Art. 5 
 
Disposizioni  in   materia   di   pubblicita'   dei   dati   relativi
  all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione 
 
  1. I documenti di programmazione delle  risorse  nazionali  per  la
coesione, nonche' i relativi dati in formato  di  tipo  aperto,  sono
pubblicati,  congiuntamente  agli  analoghi  dati  per  i   Programmi
cofinanziati dalle risorse europee  per  la  coesione  ai  sensi  dei
Regolamenti  vigenti,  sul  portale  web  unico  nazionale   per   la
trasparenza    delle    politiche    di     coesione     OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per  le  politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41, sono altresi' pubblicati sul  medesimo  portale  i  dati
anagrafici e di avanzamento finanziario,  fisico  e  procedurale  dei
progetti presenti nei sistemi informatici del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Le  amministrazioni  interessate  provvedono   all'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge n. 13 del 2023: 
                «Art. 5  (Disposizioni  in  materia  di  controllo  e
          monitoraggio dell'attuazione  degli  interventi  realizzati
          con risorse nazionali ed europee). - 1. Per  assicurare  il
          monitoraggio dello stato di attuazione degli  interventi  e
          per lo svolgimento dei controlli previsti  dalla  normativa
          europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito
          del PNRR e delle politiche di coesione, del  PNC,  e  delle
          politiche di  investimento  nazionali,  le  amministrazioni
          competenti alimentano i  sistemi  informativi  gestiti  dal
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  con  i
          dati del codice fiscale, della partita IVA e con  eventuali
          altri  dati  personali,  necessari  per   l'identificazione
          fiscale dei soggetti destinatari o  aggiudicatari  o  degli
          altri soggetti che, a qualsiasi titolo,  ricevano  benefici
          economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo  periodo
          puo' comprendere anche i  dati  relativi  alla  salute,  ai
          minori d'eta' e agli appartenenti  alle  categorie  di  cui
          all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          esclusivamente nel caso  in  cui  l'acquisizione  si  renda
          strettamente necessaria per la  rilevazione  di  specifiche
          condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
          e con modalita' rigorosamente proporzionate alla  finalita'
          perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono stabilite le  modalita'
          di attuazione del presente comma. 
                2. In relazione ai  dati  di  cui  al  comma  1,  nel
          rispetto della normativa vigente in materia  di  protezione
          dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
          effettua  le  attivita'  di   trattamento   dei   dati   di
          monitoraggio  dei  progetti  PNRR  e  delle  politiche   di
          coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC  e  delle
          politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini  di
          controllo,  ispezione,  valutazione  e  monitoraggio,   ivi
          comprese le attivita' di incrocio e raffronto  con  i  dati
          detenuti   da   altre   pubbliche    amministrazioni.    Il
          Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  rende
          accessibili  i  dati  di  cui   al   primo   periodo   alle
          Amministrazioni  centrali  dello  Stato  responsabili   del
          coordinamento  delle  politiche  e  dei  singoli  fondi   o
          titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
          organismi di gestione e  controllo  nazionali  ed  europei,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze  e  nel  rispetto
          della normativa vigente  in  materia  di  tutela  dei  dati
          personali. 
                3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: 
                  a)  ai  sensi  del   regolamento   (UE)   2021/241,
          nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
          1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
                  b)  sul  portale  web  unico   nazionale   per   la
          trasparenza  delle  politiche  di  coesione  comunitarie  e
          nazionali  di  cui  all'articolo  46,   lettera   b),   del
          regolamento (UE) 2021/1060 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo
          1, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
                4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei  dati
          di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo  10  del
          predetto  regolamento  (UE)  2016/679,  dei  dati  di   cui
          all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14  marzo
          2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
          eta'. 
                5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per consentire l'acquisizione  automatica
          dei dati e delle informazioni  necessari  all'attivita'  di
          monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per  gli
          affidamenti  superiori  a   cinquemila   euro   e'   sempre
          richiesta, anche ai fini del  trasferimento  delle  risorse
          relative  all'intervento,  l'acquisizione  di   un   codice
          identificativo di gara (CIG) ordinario. 
                6. A partire dal 1° giugno 2023 le  fatture  relative
          all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi
          pubblici alle attivita'  produttive,  erogati  a  qualunque
          titolo   e   in   qualunque   forma   da    una    Pubblica
          Amministrazione, anche per il  tramite  di  altri  soggetti
          pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
          riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
          (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,
          n. 3, riportato nell'atto di concessione  o  comunicato  al
          momento di assegnazione  dell'incentivo  stesso  ovvero  al
          momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo  non  si
          applica  per  le  istanze  di  concessione   di   incentivi
          presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                7. In relazione alle  procedure  di  assegnazione  di
          incentivi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto che,  nel  rispetto  della  disciplina  in
          materia di aiuti di Stato  ove  applicabile,  ammettono  il
          sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al
          comma   6    anteriormente    all'atto    di    concessione
          dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice
          unico  di  progetto  (CUP),  le  amministrazioni  pubbliche
          titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni
          che disciplinano il funzionamento  delle  medesime  misure,
          impartiscono ai beneficiari le  necessarie  istruzioni  per
          garantire  la  dimostrazione,   anche   attraverso   idonei
          identificativi da riportare nella documentazione di  spesa,
          della correlazione tra la spesa  sostenuta  e  il  progetto
          finanziato con risorse pubbliche. 
                8.  Al  fine  di   assicurare   e   semplificare   il
          monitoraggio della spesa pubblica e valutarne  l'efficacia,
          i dati delle  fatture  elettroniche  oggetto  del  presente
          articolo confluiscono nella banca dati di cui  all'articolo
          13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Tali  dati  sono
          messi  a  disposizione  delle   pubbliche   amministrazioni
          concedenti gli incentivi  di  cui  al  comma  6  anche  per
          semplificare i  processi  di  concessione,  assegnazione  e
          gestione  dei  medesimi  incentivi,  nel   rispetto   della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e  al  codice
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre
          2022, n. 197, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «In alternativa all'assegnazione delle  risorse  in  favore
          dei singoli  Comuni,  il  supporto  tecnico  potra'  essere
          assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
          natura  pubblica  e   privata,   ordini   professionali   o
          Associazioni  di  categoria,  ovvero  societa'  partecipate
          dallo  Stato,  sulla  base  di   Convenzioni,   Accordi   o
          Protocolli in essere o da stipulare.».