Art. 4 
 
                   Procedure e modalita' operative 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  della  Direzione  generale  per  la
motorizzazione e per i  servizi  ai  cittadini  ed  alle  imprese  in
materia di trasporti  e  di  navigazione,  del  Dipartimento  per  la
mobilita'  sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto  con  l'Ufficio  del  cerimoniale  diplomatico
della Repubblica italiana del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  sono  stabilite   le   procedure   per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3,  ivi
comprese quelle relative alla richiesta delle  targhe  ed  alla  loro
consegna agli aventi diritto. 
  2. A decorrere dalla data di applicabilita' delle disposizioni  del
decreto di cui al comma 1, il decreto del Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione 19 agosto 1995 e' soppresso.