Art. 7 
 
       Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel  tempo
della strategia nazionale per lo  sviluppo  delle  aree  interne  del
Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per  l'utilizzo  dei
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per  il  ciclo  di
programmazione 2021-2027,  e'  istituita  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree
interne, di seguito denominata «Cabina di regia»,  organo  collegiale
presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le  politiche
di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  dal  Ministro  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, dal Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy,  dal
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   dal   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal  Ministro  del
turismo, dal Ministro dell'istruzione  e  del  merito,  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca,  dal  Ministro  delle  salute,  dal
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
protezione civile e le  politiche  del  mare,  dal  Ministro  per  le
disabilita', dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro
per  lo  sport  e  i  giovani,  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  delega  in  materia  di
coordinamento della politica  economica  e  di  programmazione  degli
investimenti pubblici nonche' dal presidente della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, dal presidente  dell'Unione  delle
province d'Italia, dal  presidente  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni  italiani  e  dal  presidente  dell'Unione  nazionale  comuni,
comunita', enti montani. Alle sedute della Cabina  di  regia  possono
essere invitati, in ragione della  tematica  affrontata,  i  Ministri
interessati nonche' i  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome. 
  2. La Cabina di regia: 
    a) esercita funzioni di  indirizzo  e  di  coordinamento  per  la
promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese; 
    b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3; 
  c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al
comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti
l'indicazione  delle  scelte  strategiche  e  delle   direttrici   di
intervento a valere sulle risorse  nazionali,  in  coordinamento  con
l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonche' l'elenco  e  la
descrizione delle operazioni da  finanziare  con  tali  risorse,  con
l'indicazione dei cronoprogrammi e dei  soggetti  attuatori  nonche',
nel caso  di  interventi,  del  codice  unico  di  progetto,  il  cui
monitoraggio e' effettuato attraverso i sistemi  informativi  di  cui
alla lettera d); 
    d) monitora lo stato di attuazione  degli  interventi  finanziati
con le risorse nazionali ed europee,  destinate  alle  aree  interne,
anche sulla base dei dati  ricavabili  dai  sistemi  informativi  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
    e) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,
gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto
pubblico   e   privato   competente,   anche   fornendo   misure   di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita'; 
    f) svolge attivita' di coordinamento  e  monitoraggio  in  ordine
alla corretta, efficace ed  efficiente  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  la  Cabina  di   regia   approva   un   documento
programmatico, denominato  «Piano  strategico  nazionale  delle  aree
interne» (PSNAI). Il PSNAI individua gli ambiti di  intervento  e  le
priorita'  strategiche,   con   particolare   riguardo   ai   settori
dell'istruzione, della mobilita', ivi compresi il trasporto  pubblico
locale  e  le  infrastrutture  per  la  mobilita',  e   dei   servizi
socio-sanitari, cui destinare le risorse del  bilancio  dello  Stato,
disponibili allo scopo, tenendo  conto  delle  previsioni  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  delle  risorse  europee
destinate alle politiche  di  coesione.  Con  delibera  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS), adottata  su  proposta  del  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR,  sentita
la Cabina di regia, si  provvede  alla  definizione  delle  modalita'
operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni gia'  disposte  e
le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione. 
  4.  L'attuazione  degli  interventi,  individuati  nelle  strategie
territoriali delle singole aree interne di cui al  comma  2,  lettera
c), e' perseguita attraverso la cooperazione tra i  diversi  soggetti
istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti,  il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca  e  il  Ministero  della
salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro  di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della  legge  23  dicembre
1996, n.  662,  in  quanto  applicabile,  con  il  coordinamento  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce
dagli enti e dai soggetti attuatori i dati risultanti dai monitoraggi
periodici sullo stato di attuazione degli interventi  finanziati  con
le  risorse  nazionali  ed  europee,  destinate  alle  aree  interne,
predisposti  anche  sulla  base  delle  informazioni  ricavabili  dai
sistemi informativi del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si
avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che assicura anche lo  svolgimento  delle
funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  203,
          lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  recante
          «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza   pubblica»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1996,  n.
          303, S.O.: 
                «Art. 2 (Misure in materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - Omissis. 
                203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                omissis. 
                  c)  "Accordo  di  programma  quadro",   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'articolo
          27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              omissis.»