Art. 8 
 
        Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa 
 
  1. Al fine di  fronteggiare  la  grave  situazione  socio-economica
nell'isola di Lampedusa,  determinatasi  a  seguito  dell'eccezionale
afflusso di stranieri provenienti  dai  Paesi  del  Mediterraneo,  il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  predispone,  d'intesa  con  il  Comune   di
Lampedusa e Linosa, con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il Ministero delle  imprese  e  del  made  in  Italy,
sentita la Regione Siciliana, un piano degli  interventi  finalizzati
alla realizzazione e alla  manutenzione  straordinaria  di  strade  e
altre  opere  di  urbanizzazione  primaria,  alla  realizzazione   di
impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e  di  deposito
di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici  nonche'
di interventi di riqualificazione ed  efficientamento  energetico  di
quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al  primo  periodo
tiene conto degli interventi inseriti nel piano di  cui  all'articolo
1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con
istruttoria svolta dalle Amministrazioni di  cui  al  primo  periodo,
puo' essere prevista la rimodulazione, e del  fabbisogno  finanziario
complessivo occorrente per la loro realizzazione.  Con  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro  per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  e'
approvato il piano complessivo degli interventi  di  cui  ai  periodi
precedenti, identificati dal codice unico di progetto (CUP),  e  sono
assegnate le relative risorse al Comune di  Lampedusa  e  Linosa  nel
limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e in coerenza con le disponibilita' finanziarie annuali dello stesso,
nonche' stabiliti i casi e  le  modalita'  di  revoca  delle  risorse
medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
lo sviluppo d'impresa  -  INVITALIA  S.p.A.  svolge  le  funzioni  di
stazione  appaltante  ai  sensi  dell'articolo  63  del  codice   dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36, del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a  carico
dello stanziamento previsto dal secondo periodo del  presente  comma,
come determinato nella delibera del CIPESS,  e  comunque  nel  limite
massimo del 2 per cento  dell'importo  assegnato  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
al periodo precedente. 
  2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti
nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente  interesse
strategico, in quanto necessari per gestire le  esigenze  logistiche,
sanitarie, igieniche, nonche' di tutela dell'economia locale, indotte
o connesse ai flussi migratori. 
  3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui  al  comma  1,  la
realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento  necessario,
ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza. 
  4. Gli interventi di cui al comma  3  sono  aggiuntivi  rispetto  a
quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione
si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente
a tal fine destinate. 
  5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza,
alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti  a  finalita'
imperative  di  rilevante  interesse  pubblico,  puo'  applicarsi  la
disciplina di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  4,  della  direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano,  altresi',
le disposizioni  di  semplificazione  e  accelerazione  di  cui  agli
articoli da 17  a  29  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale  e
di  consentire  il  rapido   smaltimento   dell'ingente   numero   di
imbarcazioni  utilizzate  dai  migranti,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
    a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della  conclusione  delle
procedure di evidenza pubblica gia' bandite, puo' essere disposto, ai
sensi dell'articolo 140, comma 8, del codice dei contratti  pubblici,
di  cui  al  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  in  via
eccezionale e nella misura  strettamente  necessaria  a  fronteggiare
l'emergenza,  l'affidamento  diretto  del  servizio  di   alaggio   e
trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa  verso  i  siti  della
Regione  Siciliana  attrezzati  per  lo  smaltimento.   L'affidamento
diretto dei servizi di cui al primo periodo e' ammesso,  sino  al  31
dicembre 2023, entro il limite massimo di  spesa  di  un  milione  di
euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
    b) gli interventi  relativi  allo  stoccaggio  e  alla  riduzione
volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso  i  luoghi
di  smaltimento  costituiscono  finalita'  imperative  di   rilevante
interesse pubblico. Per la realizzazione degli  interventi  anzidetti
sono individuate in  via  definitiva  apposite  aree  del  territorio
isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. 
  7. Con riferimento agli interventi di  cui  ai  commi  1,  3  e  6,
lettera b), ove gli stessi rientrino  in  siti  compresi  nella  rete
Natura 2000, la valutazione di incidenza  e'  conclusa  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di  mancata  conclusione   della
valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri  delle
imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le  politiche
del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e
il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorita'
competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
In caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il  Consiglio
dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce,  in
via  sostitutiva,  il  potere  di  adottare  tutti  gli  atti   o   i
provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica. In caso di conclusioni negative  delle  valutazioni
di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5. 
  8. Gli interventi di cui al comma 7, in  relazione  ai  quali  sono
comunque ammessi il taglio di alberi senza  sostituzione,  interventi
di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere
realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono
le seguenti condizioni: 
    a) le strutture  o  i  manufatti  di  nuova  installazione  siano
ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di  fondazione,
amovibili o di facile rimozione; 
    b) la demolizione e ricostruzione  di  edifici  e  manufatti  sia
realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime  corrispondenti  a
quelle preesistenti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell''articolo  1,  comma  319,
          della  legge   27   dicembre   2013,   n.   147,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»: 
              «omissis 
              319.  Al  fine  di  fronteggiare  la  grave  situazione
          socio-economica nell'isola di  Lampedusa,  determinatasi  a
          seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini  provenienti
          dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la  dotazione  di
          infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza  dei
          servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20
          milioni di euro per il triennio 2014-2016, a  valere  sulle
          risorse del Londo per 10 sviluppo e la  coesione  stanziate
          dalla presente  legge  per  il  periodo  di  programmazione
          2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, 11 comune di Lampedusa e
          Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal
          presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo  e
          la coesione  economica,  che  lo  istruisce,  un  piano  di
          interventi  di  miglioramento  dell'efficienza  della  rete
          idrica, di riqualificazione urbanistica e di  potenziamento
          e  ammodernamento  dell'edilizia  scolastica.   Il   piano,
          contenente anche specifiche  misure  di  accelerazione  per
          l'attuazione degli interventi, istruito  positivamente,  su
          proposta del  Ministro  per  la  coesione  territoriale  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in  una
          riunione  cui  partecipa  il   Presidente   della   Regione
          siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa puo'  richiedere
          all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
          lo sviluppo di impresa S.p.A  di  fornire,  sulla  base  di
          apposita  convenzione  da  sottoscrivere  con  il  predetto
          Dipartimento, ai cui oneri si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  la
          necessaria assistenza tecnica per la definizione del  piano
          e per l'attuazione degli  interventi  approvati  dal  CIPE,
          anche mediante il ricorso alle misure di  accelerazione  di
          cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di  cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n.  98.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo   37   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          riconosciute,  a  valere  sulle  risorse  individuate   dal
          medesimo articolo,  anche  alle  micro  e  piccole  imprese
          localizzate  nella  zona  franca  urbana  del   comune   di
          Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23,  comma  45,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al  fine
          di   consentire   il   completamento   del   programma   di
          metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della
          legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
          per un importo di 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2014 al 2020, e' autorizzata  la  concessione,  ai
          comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto  capitale
          fino  a  un  massimo   del   54   per   cento   del   costo
          dell'investimento previsto per la realizzazione delle  reti
          urbane di distribuzione del gas metano. I  contributi  sono
          erogati qualora l'avanzamento dell'opera  raggiunga  almeno
          il 25 per cento della spesa  ammessa  al  finanziamento.  A
          valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione relative alla programmazione nazionale  2014-2020,
          con deliberazione del CIPE, che provvede  ad  assegnare  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014  al  2020,
          sono  stabilite  le  procedure  per  la   concessione   dei
          contributi secondo le seguenti priorita': 
                a) concessione ai comuni che abbiano gia' presentato,
          nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle
          deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n.
