Art. 4 
 
Disposizioni in  materia  di  monitoraggio  dell'utilizzazione  delle
  risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale  di
  monitoraggio 
 
  1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e  europee  per
la  coesione  del  periodo  di   programmazione   2021-2027   rendono
disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18,
del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e
di  avanzamento  finanziario,  fisico  e  procedurale  dei   progetti
finanziati con le predette risorse, identificati con il codice  unico
di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure  di  gara  con
cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG). 
  2. Nelle more  della  definizione  dell'accordo  di  collaborazione
previsto dall'articolo 50, comma 18,  del  decreto-legge  n.  13  del
2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al  comma  1  le
modalita' tecniche per il monitoraggio degli  interventi  di  cui  al
medesimo comma 1. 
  3. Ai fini del trasferimento delle  risorse  finanziarie  nazionali
alle   Amministrazioni   beneficiarie   nonche'   del    monitoraggio
dell'avanzamento  finanziario,  fisico  e  procedurale   di   ciascun
progetto  o  intervento,  si  tiene  conto  esclusivamente  dei  dati
risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1. 
  4. Fermo restando quanto  previsto  dai  commi  2  e  3,  l'omessa,
l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema  informatico
di cui al comma 1 da parte delle strutture  preposte  all'inserimento
dei dati e'  sempre  valutata  anche  ai  fini  della  corresponsione
dell'indennita' di risultato dei dirigenti di dette strutture. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50, comma  18,  del
          citato decreto-legge n. 13 del 2023: 
                «Art. 50 (Disposizioni  per  il  potenziamento  delle
          politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR).  -
          Omissis. 
                18. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  il  Dipartimento  per   le
          politiche di coesione della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri stipula un apposito accordo di collaborazione,  ai
          sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          con il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
          recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del
          sistema informatico «ReGiS» di cui  all'articolo  1,  comma
          1043, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  nonche'  di
          implementazione, estensione e  sviluppo  dello  stesso  per
          rafforzare e razionalizzare le attivita'  di  gestione,  di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          politiche di coesione. Per le finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, al Dipartimento per le politiche  di  coesione  e'
          assicurato  l'accesso  a  tutte  le   informazioni   e   le
          funzionalita' del sistema informatico di  cui  all'articolo
          1, comma 1043,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».