Art. 4 Procedure e modalita' operative 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Ufficio del cerimoniale diplomatico della Repubblica italiana del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, ivi comprese quelle relative alla richiesta delle targhe ed alla loro consegna agli aventi diritto. 2. A decorrere dalla data di applicabilita' delle disposizioni del decreto di cui al comma 1, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 e' soppresso.