n. 141, come modificato dalla presente legge  (a  far
          data dal 1° gennaio 2024): 
                "[Art. 4. Istituzione di zone economiche  speciali  -
          ZES 
                1. Al fine di favorire  la  creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata "ZES". 
                2.  Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
                3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'articolo 5  nonche'  il  coordinamento  generale  degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. Con il medesimo decreto e'  definita,
          in via generale, una procedura straordinaria  di  revisione
          del  perimetro  delle  aree  individuate,   improntata   al
          principio  di  massima  semplificazione  e  celerita',   da
          attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma  6,
          rimodulando la perimetrazione  vigente,  in  aumento  o  in
          diminuzione,  fermo  il  limite  massimo  delle   superfici
          fissato per ciascuna regione, in coerenza con  le  linee  e
          gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta
          di revisione, in relazione alle singole ZES, e'  approvata,
          entro  trenta  giorni  dall'acquisizione   della   proposta
          commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
          coesione territoriale, sentita la Regione. 
                4. Le proposte di istituzione di ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                4-bis. Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4  puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
                5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni
          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di
          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei
          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 
                6.  La  regione,  o  le  regioni  nel  caso  di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  "soggetto  per  l'amministrazione",   e'
          identificato in un Comitato di  indirizzo  composto  da  un
          commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  da   un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'  da
          un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale,  di
          cui all'articolo 36 della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,
          ovvero  di  quelli  costituiti  ai  sensi   della   vigente
          legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
          territorio. Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area
          della  ZES  rientrino  nella  competenza  territoriale   di
          un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
          al  Comitato  partecipa  il  Presidente  dell'Autorita'  di
          sistema portuale che  ha  sede  nella  regione  in  cui  e'
          istituita la ZES. Nel caso  in  cui  tali  porti  rientrino
          nella competenza territoriale di piu' Autorita' di  sistema
          portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di  ciascuna
          Autorita' di sistema portuale. Ai membri del  Comitato  non
          spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
          di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
          commissario   straordinario   del   Governo   puo'   essere
          corrisposto  un  compenso  nel  limite  massimo  di  quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di  indirizzo  si
          avvale del segretario generale  di  ciascuna  Autorita'  di
          sistema   portuale   per   l'esercizio    delle    funzioni
          amministrative gestionali di cui al decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri  di  funzionamento  del
          Comitato si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                6-bis. Il Commissario e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,
          d'intesa con il Presidente della Regione  interessata.  Nel
          caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine  di
          sessanta  giorni  dalla  formulazione  della  proposta,  il
          Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
          questione  al  Consiglio  dei  ministri  che  provvede  con
          deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la  misura
          del compenso spettante al Commissario, previsto  dal  comma
          6, nel rispetto dei  limiti  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  I
          Commissari nominati prima della data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione cessano,  ove  non  confermati,
          entro sessanta giorni dalla medesima data.  Il  Commissario
          e' dotato, per l'arco temporale di cui al  comma  7-quater,
          di una struttura di supporto  composta  da  un  contingente
          massimo di personale di 10 unita',  di  cui  2  di  livello
          dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
          8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle  proprie
          funzioni, con esclusione del personale docente,  educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Il personale di cui al precedente  periodo  e'
          individuato mediante apposite procedure  di  interpello  da
          esperirsi nei confronti del personale  dirigenziale  e  del
          personale  appartenente  alle  categorie  A   e   B   della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    o    delle
          corrispondenti qualifiche funzionali dei  Ministeri,  delle
          altre   pubbliche   amministrazioni   o   delle   autorita'
          amministrative  indipendenti.  Il  predetto  personale   e'
          collocato in posizione  di  comando,  aspettativa  o  fuori
          ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma  5-ter,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127.  All'atto  del  collocamento  fuori
          ruolo e per  tutta  la  durata  di  esso,  nella  dotazione
          organica  dell'amministrazione  di  provenienza   e'   reso
          indisponibile un numero di posti equivalente dal  punto  di
          vista  finanziario.  Agli  oneri  relativi  alle  spese  di
          personale  si  provvede  nell'ambito  e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al comma 7-quater. 