          28  del  29  settembre  2004,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004; 
                b)   proseguimento   del   programma   generale    di
          metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di  cui
          alla citata deliberazione del CIPE  n.  99  del  30  giugno
          1999. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
          legge 30  dicembre  2020,  n.  17,  recante:  "Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023: 
                «Omissis. 
              177. In attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  63  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  recante:  «Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici»: 
                «Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti  e
          delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando  quanto
          stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
          ne assicura la gestione e la pubblicita', un  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in  una
          specifica sezione, anche le centrali  di  committenza,  ivi
          compresi  i   soggetti   aggregatori.   Ciascuna   stazione
          appaltante  o  centrale  di  committenza  che  soddisfi   i
          requisiti   di   cui   all'allegato   II.4   consegue    la
          qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui  al  primo
          periodo. 
                2.  La  qualificazione   per   la   progettazione   e
          l'affidamento si articola in tre fasce di importo: 
                  a) qualificazione base  o  di  primo  livello,  per
          servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e  per
          lavori fino a 1 milione di euro; 
                  b) qualificazione intermedia o di secondo  livello,
          per servizi e forniture fino a 5  milioni  di  euro  e  per
          lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; 
                  c) qualificazione  avanzata  o  di  terzo  livello,
          senza limiti di importo. 
                3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
          puo' effettuare le procedure corrispondenti al  livello  di
          qualificazione  posseduto  e  a  quelli  inferiori.  Per  i
          livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62. 
                4. Sono iscritti di diritto  nell'elenco  di  cui  al
          comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          compresi  i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche, Consip S.p.A, Invitalia - Agenzia nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A, Difesa  servizi  S.p.A,  l'Agenzia  del  demanio,  i
          soggetti   aggregatori   di   cui   all'articolo   9    del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  Sport  e
          salute S.p.A In sede  di  prima  applicazione  le  stazioni
          appaltanti delle unioni di comuni, costituite  nelle  forme
          prevista dall'ordinamento, delle provincie e  delle  citta'
          metropolitane, dei comuni capoluogo di  provincia  e  delle
          regioni  sono  iscritte  con  riserva  nell'elenco  di  cui
          all'articolo  63,  comma  1,   primo   periodo.   Eventuali
          ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentita
          l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. 
                5. La qualificazione ha ad oggetto le  attivita'  che
          caratterizzano il processo  di  acquisizione  di  un  bene,
          servizio  o  lavoro  in  relazione  ai  seguenti  ambiti  e
          riguarda: 
                  a)     la      capacita'      di      progettazione
          tecnico-amministrativa delle procedure; 
                  b)  la  capacita'  di   affidamento   e   controllo
          dell'intera procedura; 
                  c)  la  capacita'   di   verifica   sull'esecuzione
          contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 
                6.  Le  stazioni  appaltanti   e   le   centrali   di
          committenza  possono  essere  qualificate  anche  solo  per
          l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture.  Le
          stazioni  appaltanti  e  le  centrali  di  committenza  per
          svolgere attivita' di progettazione  e  affidamento  devono
          essere  qualificate  almeno  nella  seconda  fascia.   Esse
          programmano la loro attivita'  coordinandosi  nel  rispetto
          del principio di leale collaborazione. 
                7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
          e l'affidamento  sono  disciplinati  dall'allegato  II.4  e
          attengono: 
                  a) all'organizzazione della funzione di spesa e  ai
          processi; 
                  b) alla consistenza, esperienza e competenza  delle
          risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e  la
          adeguata formazione del personale; 
                  c)  all'esperienza   maturata   nell'attivita'   di
          progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti,  ivi
          compreso l'eventuale utilizzo  di  metodi  e  strumenti  di
          gestione informativa delle costruzioni. 
                8. I requisiti  di  qualificazione  per  l'esecuzione
          sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone
          altresi' una disciplina transitoria  specifica  relativa  a
          tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato  II.4.
          possono essere disciplinati dall'ANAC  specifici  requisiti
          di  qualificazione  per   i   contratti   di   partenariato
          pubblico-privato. 
                9. Le amministrazioni la cui  organizzazione  prevede
          articolazioni,   anche    territoriali,    verificano    la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 7  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
                10. In relazione al parametro di cui alla lettera  b)
          del  comma  7,  la  Scuola  Nazionale  dell'Amministrazione
          definisce   i   requisiti   per   l'accreditamento    delle
          istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di  lucro,
          che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica,
          anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi  e
          provvede  alle  conseguenti  attivita'  di   accreditamento
          nonche' alla revoca dello  stesso  nei  casi  di  accertata
          carenza dei requisiti. 
                11. In nessun caso  i  soggetti  interessati  possono
          comprovare il  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          ricorrendo  ad  artifizi  tali  da  eluderne  la  funzione.
          L'ANAC,  per  accertati  casi  di  gravi  violazioni  delle
          disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
          sanzione entro il limite minimo  di  euro  500  euro  e  il
          limite massimo di euro 1 milione e, nei  casi  piu'  gravi,
          disporre    la     sospensione     della     qualificazione
          precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
          dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso  di
          requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi  comprese,
          in particolare: 
                  a) per le centrali di  committenza,  la  dichiarata
          presenza  di  un'organizzazione  stabile  nella  quale   il
          personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
          di provenienza; 
                  b) per le stazioni  appaltanti  e  le  centrali  di
          committenza, la dichiarata presenza  di  personale  addetto
          alla struttura organizzativa  stabile,  che  sia  di  fatto
          impegnato in altre attivita'; 
                  c) la mancata comunicazione all'ANAC della  perdita
          dei requisiti. 
                12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa,  le
          procedure in corso sono comunque portate a compimento. 
                13. L'ANAC stabilisce  i  requisiti  e  le  modalita'
          attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
          II.4, rilasciando la qualificazione medesima.  L'ANAC  puo'
          stabilire ulteriori casi in cui  puo'  essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 1, del
          decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante:  «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  flussi  di  ingresso  legale  dei
          lavoratori  stranieri  e   di   prevenzione   e   contrasto
          all'immigrazione     irregolare»,      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50: 
                «Art.   5-bis   (Misure    per    il    potenziamento
          tecnico-logistico del sistema di prima  accoglienza  e  dei
          controlli di frontiera). -  1.  Per  la  realizzazione  dei
          punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, e  dei  centri  di  cui  all'articolo  9  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  si  applicano,
          fino al 31 dicembre 2025, le facolta' di deroga di  cui  al
          comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17  febbraio
          2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          aprile  2017,  n.  46,  introdotto  dall'articolo  10   del
          presente decreto. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente
          comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture  di
          cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno e'
          autorizzato   ad   avvalersi   delle    risorse    previste
          dall'articolo 1, comma 679, della legge 29  dicembre  2022,
          n. 197. 
              2. - 5. Omissis.». 
              - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del  21  maggio
          1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e
          seminaturali e della flora e  della  fauna  selvatiche,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. n. L 206 del 22 luglio 1992. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  17  a  29  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante:  «Governance
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure
          di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure»,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 17 (Commissione  tecnica  VIA  per  i  progetti
          PNRR-PNIEC). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152,   all'articolo   8   sono   apportate   le    seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: 
                    "2-bis. Per lo  svolgimento  delle  procedure  di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata  da  un  numero  massimo  di  quaranta  unita',  in
          possesso di diploma di  laurea  o  laurea  magistrale,  con
          almeno  cinque  anni  di  esperienza  professionale  e  con
          competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale  e
          paesaggistica dei predetti  progetti,  individuate  tra  il
          personale  di  ruolo  delle   amministrazioni   statali   e
          regionali, del Consiglio nazionale  delle  ricerche  (CNR),
          del  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
          dell'ambiente di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,
          dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
          lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA)  e  dell'Istituto
          superiore di sanita' (ISS), secondo le modalita' di cui  al
          comma 2,  secondo  periodo,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
          amministrazioni e' collocato, ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo  o
          nella posizione di comando, distacco, aspettativa  o  altra
          analoga posizione,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I
          componenti nominati nella  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC
          svolgono tale attivita' a tempo pieno  e  non  possono  far
          parte della Commissione di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il  rispetto
          dell'equilibrio di genere. I componenti  della  Commissione
          Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto  del  Ministro
          della transizione ecologica  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          anche attingendo dall'elenco utilizzato per la  nomina  dei
          componenti della Commissione tecnica  di  verifica  di  cui
          comma 1 del presente  articolo  in  possesso  dei  medesimi
          requisiti di cui al  presente  comma.  I  componenti  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  restano  in  carica  cinque
          anni e sono rinnovabili per una sola volta.  Alle  riunioni
          della commissione partecipa, con diritto di voto, anche  un
          rappresentante  del  Ministero  della   cultura.   Per   lo
          svolgimento delle istruttorie tecniche  la  Commissione  si
          avvale, tramite appositi protocolli d'intesa,  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente  a  norma
          della legge 28 giugno 2016, n.  132,  e  degli  altri  enti
          pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali  sia
          riconosciuto  da  specifiche  disposizioni  o   intese   un
          concorrente interesse regionale, all'attivita'  istruttoria
          partecipa con diritto di voto un  esperto  designato  dalle
          Regioni e dalle Province autonome interessate,  individuato
          tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita'  ed
          esperienza  nel  settore  della  valutazione   dell'impatto
          ambientale e del diritto ambientale. La  Commissione  opera
          con le modalita' previste dall'articolo  20,  dall'articolo
          21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,  dall'articolo  25,
          commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo  27,
          del presente decreto. 
                    2-ter.  Al  fine  di  garantire   univocita'   di
          indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al
          comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma  2-bis,
          coadiuvati da un  numero  massimo  di  due  commissari  per
          ciascuna  Commissione,  individuati  dal   Ministro   della
          transizione  ecologica,  provvedono   all'elaborazione   di
          criteri tecnici e  procedurali  preordinati  all'attuazione
          coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla  parte
          seconda del presente decreto. 
                    2-quater. Il Ministro della transizione ecologica
          puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni  di
          cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
          caso in cui la presidenza di entrambe  le  Commissioni  sia
          attribuita al presidente della Commissione di cui al  comma
          1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione  di
          comando, distacco, aspettativa o  altra  analoga  posizione
          entro dieci  giorni  dall'assunzione  dell'incarico  e  per
          l'intera durata del medesimo. 
                    2-quinquies. In relazione a quanto  previsto  dai
          commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
          indicati  e'  escluso  il  personale  docente,   educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
                    2-sexies. La denominazione  "Commissione  tecnica
          PNRR-PNIEC"  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 
                    2-septies. Qualora lo richieda almeno  una  delle
          Commissioni parlamentari competenti a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  suoi  componenti,  le  tipologie  dei  progetti
          attuativi del  PNIEC  individuati  nell'allegato  I-bis  al
          presente decreto possono essere modificate, con decreto del
          Ministro della transizione ecologica, previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  da   rendere   entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i  quali  il
          decreto puo' essere comunque adottato"; 
                  b) al comma 1  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
          periodo:  "Nella  trattazione  dei  procedimenti   di   sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla presentazione dell'istanza."; 
                  c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC"
          ovunque   ricorrono   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in  ragione
          dei  compiti  istruttori   effettivamente   svolti,"   sono
          sostituite dalle seguenti: ", esclusivamente in ragione dei
          compiti istruttori effettivamente svolti e solo  a  seguito
          dell'adozione del provvedimento finale,"»; 
              «Art. 18 (Opere e  infrastrutture  strategiche  per  la
          realizzazione del PNRR  e  del  PNIEC).  -  1.  Al  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 7-bis 
                  1) il  comma  2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "2-bis.  Le  opere,  gli  impianti  e   le   infrastrutture
          necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la
          transizione  energetica  del  Paese   inclusi   nel   Piano
          nazionale   di   ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e   al
          raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano  nazionale
          integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto  in
          attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati
          nell'Allegato  I-bis,  e  le   opere   ad   essi   connesse
          costituiscono    interventi    di    pubblica     utilita',
          indifferibili e urgenti."; 
                  2) il comma 2-ter e' abrogato; 
                b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e'  inserito
          l'allegato  I-bis,  di  cui  all'allegato  I  al   presente
          decreto; 
                b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il
          seguente:   "9-bis.   Nell'ambito   dei    progetti    gia'
          autorizzati,  per  le   varianti   progettuali   legate   a
          modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali
          che  non  comportino  impatti  ambientali  significativi  e
          negativi si applica la procedura di cui al comma 9".». 
              «Art. 18-bis (Intesa delle regioni). - 1. Per le  opere
          previste  dall'  allegato  I-bis  alla  parte  seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti
          disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative
          e regolamentari in materia di espropriazione  per  pubblica
          utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute  a  esprimere
          la  loro  intesa  entro  trenta   giorni   dalla   positiva
          conclusione  della  conferenza  di  servizi,  al  fine   di
          consentire  all'autorita'  competente   il   rilascio   del
          provvedimento finale.». 
              «Art. 18-ter (Ulteriori disposizioni di semplificazione
          in materia di VIA in  casi  eccezionali).  -  1.  Nei  casi
          eccezionali in cui e' necessario procedere con urgenza alla
          realizzazione di interventi di competenza statale  previsti
          dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e  dal  Piano
          nazionale per gli investimenti complementari,  il  Ministro
          competente  per  la  realizzazione   dell'intervento   puo'
          proporre  al  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
          energetica  l'avvio  della  procedura  di   esenzione   del
          relativo progetto dalle disposizioni di cui al  titolo  III
          della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152 secondo quanto previsto all'articolo  6,  comma  11,
          del medesimo decreto.». 
