IL DIRETTORE GENERALE 
                             del tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  Testo  unico),  ed   in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n.  4632642  del  29  dicembre  2022,
emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito decreto
cornice),  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2023   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la decisione  del  Consiglio  europeo  del  21  luglio  2020,
concernente il programma Next Generation EU (di seguito «NGEU»); 
  Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie  dell'Unione
europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020, che istituisce uno strumento  dell'Unione  europea  a  sostegno
della ripresa dell'economia dopo la  crisi  COVID-19,  attuativo  del
piano strategico NGEU, tramite il quale e' conferito alla Commissione
europea il potere di contrarre, per conto dell'Unione,  prestiti  sui
mercati dei capitali fino a 750  miliardi  di  euro,  allo  scopo  di
fronteggiare  l'impatto  economico  e  sociale  della   pandemia   di
COVID-19,  finanziando  le  iniziative  di  ripresa  e  favorendo  al
contempo  la  transizione  dell'economia  dell'Unione  europea  verso
un'economia verde e digitale; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio  del  17
dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario  pluriennale  per
il periodo 2021-2027 (QFP); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 (di seguito il «Regolamento RRF»), che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza  allo  scopo
di fronteggiare l'impatto  economico  e  sociale  della  pandemia  di
COVID-19, ed in particolare l'art. 23, con il quale si richiede  agli
Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme  (Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»); 
  Visto il PNRR  trasmesso  dal  Governo  italiano  alla  Commissione
europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo  1,
del regolamento RRF; 
  Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio  2021,
che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione  ed  il
relativo allegato; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095  della  Commissione
del 2 luglio 2021, che istituisce la metodologia di ripartizione  dei
costi collegati alle  operazioni  di  assunzione  di  prestiti  e  di
gestione del debito di  NGEU  (Cost  Allocation  Methodology)  ed  in
particolare gli articoli 7, 8 e 9; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito  in  legge
con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante «Misure urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante la «Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  Capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art.
4, con il  quale,  mentre  si  attribuisce  agli  organi  di  Governo
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e  la
verifica   della    rispondenza    dei    risultati    dell'attivita'
amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva  ai
dirigenti l'adozione degli atti e dei  provvedimenti  amministrativi,
compresi quelli  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art.  5,
comma 2, ove  si  definiscono  le  funzioni  svolte  dalla  Direzione
seconda del Dipartimento del Tesoro; 
  Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021 di  «individuazione
e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale  dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle  finanze»,  mediante
il quale, con riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro, sono state  disposte  modifiche  alle  competenze  di  alcuni
uffici; 
  Vista la legge 29 dicembre 2023, n. 197, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2023  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  2
novembre 2023 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 78.705 euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «Loan Agreement»  ed
i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea  in
data 5 agosto 2021, per la  concessione  a  favore  della  Repubblica
italiana di un prestito per l'importo di  euro  122.601.810.400,  che
verra' erogato in una o piu' tranche con  scadenza  trentennale,  per
ciascuna  delle  quali   e'   previsto   un   periodo   iniziale   di
preammortamento della durata di dieci anni; 
  Vista la Legal opinion rilasciata dal servizio  affari  legali  del
Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021; 
  Visto il decreto del 14 dicembre 2021, n.  97437,  di  accertamento
del sopracitato Loan Agreement e del prefinanziamento; 
  Considerato che  i  termini  finanziari  del  Loan  Agreement  sono
definiti nelle rispettive Confirmation notice relative ad  ogni  Loan
Instalment; 
  Vista  la  Confirmation  notice  del  20  aprile   2022,   relativa
all'erogazione  della  prima  rata  per  il   PNRR,   pari   a   euro
11.000.000.000, nell'ambito del Loan Agreement  sopracitato  riferito
al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400; 
  Visto il decreto n. 53462 dell'8 giugno 2022, con il  quale  si  e'
preso atto dell'erogazione della prima  rata  del  prestito,  tra  la
Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di  euro
11.000.000.000, nell'ambito del sopracitato Loan  Agreement  riferito
al programma NGEU; 
  Vista  la  Confirmation  notice  dell'8  novembre  2022,   relativa
all'erogazione  della  seconda  rata  per  il  PNRR,  pari   a   euro
11.000.000.000, nell'ambito del Loan Agreement  sopracitato  riferito
al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400; 
  Visto il decreto n. 3236 del 16 gennaio 2023, con il  quale  si  e'
preso atto dell'erogazione della seconda rata del  prestito,  tra  la
Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di  euro
11.000.000.000, nell'ambito del sopracitato Loan  Agreement  riferito
al programma NGEU; 
  Vista  la  Confirmation  notice  dell'11  ottobre  2023,   relativa
all'erogazione  della  terza  rata  per  il   PNRR,   pari   a   euro
8.548.035.698,00, nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito
al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400; 
  Ritenuto opportuno prendere atto dell'erogazione della  terza  rata
del prestito, tra la Repubblica italiana e  la  Commissione  europea,
per un importo di euro 8.548.035.698,00, nell'ambito del  sopracitato
Loan Agreement riferito al programma NGEU; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico, nonche' del
decreto cornice, si procede alla presa d'atto  dell'erogazione  della
terza rata del prestito tra la Repubblica italiana e  la  Commissione
europea, pari a euro 8.548.035.698,00, nell'ambito del Loan Agreement
sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo complessivo di
euro 122.601.810.400. 
  Per ogni rata e' previsto un periodo iniziale di preammortamento di
dieci anni. Nei primi dieci anni non  e'  previsto  il  pagamento  di
quota capitale, che verra' rimborsata gradualmente fino a scadenza in
quote capitali costanti dal decimo al trentesimo anno. 
  Secondo quanto  stabilito  dall'art.  11  del  Loan  Agreement,  il
periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o  tranche
di prestito, sono stabiliti nella Confirmation notice  relativa  alla
medesima rata o tranche di prestito e sono comunicati alla Repubblica
italiana. La Commissione europea comunica  alla  Repubblica  italiana
l'ammontare dei costi del finanziamento,  del  servizio  di  gestione
della liquidita', del servizio per le spese  generali  amministrative
entro venti giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  pagamento,
fatturati ai sensi degli  articoli  7,  8  e  9  della  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/1095 della  Commissione  europea  del  2  luglio
2021.