                7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
          in particolare: 
                  a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e
          la piena operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES
          nonche'  la  promozione  sistematica  dell'area   verso   i
          potenziali investitori internazionali; 
                  b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che
          tecnologici nell'ambito ZES; 
                  c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte
          di terzi. 
                7-bis. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6 puo' stipulare,  previa  autorizzazione  del
          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con
          banche ed intermediari finanziari. 
                7-ter. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
          per la Coesione territoriale: 
                  a) assicura il  coordinamento  e  l'impulso,  anche
          operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
          l'insediamento e  la  piena  operativita'  delle  attivita'
          produttive  nell'ambito  della  ZES,  ferme   restando   le
          competenze delle amministrazioni  centrali  e  territoriali
          coinvolte  nell'implementazione  dei  Piani   di   Sviluppo
          Strategico, anche nell'ottica di coordinare  le  specifiche
          linee di sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche
          delle altre ZES  istituite  e  istituende,  preservando  le
          opportune specializzazioni di mercato; 
                  b) opera quale referente esterno  del  Comitato  di
          Indirizzo   per   l'attrazione   e   l'insediamento   degli
          investimenti produttivi nelle aree ZES; 
                  c)  contribuisce  a  individuare,   tra   le   aree
          identificate all'interno del Piano di Sviluppo  Strategico,
          le aree prioritarie per l'implementazione del Piano,  e  ne
          cura  la  caratterizzazione  necessaria  a  garantire   gli
          insediamenti produttivi; 
                  d)   promuove   la   sottoscrizione   di   appositi
          protocolli e convenzioni tra le  amministrazioni  locali  e
          statali  coinvolte  nell'implementazione   del   Piano   di
          Sviluppo  Strategico,  volti   a   disciplinare   procedure
          semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali  per  gli
          insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
                7-quater.  L'Agenzia  per  la  Coesione  territoriale
          supporta l'attivita' dei  Commissari  e  garantisce,  sulla
          base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES  di
          cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera   a-quater),   il
          coordinamento   della    loro    azione    nonche'    della
          pianificazione  nazionale  degli  interventi   nelle   ZES,
          tramite proprio personale amministrativo e tecnico  a  cio'
          appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente.  L'Agenzia  per   la
          Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai  singoli
          Commissari  mediante  personale  tecnico  e  amministrativo
          individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dotato  di  idonee
          competenze, al fine di garantire efficacia  e  operativita'
          dell'azione    commissariale,    nonche'    mediante     il
          finanziamento delle spese di funzionamento della  struttura
          e di quelle economali. A tale fine nonche' ai fini  di  cui
          al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di  4,4  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2034. Il  Commissario  straordinario
          si avvale inoltre  delle  strutture  delle  amministrazioni
          centrali o  territoriali,  di  societa'  controllate  dallo
          Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
          tempestiva attuazione degli interventi del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza relativi  alla  infrastrutturazione
          delle  ZES,  fino  al  31  dicembre  2026,  il  Commissario
          straordinario puo',  a  richiesta  degli  enti  competenti,
          assumere le funzioni di stazione appaltante  e  operare  in
          deroga alle disposizioni di legge in materia  di  contratti
          pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli
          articoli 30, 34 e 42  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  26  febbraio  2014.  Per  l'esercizio
          delle funzioni di cui  al  primo  periodo,  il  Commissario
          straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. 
                8. Le imprese gia' operative nella ZES e  quelle  che
          si insedieranno nell'area, sono tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES. 