              «Art. 19  (Disposizioni  relative  al  procedimento  di
          verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA   e   consultazione
          preventiva). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 19: 
                  1)  al  comma  4  la  parola  "quarantacinque"   e'
          sostituita dalla seguente: "trenta"; 
                  2) al comma 6 sono  aggiunti  in  fine  i  seguenti
          periodi: "Nel medesimo termine l'autorita' competente  puo'
          richiedere  chiarimenti  e   integrazioni   al   proponente
          finalizzati alla  non  assoggettabilita'  del  progetto  al
          procedimento di  VIA.  In  tal  caso,  il  proponente  puo'
          richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
          per un periodo non superiore a quarantacinque  giorni,  per
          la  presentazione  delle  integrazioni  e  dei  chiarimenti
          richiesti.  Qualora  il   proponente   non   trasmetta   la
          documentazione richiesta entro  il  termine  stabilito,  la
          domanda  si  intende   respinta   ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente di procedere all'archiviazione."; 
                  3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto  il
          seguente: "Ai fini di  cui  al  primo  periodo  l'autorita'
          competente  si  pronuncia  sulla  richiesta  di  condizioni
          ambientali formulata dal proponente  entro  il  termine  di
          trenta  giorni  con  determinazione  positiva  o  negativa,
          esclusa  ogni  ulteriore  interlocuzione  o   proposta   di
          modifica."; 
                b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le  seguenti
          parole  "entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della
          proposta. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche ai progetti di cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis."; 
                b-bis) all'allegato III alla parte  seconda,  lettera
          u), dopo le parole: "R.D. 29 luglio  1927,  n.  1443"  sono
          aggiunte le seguenti: ", fatta salva  la  disciplina  delle
          acque minerali e termali di  cui  alla  precedente  lettera
          b)"; 
                b-ter) all'allegato IV alla parte seconda,  punto  2,
          lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",
          fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di
          cui  alla  lettera  b)   dell'allegato   III   alla   parte
          seconda".». 
              «Art. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto
          ambientale  e  disposizioni  speciali  per  gli  interventi
          PNRR-PNIEC). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai
          seguenti: 
                "2. Nel caso di progetti di  competenza  statale,  ad
          esclusione di quelli di cui all'articolo  8,  comma  2-bis,
          l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
          dalla  conclusione  della  fase  di  consultazione  di  cui
          all'articolo 24, adotta  il  provvedimento  di  VIA  previa
          acquisizione del concerto del competente direttore generale
          del Ministero della cultura  entro  il  termine  di  trenta
          giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora  sia
          necessario  procedere  ad  accertamenti   e   indagini   di
          particolare complessita', l'autorita' competente, con  atto
          motivato,  dispone   il   prolungamento   della   fase   di
          valutazione sino a un massimo di ulteriori  trenta  giorni,
          dando tempestivamente comunicazione per via  telematica  al
          proponente delle ragioni che giustificano la proroga e  del
          termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel  caso
          di   consultazioni    transfrontaliere    l'adozione    del
          provvedimento di VIA  e'  proposta  al  Ministro  entro  il
          termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-bis. Per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis, la Commissione di cui al  medesimo  comma  2-bis  si
          esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
          della fase  di  consultazione  di  cui  all'articolo  24  e
          comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla  data
          di pubblicazione della documentazione di  cui  all'articolo
          23 predisponendo lo schema di  provvedimento  di  VIA.  Nei
          successivi  trenta  giorni,  il  direttore   generale   del
          Ministero   della   transizione   ecologica    adotta    il
          provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto  del
          competente direttore generale del Ministero  della  cultura
          entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
          transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato  entro
          il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-ter. Nei casi in cui i termini per  la  conclusione
          del procedimento di cui al comma  2-bis,  primo  e  secondo
          periodo, non siano rispettati e' rimborsato  al  proponente
          il cinquanta per cento dei diritti di  istruttoria  di  cui
          all'articolo  33,  mediante  utilizzazione  delle   risorse
          iscritte in apposito capitolo a tal  fine  istituito  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero   della   transizione
          ecologica con uno stanziamento di euro 840.000  per  l'anno
          2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed  euro  1.260.000
          per l'anno 2023. In sede di prima applicazione,  i  termini
          indicati al  primo  periodo  del  presente  comma  ai  fini
          dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento  dei
          diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della  prima
          riunione della Commissione di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis. 
                2-quater. In caso di inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2-bis, il  titolare  del  potere  sostitutivo,
          nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, acquisito, qualora la competente  commissione
          di cui all'articolo 8 non si  sia  pronunciata,  il  parere
          dell'ISPRA entro il  termine  di  trenta  giorni,  provvede
          all'adozione dell'atto omesso  entro  i  successivi  trenta
          giorni.  In  caso  di   inerzia   nella   conclusione   del
          procedimento da parte del direttore generale del  Ministero
          della transizione ecologica ovvero in caso di  ritardo  nel
          rilascio del  concerto  da  parte  del  direttore  generale
          competente del Ministero della  cultura,  il  titolare  del
          potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
          legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli  atti  di
          relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 
                2-quinquies. Il  concerto  del  competente  direttore
          generale   del   Ministero    della    cultura    comprende
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  146  del   decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  ove  gli  elaborati
          progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta  la
          compiuta redazione della relazione paesaggistica.". 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  capoverso  2-ter,
          pari a 840.000 euro per l'anno  2021,  1.640.000  euro  per
          l'anno 2022 e 1.260.000 euro per l'anno 2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai  sensi
          del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge  31  dicembre
          2009, n. 196.». 
              «Art. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione
          del pubblico). - 1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 23: 
                  1) al comma  3,  primo  periodo  le  parole  "dieci
          giorni" sono sostituite dalle seguenti  "quindici  giorni",
          al secondo  periodo  sono  premesse  le  parole  "Entro  il
          medesimo  termine",  nonche'  dopo  il  terzo  periodo   e'
          aggiunto il seguente: "I termini di cui al  presente  comma
          sono perentori."; 
                  2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
          cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite  dalle
          seguenti "Per i  progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis"; 
                b) all'articolo 24: 
                  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro
          il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni  per  i
          progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma   2-bis,   dalla
          pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui  al  comma  2,
          chiunque abbia interesse puo' prendere  visione,  sul  sito
          web,  del  progetto  e  della  relativa  documentazione   e
          presentare   le    proprie    osservazioni    all'autorita'
          competente,  anche  fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi. Entro il  medesimo  termine  sono
          acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
          e degli enti pubblici che hanno ricevuto  la  comunicazione
          di cui all'articolo 23, comma 4. Entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza del  termine  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  il  proponente  ha  facolta'   di   presentare
          all'autorita' competente le  proprie  controdeduzioni  alle
          osservazioni e ai pareri pervenuti."; 
                  2) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.
          Qualora  all'esito   della   consultazione   ovvero   della
          presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
          si renda necessaria  la  modifica  o  l'integrazione  degli
          elaborati progettuali  o  della  documentazione  acquisita,
          l'autorita' competente, entro i  venti  giorni  successivi,
          ovvero entro i dieci giorni successivi per  i  progetti  di
          cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola  volta,
          stabilire un  termine  non  superiore  ad  ulteriori  venti
          giorni, per la trasmissione, in formato elettronico,  degli
          elaborati progettuali o della documentazione  modificati  o
          integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
          competente  puo'  concedere,  per  una   sola   volta,   la
          sospensione  dei  termini  per   la   presentazione   della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          sessanta giorni ovvero a  centoventi  giorni  nei  casi  di
          integrazioni che  richiedono  maggiori  approfondimenti  su
          motivata  richiesta  del  proponente   in   ragione   della
          particolare  complessita'  tecnica  del  progetto  o  delle
          indagini richieste. Nel  caso  in  cui  il  proponente  non
          ottemperi  alla  richiesta  entro  il  termine   perentorio
          stabilito,  l'istanza  si  intende  respinta  ed  e'  fatto
          obbligo    all'autorita'    competente     di     procedere
          all'archiviazione."; 
                  3) al comma 5, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente:    "L'autorita'    competente,    ricevuta     la
          documentazione integrativa, la pubblica immediatamente  sul
          proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso,  avvia
          una nuova consultazione del pubblico.", nonche' al  secondo
          periodo dopo le parole "si applica  il  termine  di  trenta
          giorni" sono inserite le seguenti "ovvero  quindici  giorni
          per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".». 
