Art. 9 
 
Istituzione della Zona economica speciale per il  Mezzogiorno  -  ZES
                                unica 
 
  1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata
del territorio dello  Stato  nella  quale  l'esercizio  di  attivita'
economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia' operative  e
di quelle che si insedieranno puo' beneficiare di speciali condizioni
in  relazione  agli  investimenti  e  alle  attivita'   di   sviluppo
d'impresa. 
  2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita  la  Zona  economica
speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito  denominata  «ZES
unica»,  che  ricomprende  i   territori   delle   regioni   Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.