IL CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  4-ter,  comma   1   del   predetto
decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede l'esenzione per l'anno
2021 dal versamento dell'imposta municipale  propria  (IMU)  relativa
all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in
locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto  in  proprio  favore
l'emissione di una convalida di sfratto per  morosita'  entro  il  28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' stata sospesa sino al  30  giugno
2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle  persone
fisiche titolari  di  un  immobile,  concesso  in  locazione  ad  uso
abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di  una
convalida di sfratto per morosita'  successivamente  al  28  febbraio
2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021  o  fino
al 31 dicembre 2021; 
  Visto il successivo comma 2  del  medesimo  art.  4-ter,  il  quale
stabilisce che: 
    i soggetti di cui al comma 1  hanno  diritto  al  rimborso  della
prima rata dell'IMU relativa  all'anno  2021,  versata  entro  il  16
giugno 2021; 
    con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite
le modalita' di attuazione del rimborso  della  prima  rata  dell'IMU
previsto dallo stesso comma 2; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
settembre 2021 recante «Modalita' di attuazione  del  rimborso  della
prima rata dell'imposta municipale propria  (IMU)  relativa  all'anno
2021 per i proprietari  locatori  che  abbiano  ottenuto  in  proprio
favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita'»; 
  Considerato che il comma 3 del gia' menzionato art.  4-ter  prevede
che, per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di  euro  per
l'anno 2021 e che con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge  n.  73  del  2021,  sono  definite  le
modalita' relative al riparto del medesimo fondo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 ottobre  2021,  con  il
quale il citato fondo di 115 milioni di euro  e'  stato  parzialmente
ripartito, per complessivi 34.508.524,26 euro, assegnando,  a  titolo
di acconto, ai  comuni  capoluogo  di  provincia,  a  48  comuni  non
capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad  almeno
il 60% di quella del capoluogo della provincia  di  appartenenza,  un
importo pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati  dei
provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell'Ufficio centrale
di statistica del Ministero dell'interno; 
  Considerato che il comma 4 dell'articolo unico del predetto decreto
interministeriale del 15 ottobre 2021 prevede  che,  al  riparto  del
rimanente ammontare del fondo pari a 80.491.475,74 euro, da assegnare
a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni ivi  indicati
nell'allegato A e a titolo di integrale ristoro ai  rimanenti  comuni
interessati da provvedimenti di sfratto per  morosita',  si  provvede
con successivo decreto sulla base dei  dati  certificati  dagli  enti
stessi  secondo   il   modello   reso   disponibile   dal   Ministero
dell'interno; 
  Ritenuto, pertanto, che si debba procedere  all'approvazione  delle
modalita' di certificazione da parte  dei  comuni  della  perdita  di
gettito derivante dai commi 1 e 2  del  piu'  volte  richiamato  art.
4-ter; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Valutato che l'atto da adottare nella forma  del  presente  decreto
consiste nell'approvazione di una modalita' di certificazione  i  cui
contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Enti tenuti alla certificazione della  perdita  di  gettito  IMU  per
  l'anno  2021  derivante  dai  commi  1  e  2  dell'art.  4-ter  del
  decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
 
  1. Sono tenuti alla certificazione i comuni delle regioni a statuto
ordinario,  della  Regione   siciliana,   delle   Regioni   Sardegna,
Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,  che  abbiano  subito  una
effettiva perdita di gettito IMU  per  l'anno  2021  derivante  dalle
disposizioni  di  cui  ai  primi  due  commi  dell'art.   4-ter   del
decreto-legge n. 73 del 2021, ovvero che,  pur  con  una  perdita  di
gettito nulla, siano stati destinatari dell'acconto  erogato  con  il
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 ottobre 2021. 
  2. Sono  esentati  dalla  certificazione  i  comuni  delle  regioni
indicate al precedente comma non destinatari di acconto e con perdita
di gettito nulla.