                8-bis. Le Regioni adeguano la propria  programmazione
          o la riprogrammazione dei fondi strutturali  alle  esigenze
          di funzionamento e  sviluppo  della  ZES  e  concordano  le
          relative linee strategiche con il  Commissario,  garantendo
          la massima sinergia delle risorse materiali  e  strumentali
          approntate per la piena realizzazione del piano  strategico
          di sviluppo.]». 
                «Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
          nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
          programma di  attivita'  economiche  imprenditoriali  o  di
          investimenti  di  natura  incrementale  nella  ZES   unica,
          possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
                  a) l'attivita' economica nella ZES unica e' libera,
          nel   rispetto   delle   norme   nazionali    ed    europee
          sull'esercizio  dell'attivita'  d'impresa.   Al   fine   di
          semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione
          e lo svolgimento dell'attivita' economica nella  ZES  unica
          sono  disciplinati  i  seguenti  criteri  derogatori   alla
          normativa  vigente,   procedure   semplificate   e   regimi
          procedimentali  speciali   applicabili.   Per   la   celere
          definizione dei procedimenti amministrativi,  sono  ridotti
          di un terzo i termini di cui: agli articoli 2  e  19  della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241;  al  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, in materia  di  valutazione  d'impatto
          ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
          autorizzazione integrata ambientale (AIA);  al  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo
          2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica  ambientale
          (AUA); al codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.  31,  in
          materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, in materia edilizia; alla  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali; 
              [a-bis)   nell'ambito   del   procedimento    di    cui
          all'articolo  5-bis,  eventuali  autorizzazioni,   licenze,
          permessi, concessioni o nulla osta comunque  denominati  la
          cui adozione richiede  l'acquisizione  di  pareri,  intese,
          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di
          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
          ivi previsti sono  ridotti  della  meta'  e  sono  altresi'
          ridotti alla meta' i termini di  cui  all'articolo  17-bis,
          comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;] 
                a-ter) presso ogni Commissario straordinario  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
          presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
          attivita'  soggetta   all'autorizzazione   unica   di   cui
          all'articolo 5-bis,  presentano  il  proprio  progetto.  Lo
          sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
          e  opera  secondo  i  migliori  standard  tecnologici,  con
          carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi  e  alle
          piattaforme digitali  in  uso  presso  gli  enti  coinvolti
          nell'istruttoria  del  procedimento.  Ciascun   Commissario
          rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
          istituzionale, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
          quale lo sportello e' reso disponibile.  Nelle  more  della
          piena  operativita'  dello  sportello  unico  digitale,  le
          domande  di  autorizzazione  unica  sono  presentate   allo
          sportello  unico  per  le   attivita'   produttive   (SUAP)
          territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma  3
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  che  le
          trasmette  al  Commissario  con  le  modalita'  determinate
          mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP; 
                [a-quater) presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta
          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli
          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai
          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai
          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,
          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine
          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,
          sulla base dei dati raccolti ai sensi  del  comma  6.  Alla
          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata
          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei
          lavori della stessa;] 
              [a-quinquies) entro centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,
          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale
          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per
          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua
          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,
          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e
          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
          cui alla  lettera  a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o
          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato;] 
                a-sexies)  nella  ZES  unica  [e  nella   ZES   unica
          interregionali]  possono  essere  istituite  zone   franche
          doganali  intercluse  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          952/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9
          ottobre   2013,   che   istituisce   il   codice   doganale
          dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
          La perimetrazione di dette zone franche  doganali,  il  cui
          Piano di Sviluppo Strategico  sia  stato  presentato  dalle
          regioni  proponenti  entro  l'anno  2019,  e'  proposta  da
          ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023  ed
          e' approvata con determinazione del direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla proposta; 
                a-septies) al fine di incentivare il  recupero  delle
          potenzialita' nell'Area portuale  di  Taranto  e  sostenere
          l'occupazione,  e'  istituita  la  Zona   franca   doganale
          interclusa ai sensi del regolamento (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  la
          cui perimetrazione e' definita  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                b) accesso alle infrastrutture esistenti  e  previste
          nel  Piano  di  sviluppo  strategico  della  ZES   di   cui
          all'articolo 4,  comma  5,  alle  condizioni  definite  dal
          soggetto per l'amministrazione, ai  sensi  della  legge  28
          gennaio  1994,  n.  84,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, nel rispetto della normativa europea e  delle
          norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  nonche'  delle
          disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
          dagli articoli 18 e 20 del  decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 169. 
