Art. 4 Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio 1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG). 2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalita' tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie nonche' del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati e' sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennita' di risultato dei dirigenti di dette strutture.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 18, del citato decreto-legge n. 13 del 2023: «Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). - Omissis. 18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione e' assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».