Art. 3 
 
Disposizioni  per   la   gestione   degli   interventi   cofinanziati
  dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo
  per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Al fine di favorire il tracciamento  puntuale  del  processo  di
erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle  politiche
di coesione destinate al finanziamento di interventi  di  titolarita'
delle Amministrazioni regionali, le regioni  garantiscono  l'evidenza
contabile delle risorse europee e di cofinanziamento  nazionale,  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonche'
del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  periodo   di
programmazione  2021-2027  attraverso   l'istituzione   di   appositi
capitoli all'interno del bilancio  finanziario  gestionale  che,  nel
rispetto delle classificazioni economiche  e  funzionali,  consentono
l'individuazione  delle  entrate   e   delle   uscite   relative   al
finanziamento specifico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          13 maggio 1987, n. 109, S.O.: 
                «Art. 5 (Fondo di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale
          di un apposito conto corrente infruttifero,  aperto  presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate: 
                  a) le disponibilita' residue del fondo di cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                  b)  le  somme  erogate  dalle   istituzioni   delle
          Comunita' europee per contributi  e  sovvenzioni  a  favore
          dell'Italia; 
                  c) le somme da individuare annualmente in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                  d) le somme annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
                3. Restano salvi i rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».