                1-bis. I termini di cui al comma 1  previsti  per  il
          rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
          pareri,  concessioni,  accertamenti  di  conformita'   alle
          prescrizioni  delle  norme  e  dei  piani  urbanistici   ed
          edilizi,  nulla  osta  ed   atti   di   assenso,   comunque
          denominati,   degli   enti   locali,    regionali,    delle
          amministrazioni  centrali  nonche'  di  tutti   gli   altri
          competenti enti e agenzie sono da  considerarsi  perentori.
          Decorsi inutilmente tali termini,  gli  atti  si  intendono
          resi in senso favorevole. 
                2. In relazione agli  investimenti  effettuati  nella
          ZES unica, il credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  1,
          commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          e' commisurato alla quota del costo  complessivo  dei  beni
          acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per
          ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208. Il  credito  di  imposta  e'  esteso
          all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
          realizzazione   ovvero    all'ampliamento    di    immobili
          strumentali agli investimenti. Per rafforzare la  struttura
          produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
          strumento agevolativo denominato "contratto  di  sviluppo",
          di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, e' stanziata  la  somma  complessiva  di  250
          milioni di euro, a valere sul Fondo per lo  sviluppo  e  la
          coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il
          2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.  Le
          predette risorse sono assegnate con delibera  del  Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,
          nell'ambito   del   Piano   di   sviluppo    e    coesione,
          programmazione  2021-2027,  di  competenza   del   predetto
          Ministero,  con  specifica  destinazione  al  finanziamento
          addizionale  delle  iniziative  imprenditoriali  nella  ZES
          unica. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa  con
          il  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  definisce   con
          apposite  direttive  le  aree  tematiche  e  gli  indirizzi
          operativi per la  gestione  degli  interventi,  nonche'  le
          modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti.   La
          valutazione  delle  singole  iniziative  segue  criteri  di
          massima semplificazione  e  riduzione  dei  tempi,  secondo
          quanto gia' previsto dai decreti  di  cui  all'articolo  3,
          comma  4,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
                2-bis.  Gli  interventi  relativi   agli   oneri   di
          urbanizzazione primaria di cui all'articolo  16,  comma  7,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   per   le   imprese
          beneficiarie  delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
          investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma
          2, sono realizzati entro il termine perentorio  di  novanta
          giorni dalla presentazione della relativa istanza da  parte
          delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica  utilita'.
          In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
                [3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione
          di cui ai commi  1  e  2  e'  soggetto  al  rispetto  delle
          seguenti condizioni: 
                  a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
          attivita' nell'area ZES  per  almeno  sette  anni  dopo  il
          completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
          pena la revoca dei benefici concessi e goduti; 
                  b) le imprese beneficiarie  non  devono  essere  in
          stato di liquidazione o di scioglimento. 
                4. L'agevolazione di cui al comma 2 e'  concessa  nel
          rispetto di tutte le condizioni  previste  dal  Regolamento
          (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
          particolare  di  quanto  disposto  dall'articolo  14;  agli
          adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
          provvede il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro  delegato  per  la  coesione  territoriale  e   il
          Mezzogiorno. 
              5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati  in
          25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
          e 150,2 milioni di  euro  nel  2020  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  lo  Sviluppo  e  la
          Coesione programmazione 2014-2020 di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  Le  risorse
          di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
          risorse destinata a sostenere interventi nelle  regioni  di
          cui all'articolo 4, comma 4.] 