              «Art. 22 (Nuova disciplina in materia di  provvedimento
          unico ambientale). - 1. Al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, le  parole  "di  ogni  autorizzazione,
          intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso  in
          materia  ambientale,  richiesto"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "delle  autorizzazioni  ambientali  tra   quelle
          elencate al  comma  2  richieste"  e  le  parole  "di  ogni
          autorizzazione, intesa, parere,  concerto,  nulla  osta,  o
          atti di  assenso  in  materia  ambientale  richiesti"  sono
          sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui  al
          comma 2"; 
                b) al comma 2, prima del primo periodo,  e'  inserito
          il  seguente:  "E'  facolta'  del   proponente   richiedere
          l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti, nulla osta e  assensi  comunque  denominati,  nel
          caso in cui le relative normative  di  settore  richiedano,
          per      consentire      una      compiuta      istruttoria
          tecnico-amministrativa,   un   livello   di   progettazione
          esecutivo."; 
                c) al comma 4,  le  parole  "ed  enti  potenzialmente
          interessati e comunque competenti  in  materia  ambientale"
          sono sostituite dalle  seguenti:  "competenti  al  rilascio
          delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste
          dal proponente"; 
                d) al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita dalla
          seguente: "dieci" e le  parole  ",  l'autorita'  competente
          indice  la  conferenza  di   servizi   decisoria   di   cui
          all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241  che
          opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente"
          sono soppresse; 
                e)  al  comma  7,   dopo   le   parole   "l'autorita'
          competente"  sono  inserite   le   seguenti:   "indice   la
          conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo  14-ter
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto
          disposto dal comma 8. Contestualmente"; 
                f) al comma 8: 
                  1) al terzo periodo, le parole "Per i  progetti  di
          cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle
          seguenti: "Per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis"; 
                  2) al sesto periodo, le parole "per i  progetti  di
          cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle
          seguenti: "per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis".». 
              «Art. 22-bis  (Ulteriori  disposizioni  finalizzate  ad
          accelerare le procedure amministrative per la  cessione  di
          aree nelle quali sono stati edificati alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica). - 1. All' articolo 31  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 47 e' sostituito dal seguente: 
                  "47. La trasformazione del diritto di superficie in
          diritto di piena proprieta'  sulle  aree  puo'  avvenire  a
          seguito di proposta da parte del comune e  di  accettazione
          da parte dei singoli  proprietari  degli  alloggi,  e  loro
          pertinenze,  per  la  quota   millesimale   corrispondente.
          Trascorsi cinque anni  dalla  data  di  prima  assegnazione
          dell'unita'  abitativa,  indipendentemente  dalla  data  di
          stipulazione  della  relativa   convenzione,   i   soggetti
          interessati  possono  presentare,  di  propria  iniziativa,
          istanza di trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
          diritto di piena  proprieta'.  Il  comune  deve  rispondere
          entro novanta giorni dalla data di  ricezione  dell'istanza
          pervenendo   alla   definizione   della    procedura.    La
          trasformazione del diritto  di  superficie  in  diritto  di
          proprieta' avviene dietro  pagamento  di  un  corrispettivo
          determinato ai sensi del comma 48"; 
                b) il comma 48 e' sostituito dal seguente: 
                  "48.  Il  corrispettivo  delle   aree   cedute   in
          proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio
          ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento  di  quello
          determinato ai sensi dell' articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo  dello
          stesso comma, al  netto  degli  oneri  di  concessione  del
          diritto  di  superficie,  rivalutati   sulla   base   della
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          tra il mese in cui sono stati versati i  suddetti  oneri  e
          quello in cui e' stipulato l'atto di cessione  delle  aree.
          Comunque il costo  dell'area  cosi'  determinato  non  puo'
          essere maggiore di quello stabilito dal comune per le  aree
          cedute  direttamente  in  proprieta'   al   momento   della
          trasformazione di cui al comma 47, con  l'ulteriore  limite
          massimo di  euro  5.000  per  singola  unita'  abitativa  e
          relative   pertinenze   avente   superficie    residenziale
          catastale fino a 125 metri quadrati e di  euro  10.000  per
          singola  unita'  abitativa  e  relative  pertinenze  avente
          superficie residenziale catastale  maggiore  di  125  metri
          quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della
          relativa  convenzione.  Il  consiglio   comunale   delibera
          altresi' i criteri, le modalita' e  le  condizioni  per  la
          concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo  di
          trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
          in diritto di proprieta' e' stipulata con atto  pubblico  o
          con scrittura privata autenticata, soggetti a  trascrizione
          presso la conservatoria dei registri immobiliari"; 
                c) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente: 
                  "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del
          prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
          loro pertinenze nonche' del  canone  massimo  di  locazione
          delle stesse,  contenuti  nelle  convenzioni  di  cui  all'
          articolo  35  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e
          successive modificazioni, per la cessione  del  diritto  di
          proprieta' o per la  cessione  del  diritto  di  superficie
          possono essere rimossi, dopo  che  siano  trascorsi  almeno
          cinque anni dalla data del primo  trasferimento,  con  atto
          pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  stipulati  a
          richiesta delle persone fisiche che vi  abbiano  interesse,
          anche se non  piu'  titolari  di  diritti  reali  sul  bene
          immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria
          dei   registri   immobiliari,    per    un    corrispettivo
          proporzionale  alla   corrispondente   quota   millesimale,
          determinato, anche per le unita' in diritto di  superficie,
          in  misura  pari  ad  una  percentuale  del   corrispettivo
          determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In
          ogni  caso,  il  corrispettivo   di   affrancazione   cosi'
          determinato non puo' superare il  limite  massimo  di  euro
          5.000 per singola unita' abitativa  e  relative  pertinenze
          avente superficie residenziale catastale fino a  125  metri
          quadrati e di euro 10.000 per singola  unita'  abitativa  e
          relative   pertinenze   avente   superficie    residenziale
          catastale  maggiore  di  125  metri  quadrati.  I  soggetti
          interessati  possono  presentare,  di  propria  iniziativa,
          istanza  di  affrancazione  dei   vincoli   relativi   alla
          determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole
          unita' abitative  e  loro  pertinenze  nonche'  del  canone
          massimo  di  locazione  delle  stesse.   Il   comune   deve
          rispondere entro novanta giorni  dalla  data  di  ricezione
          dell'istanza. La percentuale di cui al  primo  periodo  del
          presente comma e' stabilita, anche  con  l'applicazione  di
          eventuali riduzioni in relazione alla  durata  residua  del
          vincolo, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. Il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente
          individua  altresi'  i  criteri  e  le  modalita'  per   la
          concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento
          del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in
          cui il corrispettivo della trasformazione  del  diritto  di
          superficie in diritto  di  proprieta'  e  il  corrispettivo
          dell'affrancazione    sono    determinati     in     misura
          corrispondente al limite massimo previsto dal  comma  48  e
          dal presente comma, decade quanto previsto dall' articolo 9
          del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi  decreti
          attuativi del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  La
          deliberazione del consiglio comunale di  cui  al  comma  48
          individua altresi' i criteri, le modalita' e le  condizioni
          per la concessione, da parte del comune,  di  dilazioni  di
          pagamento del corrispettivo di affrancazione  dal  vincolo.
