Art. 2 
 
                         Principi operativi 
 
  1. In relazione alla realizzazione delle infrastrutture strategiche
oggetto   della   presente   direttiva   l'esercizio   dell'attivita'
autorizzatoria non deve determinare  la  frapposizione  di  ostacoli,
l'arresto o l'aggravamento dei procedimenti,  il  rallentamento  alle
tempistiche procedimentali. 
  2.  Le  presenti  linee  di  azione  tengono  conto  del  principio
legislativo secondo  cui  le  infrastrutture  di  reti  pubbliche  di
comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la  realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta  velocita'  in  fibra
ottica in grado di fornire servizi di accesso  a  banda  ultra  larga
sono  assimilate  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria   e   non
costituiscono unita'  immobiliari.  Tengono  conto,  altresi',  della
previsione  secondo   cui   per   l'installazione   delle   reti   di
comunicazione elettronica  mediante  posa  di  fibra  ottica  non  si
applica la disciplina edilizia e urbanistica. 
  3.  I  soggetti  titolari  di  competenze  amministrative  su  base
territoriale  garantiscono  piena  collaborazione  istituzionale   ed
amministrativa alle autorita' nazionali  ed  ai  soggetti  affidatari
della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione. 
  4. L'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti  affidatari  della
realizzazione delle reti pubbliche  di  comunicazione  oggetto  della
presente  direttiva  e'  improntata  alla  garanzia   della   massima
efficienza funzionale, certezza e rispetto dei tempi  di  esecuzione,
trasparenza delle informazioni da rendere in  ordine  all'avanzamento
dei lavori, corresponsione delle spese necessarie  per  le  opere  di
sistemazione delle  aree  pubbliche  specificamente  coinvolte  dagli
interventi di installazione e manutenzione. 
  5.  Ai  fini  di  semplificare  e  velocizzare  i  procedimenti  di
autorizzazione,  tenendo  conto  del  grado  di  complessita'   delle
valutazioni istruttorie,  e'  raccomandato  alle  amministrazioni  di
operare una ricognizione preliminare per verificare se gli interventi
riguardino, a titolo esemplificativo e non  esaustivo:  opere  civili
caratterizzate da interventi di totale interramento;  interventi  che
insistono su aree caratterizzate dall'assenza di vincoli;  interventi
che non  sono  strutturati  in  zone  sismiche;  interventi  che  non
determinano interferenze con le  altre  reti  pubbliche  di  servizi;
infrastrutture che rispettano, per dimensioni, altezza e consistenza,
gli standard urbanistici di zona; interventi  di  posa  in  opera  di
infrastrutture a banda ultra  larga  effettuati  con  la  metodologia
della micro trincea; interventi effettuati con tecnologie di scavo  a
basso impatto ambientale con minitrincea;  infrastrutture  insistenti
sul sedime ferroviario o autostradale  che  siano  stati  oggetto  di
preventivi  accordi  conclusi  tra  i   soggetti   affidatari   della
realizzazione delle  reti  pubbliche  di  comunicazione  e  gli  enti
titolari dell'uso del predetto sedime. 
  6. La richiesta di acquisizione,  da  parte  delle  amministrazioni
territoriali,  di  documenti  che  si  ritengano  necessari  per   la
conclusione  delle  istruttorie  procedimentali   e'   regolata   dal
principio del c.d.  once  only.  Di  conseguenza,  e'  precluso  alle
amministrazioni procedenti chiedere la produzione  di  documenti  che
siano gia' stati prodotti nell'ambito del procedimento unico. 
  7. E' consentito ai soggetti titolari di poteri di  amministrazione
attiva di abbreviare i termini dei procedimenti e  di  legittimamente
concluderli, in caso di ravvisata sussistenza dei presupposti per  il
rilascio dei provvedimenti  di  rispettiva  competenza,  mediante  il
diretto rilascio con unico atto. 
  8. In via di esemplificazione  non  e'  consentito  ai  destinatari
della presente direttiva: 
    a) di  aggravare  i  procedimenti  autorizzatori  in  materia  di
gestione del suolo pubblico; 
    b) di frapporre immotivati ostacoli alla definita localizzazione,
coubicazione  e  condivisione  delle  infrastrutture  oggetto   della
presente direttiva; 
    c) di imporre, in contrasto le  normative  primarie  e  speciali,
divieti generalizzati di  localizzazione,  nonche'  di  adottare  e/o
approvare  regolamenti  che  prevedano,  fuori  dei  casi  di  legge,
attivita' istruttorie e decisorie in materia  di  reti  pubbliche  di
comunicazione; 
    d) di modificare i limiti ed i parametri tecnici di funzionamento
delle reti, stabiliti a livello nazionale; 
    e) di esigere oneri o canoni che non siano stabiliti per legge; 
    f) di emettere ordinanze contingibili e urgenti al solo  fine  di
sospendere o inibire l'esecuzione dei lavori di  realizzazione  delle
reti di comunicazione; 
    g) di introdurre  nei  procedimenti  amministrativi  prescrizioni
regolatorie, adempimenti e misure non previste dalla legislazione  di
settore.