                6. L'Agenzia per la coesione  territoriale  assicura,
          con  cadenza  almeno  semestrale,  il  monitoraggio   degli
          interventi  e  degli  incentivi  concessi,   riferendo   al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  al  Ministro
          delegato per la coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,
          sull'andamento  delle  attivita'  e  sull'efficacia   delle
          misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un  piano
          di   monitoraggio   concordato   con   il   soggetto    per
          l'amministrazione di cui all'articolo  4,  comma  6,  sulla
          base di indicatori di  avanzamento  fisico,  finanziario  e
          procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo  4,
          comma  3.  L'Agenzia  per  la  coesione  affida  i  servizi
          tecnologici per  la  realizzazione  dello  sportello  unico
          digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
          di  evidenza   pubblica,   ovvero   si   avvale,   mediante
          convenzione, di piattaforme gia' in uso  ad  altri  enti  o
          amministrazioni. Gli oneri, nella  misura  massima  di  2,5
          milioni di euro, sono posti a  carico  del  PON  Governance
          2014/2020 e in particolare sulla quota React  UE  assegnata
          al programma nello specifico Asse di Assistenza  Tecnica  e
          Capacita'  amministrativa  di  cui  alla  Decisione   della
          Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021." 
                [Art. 5-bis. Autorizzazione unica 
                1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in
          materia di  autorizzazione  di  impianti  e  infrastrutture
          energetiche ed in  materia  di  opere  ed  altre  attivita'
          ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita'  di
          sistema  portuale  e  degli  aeroporti,  le  opere  per  la
          realizzazione   di   progetti   inerenti   alle   attivita'
          economiche    ovvero    all'insediamento    di    attivita'
          industriali, produttive e logistiche nelle zone  economiche
          speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono
          di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 
                2. I  progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche
          ovvero   all'insediamento   di    attivita'    industriali,
          produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti
          a  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   sono
          soggetti  ad  autorizzazione  unica,  nel  rispetto   delle
          normative vigenti in  materia  di  valutazione  di  impatto
          ambientale.   L'autorizzazione   unica,   ove   necessario,
          costituisce  variante  agli  strumenti  urbanistici  e   di
          pianificazione  territoriale,  ad   eccezione   del   piano
          paesaggistico regionale. 
                3. L'autorizzazione unica, nella  quale  confluiscono
          tutti gli atti di  autorizzazione,  assenso  e  nulla  osta
          comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in
          relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o
          all'attivita'   da   intraprendere,   e'   rilasciata   dal
          Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4,
          comma 6, in esito ad apposita  conferenza  di  servizi,  in
          applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241 . 
                4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
          amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
          paesaggistico-territoriale, dei beni culturali,  demaniale,
          antincendio, della salute dei  cittadini  e  preposte  alla
          disciplina doganale. Ove le amministrazioni  preposte  alla
          tutela ambientale,  paesaggistico  territoriale,  dei  beni
          culturali o alla  tutela  della  salute  e  delle  pubblica
          incolumita', ovvero le amministrazioni  delle  Regioni,  si
          oppongano alla determinazione motivata di conclusione della
          conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui  al  comma  4  di
          detto articolo e' indetta dall'Autorita' politica  delegata
          per il sud e la coesione territoriale, sulla  base  di  una
          motivata relazione del Commissario della  ZES  interessata.