          In ragione del maggior valore  patrimoniale  dell'immobile,
          conseguente  alle   procedure   di   affrancazione   e   di
          trasformazione  del  diritto   di   superficie   in   piena
          proprieta', le  relative  quote  di  spesa  possono  essere
          finanziate mediante contrazione di mutuo.  Le  disposizioni
          del presente comma non si applicano agli immobili in regime
          di locazione ai sensi degli articoli da 8a 10  della  legge
          17 febbraio 1992,  n.  179,  compresi  nei  piani  di  zona
          convenzionati".». 
              «Art.   23   (Fase   preliminare    al    provvedimento
          autorizzatorio  unico   regionale).   -   1.   Al   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo  l'articolo  26  e'
          inserito il seguente: 
                "Art.  26-bis  (Fase  preliminare  al   provvedimento
          autorizzatorio  unico  regionale).  -  1.  Per  i  progetti
          sottoposti  a  valutazione   di   impatto   ambientale   di
          competenza regionale, il proponente puo' richiedere,  prima
          della  presentazione  dell'istanza  di   cui   all'articolo
          27-bis, l'avvio di una fase  preliminare  finalizzata  alla
          definizione delle informazioni da inserire nello studio  di
          impatto ambientale, del relativo  livello  di  dettaglio  e
          delle metodologie da adottare per la predisposizione  dello
          stesso  nonche'  alla  definizione  delle  condizioni   per
          ottenere le autorizzazioni, intese,  concessioni,  licenze,
          pareri,  concerti,   nulla   osta   e   assensi,   comunque
          denominati, necessari alla  realizzazione  e  all'esercizio
          del  progetto.  Il   proponente   trasmette   all'autorita'
          competente, in formato elettronico, i seguenti documenti: 
                  a)  studio  preliminare   ambientale   ovvero   una
          relazione che, sulla base degli impatti ambientali  attesi,
          illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio
          di impatto ambientale; 
                  b)  progetto  avente  un   livello   di   dettaglio
          equivalente  al  progetto  di   fattibilita'   tecnica   ed
          economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50. 
                2.  Entro  cinque  giorni  dalla   trasmissione,   la
          documentazione di cui al  comma  1  e'  pubblicata  e  resa
          accessibile, con modalita'  tali  da  garantire  la  tutela
          della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o
          commerciali  indicate  dal   proponente,   nel   sito   web
          dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,
          a  tutte  le   amministrazioni   ed   enti   potenzialmente
          interessati  e  comunque  competenti  a  esprimersi   sulla
          realizzazione e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione.   Contestualmente   l'autorita'   competente
          indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della
          legge  7   agosto   1990,   n.   241,   con   le   medesime
          amministrazioni ed enti. 
                3.  La  conferenza  di  servizi  preliminare  di  cui
          all'articolo 14, comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo  14-bis
          della medesima legge e i  termini  possono  essere  ridotti
          fino alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai
          sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla
          base  della   documentazione   prodotta   dal   proponente,
          relativamente  alla  definizione  delle   informazioni   da
          inserire nello studio preliminare ambientale, del  relativo
          livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti  di  legge
          ove sia richiesta anche la  variante  urbanistica  e  delle
          metodologie da adottare per la predisposizione dello studio
          nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere  gli
          atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari   alla
          realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.  Entro
          cinque giorni  dal  termine  dei  lavori  della  conferenza
          preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente
          le determinazioni acquisite. 
                4. L'autorita' competente, in accordo  con  tutte  le
          amministrazioni  ed  enti  potenzialmente   interessati   e
          competenti   a    esprimersi    sulla    realizzazione    e
          sull'esercizio del progetto, puo' stabilire  una  riduzione
          dei termini della conferenza di servizi di cui al  comma  7
          dell'articolo  27-bis,  fornendo  congrua  motivazione  dei
          presupposti che determinano  tale  decisione  in  relazione
          alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in  sede
          di  conferenza  preliminare  possono  essere  motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle osservazioni degli interessati  di  cui  al  comma  4
          dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non
          si esprimono nella conferenza di  servizi  preliminare  non
          possono  porre   condizioni,   formulare   osservazioni   o
          evidenziare    motivi    ostativi    alla     realizzazione
          dell'intervento  nel  corso   del   procedimento   di   cui
          all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi
          elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche
          a seguito delle osservazioni degli interessati". 
              2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate provvedono alla realizzazione  delle  attivita'
          mediante  utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente  sui  propri
          bilanci.». 
              «Art.   24    (Provvedimento    autorizzatorio    unico
          regionale).  -   1.   All'articolo   27-bis   del   decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma  3,  le  parole  "l'adeguatezza  e"  sono
          soppresse, ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei
          casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica  di
          cui  all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui  al
          primo  periodo  l'amministrazione  competente  effettua  la
          verifica   del    rispetto    dei    requisiti    per    la
          procedibilita'."; 
                b) al comma 4, le parole "concernenti la  valutazione
          di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione  di
          incidenza e  l'autorizzazione  integrata  ambientale"  sono
          soppresse, e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:
          "Ove il progetto comporti  la  variazione  dello  strumento
          urbanistico,  le  osservazioni  del  pubblico   interessato
          riguardano anche tale  variazione  e,  ove  necessario,  la
          valutazione ambientale strategica."; 
                c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                  "5. Entro i successivi  trenta  giorni  l'autorita'
          competente   puo'   chiedere   al   proponente    eventuali
          integrazioni,  anche  concernenti  i   titoli   abilitativi
          compresi  nel  provvedimento  autorizzatorio  unico,   come
          indicate dagli enti e amministrazioni  competenti  al  loro
          rilascio, assegnando un  termine  non  superiore  a  trenta
          giorni. Su richiesta motivata  del  proponente  l'autorita'
          competente  puo'  concedere,  per  una   sola   volta,   la
          sospensione  dei  termini  per   la   presentazione   della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          centottanta giorni. Qualora entro il termine  stabilito  il
          proponente  non  depositi  la  documentazione  integrativa,
          l'istanza  si  intende  ritirata  ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente  di  procedere  all'archiviazione.
          L'autorita'   competente,   ricevuta   la    documentazione
          integrativa, la pubblica sul proprio sito  web  e,  tramite
          proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione  del
          pubblico la cui durata e' ridotta della  meta'  rispetto  a
          quella di cui al comma 4."; 
                d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
                  "7. Fatto salvo il rispetto  dei  termini  previsti
          dall'articolo   32   per   il   caso    di    consultazioni
          transfrontaliere, entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del
          termine per richiedere  integrazioni  di  cui  al  comma  5
          ovvero  dalla   data   di   ricevimento   delle   eventuali
          integrazioni documentali,  l'autorita'  competente  convoca
          una  conferenza  di  servizi  alla  quale  partecipano   il
          proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
          potenzialmente   interessate   per    il    rilascio    del
          provvedimento di VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari
          alla realizzazione e all'esercizio del  progetto  richiesti
          dal proponente. La conferenza di servizi  e'  convocata  in
          modalita' sincrona  e  si  svolge  ai  sensi  dell'articolo
          14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il  termine  di
          conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di  novanta
          giorni decorrenti  dalla  data  della  prima  riunione.  La
          determinazione motivata di conclusione della conferenza  di
          servizi costituisce il provvedimento  autorizzatorio  unico
          regionale e comprende, recandone  l'indicazione  esplicita,
          il provvedimento di VIA e i titoli  abilitativi  rilasciati
          per la realizzazione e l'esercizio del progetto.  Nel  caso
          in cui il rilascio di  titoli  abilitativi  settoriali  sia
          compreso  nell'ambito  di   un'autorizzazione   unica,   le
          amministrazioni competenti per i singoli  atti  di  assenso
          partecipano  alla  conferenza  e   l'autorizzazione   unica
          confluisce   nel   provvedimento    autorizzatorio    unico
          regionale. 