          Le  attivita'  propedeutiche   e   istruttorie   necessarie
          all'individuazione,  in  esito  alla   riunione,   di   una
          soluzione  condivisa  alla  luce  del  principio  di  leale
          collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per
          le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non  e'
          raggiunta, l'Autorita' politica delegata per il  sud  e  la
          coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei
          ministri con  propria  proposta  motivata,  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  14-quinquies,  comma  6,   secondo
          periodo. Qualora il progetto di  insediamento  della  nuova
          attivita'  produttiva  sia  sottoposto  a  valutazione   di
          impatto  ambientale  di  competenza   regionale   e   trovi
          applicazione l'articolo 27-bis del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, alla  conferenza  di  servizi  indetta
          dall'Autorita' competente partecipa sempre  il  Commissario
          della  ZES  interessata.  Ove  siano   emerse   valutazioni
          contrastanti   tra   amministrazioni   a   diverso   titolo
          competenti  che  abbiano  condotto   ad   un   diniego   di
          autorizzazione, il Commissario puo' chiedere  all'Autorita'
          politica delegata per il sud e la coesione territoriale  il
          deferimento della questione al Consiglio dei  ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti. L'Autorita' politica delegata
          per il Sud e la coesione territoriale indice,  entro  dieci
          giorni dalla richiesta, una  riunione  preliminare  con  la
          partecipazione delle  amministrazioni  che  hanno  espresso
          valutazioni contrastanti. In tale riunione  i  partecipanti
          formulano proposte, in attuazione del  principio  di  leale
          collaborazione,  per  l'individuazione  di  una   soluzione
          condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego
          di  autorizzazione.  Qualora   all'esito   della   suddetta
          riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in  quanto
          compatibile,  l'articolo  14-quinquies,  comma  6,  secondo
          periodo, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'intera
          procedura deve svolgersi nel  termine  massimo  di  novanta
          giorni. 
                5. Il rilascio dell'autorizzazione unica  sostituisce
          ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque
          denominati e consente la realizzazione di tutte  le  opere,
          prestazioni e attivita' previste nel progetto. 
              6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si  applicano
          altresi' alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES
          e ricadenti nella competenza territoriale  delle  Autorita'
          di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione  unica
          prevista dai citati commi e' rilasciata  dall'Autorita'  di
          sistema portuale.]".». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          25 gennaio 2018, n. 12,  concernente  «Regolamento  recante
          istituzione  di  Zone   economiche   speciali   (ZES)»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  febbraio  2018,  n.
          47. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 173,  174,
          175 e 176 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2020,  n.
          322, S.O: 
              «omissis. 
                173. Per  le  imprese  che  intraprendono  una  nuova
          iniziativa economica nelle Zone economiche  speciali  (ZES)
          istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, l'imposta sul reddito derivante  dallo  svolgimento
          dell'attivita' nella ZES e' ridotta  del  50  per  cento  a
          decorrere dal periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  e'
          stata intrapresa la nuova attivita' e  per  i  sei  periodi
          d'imposta successivi. 
                174. Il riconoscimento dell'agevolazione  di  cui  al
          comma  173  e'  subordinato  al  rispetto  delle   seguenti
          condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo  di
          restituzione  dell'agevolazione  della  quale  hanno   gia'
          beneficiato: 
                  a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
          attivita' nella ZES per almeno dieci anni; 
                  b) le  imprese  beneficiarie  devono  conservare  i
          posti di lavoro creati nell'ambito  dell'attivita'  avviata
          nella ZES per almeno dieci anni. 
                175. Le imprese beneficiarie  non  devono  essere  in
          stato di liquidazione o di scioglimento. 
                176. L'agevolazione di cui ai  commi  da  173  a  175
          spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti
          dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis", dal regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo e dal  regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 2004, n. 280: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - Omissis. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1. 
              Omissis.» 
              - Il decreto  legislativo  23  febbraio  2023,  n.  18,
          recante «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2020/2184  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  2020,
          concernente la qualita' delle acque  destinate  al  consumo
          umano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2023,
          n. 55. 
              -  Il  decreto-legge  del  10  marzo   2023,   n.   20,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  maggio  2023,
          n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia  di  flussi
          di  ingresso  legale  dei   lavoratori   stranieri   e   di
          prevenzione e contrasto  all'immigrazione  irregolare»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59. 
              - Il decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  10  agosto  2023,  n.  112,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione
          delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di  sport,
          di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa
          cattolica per l'anno 2025», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144.