                  7-bis. Qualora in base alla  normativa  di  settore
          per il rilascio  di  uno  o  piu'  titoli  abilitativi  sia
          richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure  laddove
          la   messa   in   esercizio   dell'impianto    o    l'avvio
          dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta
          successivi  alla  realizzazione   dell'opera   stessa,   la
          amministrazione  competente   indica   in   conferenza   le
          condizioni  da  verificare,   secondo   un   cronoprogramma
          stabilito nella conferenza  stessa,  per  il  rilascio  del
          titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla  conferenza
          possono essere motivatamente modificate o integrate solo in
          presenza di significativi elementi  emersi  nel  corso  del
          successivo  procedimento  per  il   rilascio   del   titolo
          definitivo. 
                  7-ter. Laddove uno o  piu'  titoli  compresi  nella
          determinazione motivata di conclusione della conferenza  di
          cui  al  comma  7  attribuiscano  carattere   di   pubblica
          utilita',   indifferibilita'   e   urgenza,   costituiscano
          variante agli strumenti urbanistici e  vincolo  preordinato
          all'esproprio,   la   determinazione    conclusiva    della
          conferenza ne da' atto.".». 
              «Art. 24-bis (Autorizzazione unica per la realizzazione
          di   interventi   edilizi   rilevanti    nelle    strutture
          turistiche). - 1. La costruzione  di  strutture  ricettive,
          come definite dalle  leggi  regionali,  gli  interventi  di
          modifica, potenziamento o  rifacimento  totale  o  parziale
          delle medesime strutture,  come  definiti  dalla  normativa
          vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi  e  la
          realizzazione    delle    infrastrutture     indispensabili
          all'attivita'  delle  predette  strutture  ricettive   sono
          soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione
          o provincia autonoma competente, nei limiti individuati  da
          ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3. 
              2.  L'autorizzazione  unica  di  cui  al  comma  1   e'
          rilasciata all'esito di un  procedimento  unico,  al  quale
          partecipano tutte le  amministrazioni  interessate,  svolto
          nel rispetto dei  principi  di  semplificazione  e  con  le
          modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
          concluso con decisione adottata in sede  di  conferenza  di
          servizi decisoria, ai sensi degli articoli  14  e  seguenti
          della predetta legge n.  241  del  1990.  Fatti  salvi  gli
          adempimenti  di  prevenzione  degli  incendi  previsti  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  1°   agosto   2011,   n.   151,   il   rilascio
          dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini
          della  realizzazione   dell'opera   o   dell'intervento   e
          sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  individuano   gli   interventi   assoggettati   ad
          autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano  le
          modalita' e i tempi del procedimento unico di cui al  comma
          2, nel rispetto delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42.». 
              «Art. 25 (Determinazione dell'autorita'  competente  in
          materia di VIA e preavviso di rigetto).  -  1.  Al  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti
          i seguenti: 
                  "4-bis.   Nel   caso   di   opere   o    interventi
          caratterizzati da piu' elementi progettuali  corrispondenti
          a diverse tipologie soggette a VIA  ovvero  a  verifica  di
          assoggettabilita'  a  VIA   rientranti   in   parte   nella
          competenza statale e  in  parte  in  quella  regionale,  il
          proponente,  con  riferimento  alle  voci  elencate   negli
          allegati II, II-bis,  III  e  IV  alla  parte  seconda  del
          presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero
          della transizione ecologica  e  alla  Regione  o  Provincia
          autonoma interessata una comunicazione contenente: 
                    a)  oggetto/titolo  del  progetto  o   intervento
          proposto; 
                    b)   tipologia   progettuale   individuata   come
          principale; 
                    c) altre tipologie progettuali coinvolte. 
                  4-ter. Entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette
          al Ministero le valutazioni di competenza, anche in  merito
          all'individuazione    dell'autorita'    competente     allo
          svolgimento della procedura  di  VIA  o  alla  verifica  di
          assoggettabilita'   a    VIA,    dandone    contestualmente
          comunicazione al  proponente.  Entro  i  successivi  trenta
          giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis,
          III e IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  il
          competente ufficio del Ministero comunica al  proponente  e
          alla Regione o  Provincia  autonoma  la  determinazione  in
          merito all'autorita' competente, alla quale  il  proponente
          stesso  dovra'  presentare  l'istanza   per   l'avvio   del
          procedimento. Decorso tale termine, si considera  acquisito
          l'assenso del Ministero  sulla  posizione  formulata  dalla
          Regione o Provincia autonoma."; 
                b) all'articolo 6: 
                  1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis.
          Qualora nei  procedimenti  di  VIA  di  competenza  statale
          l'autorita'  competente  coincida   con   l'autorita'   che
          autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
          viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito  del
          procedimento autorizzatorio. Resta fermo che  la  decisione
          di autorizzare  il  progetto  e'  assunta  sulla  base  del
          provvedimento di VIA"; 
                  2) dopo il  comma  10,  e'  inserito  il  seguente:
          "10-bis. Ai procedimenti di cui ai  commi  6,  7  e  9  del
          presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si  applica
          quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge  7  agosto
          1990, n. 241.".». 
              «Art.  26  (Monitoraggio  delle  condizioni  ambientali
          contenute nel provvedimento di VIA). - 1.  All'articolo  28
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con
          il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito  il
          proponente"; 
                b) al comma 2, la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "b) nomina del 50 per  cento  dei  rappresentanti
          del Ministero  della  transizione  ecologica  tra  soggetti
          estranei all'amministrazione  del  Ministero  e  dotati  di
          significativa competenza e professionalita' per l'esercizio
          delle funzioni;".». 
              «Art. 27 (Interpello ambientale). - 1. Dopo  l'articolo
          3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152,  e'
          inserito il seguente: 
                "Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale). -
          1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le
          province,   le   citta'   metropolitane,   i   comuni,   le
          associazioni  di  categoria  rappresentate  nel   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro,  le  associazioni  di
          protezione  ambientale  a  carattere  nazionale  e   quelle
          presenti in almeno cinque regioni o  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano,  possono  inviare  al  Ministero  della
          transizione   ecologica   istanze   di   ordine    generale
          sull'applicazione  della  normativa  statale   in   materia
          ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro
          novanta giorni dalla  data  della  loro  presentazione.  Le
          indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di  cui  al
          presente comma  costituiscono  criteri  interpretativi  per
          l'esercizio delle attivita' di competenza  delle  pubbliche
          amministrazioni  in  materia  ambientale,  salva  rettifica
          della      soluzione      interpretativa      da      parte
          dell'amministrazione    con    efficacia    limitata     ai
          comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di
          ottenere  gli  atti  di  consenso,   comunque   denominati,
          prescritti  dalla  vigente  normativa.  Nel  caso  in   cui
          l'istanza sia formulata da  piu'  soggetti  e  riguardi  la
          stessa  questione  o  questioni  analoghe  tra   loro,   il
          Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica
          risposta. 
                2.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  in
          conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica  senza
          indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente
          articolo   nell'ambito    della    sezione    "Informazioni
          ambientali" del proprio sito internet istituzionale di  cui
          all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
          33,  previo  oscuramento  dei  dati  comunque  coperti   da
          riservatezza,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle  istanze  di
          cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle
          norme ambientali,  ne'  sulla  decorrenza  dei  termini  di
          decadenza e non comporta  interruzione  o  sospensione  dei
          termini di prescrizione".». 
              «Art. 28  (Modifica  della  disciplina  concernente  la
          valutazione  ambientale  strategica).  -  1.   Al   decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 12: 
                  1) al comma 1,  le  parole  "ovvero,  nei  casi  di
          particolare  difficolta'  di  ordine  tecnico,   anche   su
          supporto  cartaceo"  sono  soppresse  e  dopo   la   parola
          "preliminare"    sono    inserite    le    seguenti:    "di
          assoggettabilita' a VAS"; 
                  2) al comma 2, le  parole  "documento  preliminare"
          sono sostituite dalle seguenti:  "rapporto  preliminare  di
          assoggettabilita' a VAS"; 
                  3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo
          le necessarie prescrizioni" sono soppresse; 
                b) all'articolo 13: 
                  1) al comma 1, dopo il primo periodo,  e'  aggiunto
          il seguente: "L'autorita' competente, in collaborazione con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          rapporto  preliminare  per  acquisire   i   contributi.   I
          contributi  sono  inviati   all'autorita'   competente   ed
          all'autorita' procedente  entro  trenta  giorni  dall'avvio
          della consultazione."; 
                  2) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.
          L'autorita' procedente trasmette  all'autorita'  competente
          in formato elettronico: 
                    a) la proposta di piano o di programma; 
                    b) il rapporto ambientale; 
                    c) la sintesi non tecnica; 
                    d)  le  informazioni  sugli   eventuali   impatti
          transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
          32; 
                    e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
          all'articolo 14 comma 1; 
                    f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
          contributo di cui all'articolo 33."; 
                  3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis.
          La documentazione di  cui  al  comma  5  e'  immediatamente
          pubblicata e resa accessibile nel sito  web  dell'autorita'
          competente e  dell'autorita'  procedente.  La  proposta  di
          piano o programma e il rapporto  ambientale  sono  altresi'
          messi a disposizione dei  soggetti  competenti  in  materia
          ambientale e  del  pubblico  interessato  affinche'  questi
          abbiano l'opportunita' di esprimersi."; 
                c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico
          di cui all'articolo  13,  comma  5,  lettera  e),  contiene
          almeno: 
                    a) la denominazione del  piano  o  del  programma
          proposto, il proponente, l'autorita' procedente; 
                    b)   la    data    dell'avvenuta    presentazione
          dell'istanza  di  VAS  e  l'eventuale  applicazione   delle
          disposizioni di cui all'articolo 32; 
                    c)  una  breve  descrizione  del  piano   e   del
          programma e dei suoi possibili effetti ambientali; 
                    d)  l'indirizzo  web  e  le  modalita'   per   la
          consultazione della documentazione e degli atti predisposti
          dal  proponente  o  dall'autorita'  procedente  nella  loro
          interezza; 
                    e) i termini e le  specifiche  modalita'  per  la
          partecipazione del pubblico; 
                    f) l'eventuale necessita'  della  valutazione  di
          incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 
              2.  Entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque  puo'
          prendere visione della proposta di piano o programma e  del
          relativo   rapporto   ambientale   e   presentare   proprie
          osservazioni in  forma  scritta,  in  formato  elettronico,
          anche fornendo nuovi o  ulteriori  elementi  conoscitivi  e
          valutativi. 
              3. In attuazione dei  principi  di  economicita'  e  di
          semplificazione, le procedure di  deposito,  pubblicita'  e
          partecipazione,  eventualmente   previste   dalle   vigenti
          disposizioni  anche  regionali  per   specifici   piani   e
          programmi, si coordinano con  quelle  di  cui  al  presente
          articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare  il
          rispetto dei termini previsti dal presente articolo  e  dal
          comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono
          luogo  delle  comunicazioni  di  cui   all'articolo   7   e
          all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto  1990,  n.
          241."; 
                d) all'articolo 18: 
                  1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
                    "2-bis.    L'autorita'    procedente    trasmette
          all'autorita'  competente  i  risultati  del   monitoraggio
          ambientale  e  le  eventuali  misure  correttive   adottate
          secondo  le   indicazioni   di   cui   alla   lettera   i),
          dell'Allegato VI alla parte seconda. 
                    2-ter. L'autorita' competente  si  esprime  entro
          trenta giorni sui risultati del monitoraggio  ambientale  e
          sulle  eventuali  misure  correttive  adottate   da   parte
          dell'autorita' procedente."; 
                  2)  al  comma  3,  le  parole  "e   delle   Agenzie
          interessate" sono soppresse; 
                  3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.
          L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione  del
          piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del
          medesimo   al    raggiungimento    degli    obiettivi    di
          sostenibilita'  ambientale  definiti  dalle  strategie   di
          sviluppo  sostenibile  nazionale   e   regionali   di   cui
          all'articolo 34.". 
              2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              «Art.  29  (Soprintendenza  speciale  per  il  PNRR   e
          ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR).  -  1.
          Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi del PNRR, presso  il  Ministero
          della cultura e' istituita la Soprintendenza  speciale  per
          il  PNRR,  ufficio   di   livello   dirigenziale   generale
          straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 
              2. La Soprintendenza speciale esercita le  funzioni  di
          tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi  in  cui
          tali beni siano interessati dagli interventi  previsti  dal
          PNRR,  adottando  il  relativo  provvedimento   finale   in
          sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
          paesaggio, avvalendosi di  queste  ultime  per  l'attivita'
          istruttoria. 
              3.  Le  funzioni  di  direttore  della   Soprintendenza
          speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
          archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
          spetta  la  retribuzione  prevista   dalla   contrattazione
          collettiva nazionale  per  gli  incarichi  dirigenziali  ad
          interim. 
              4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una
          segreteria tecnica composta,  oltre  che  da  personale  di
          ruolo del  Ministero,  da  un  contingente  di  esperti  di
          comprovata   qualificazione    professionale    ai    sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi,  per
          un importo massimo di 50.000 euro lordi annui  per  singolo
          incarico, entro il limite di spesa di  1.500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023  e
          50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
          provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno  2021  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi  di
          riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e, quanto  a  1.550.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022  e  2023  e  50.000  euro  per
          ciascuno  degli   anni   dal   2024   al   2026,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  354,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 140, comma  8,  del
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante:  «Codice
          dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici.»: 
                «Art. 140 (Procedure in caso di somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - 1. - 7. (omissis). 
              8.  In  via  eccezionale,  nella  misura   strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 1 del  2018.  L'affidamento  diretto
          per i motivi di cui al presente articolo  non  e'  comunque
          ammesso per appalti di lavori di importo pari  o  superiore
          alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di
          importo pari o superiore al triplo della soglia europea. 
              9. - 12. (omissis).».