Art. 2 Principi operativi 1. In relazione alla realizzazione delle infrastrutture strategiche oggetto della presente direttiva l'esercizio dell'attivita' autorizzatoria non deve determinare la frapposizione di ostacoli, l'arresto o l'aggravamento dei procedimenti, il rallentamento alle tempistiche procedimentali. 2. Le presenti linee di azione tengono conto del principio legislativo secondo cui le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e non costituiscono unita' immobiliari. Tengono conto, altresi', della previsione secondo cui per l'installazione delle reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. 3. I soggetti titolari di competenze amministrative su base territoriale garantiscono piena collaborazione istituzionale ed amministrativa alle autorita' nazionali ed ai soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione. 4. L'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione oggetto della presente direttiva e' improntata alla garanzia della massima efficienza funzionale, certezza e rispetto dei tempi di esecuzione, trasparenza delle informazioni da rendere in ordine all'avanzamento dei lavori, corresponsione delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione. 5. Ai fini di semplificare e velocizzare i procedimenti di autorizzazione, tenendo conto del grado di complessita' delle valutazioni istruttorie, e' raccomandato alle amministrazioni di operare una ricognizione preliminare per verificare se gli interventi riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo: opere civili caratterizzate da interventi di totale interramento; interventi che insistono su aree caratterizzate dall'assenza di vincoli; interventi che non sono strutturati in zone sismiche; interventi che non determinano interferenze con le altre reti pubbliche di servizi; infrastrutture che rispettano, per dimensioni, altezza e consistenza, gli standard urbanistici di zona; interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea; interventi effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea; infrastrutture insistenti sul sedime ferroviario o autostradale che siano stati oggetto di preventivi accordi conclusi tra i soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione e gli enti titolari dell'uso del predetto sedime. 6. La richiesta di acquisizione, da parte delle amministrazioni territoriali, di documenti che si ritengano necessari per la conclusione delle istruttorie procedimentali e' regolata dal principio del c.d. once only. Di conseguenza, e' precluso alle amministrazioni procedenti chiedere la produzione di documenti che siano gia' stati prodotti nell'ambito del procedimento unico. 7. E' consentito ai soggetti titolari di poteri di amministrazione attiva di abbreviare i termini dei procedimenti e di legittimamente concluderli, in caso di ravvisata sussistenza dei presupposti per il rilascio dei provvedimenti di rispettiva competenza, mediante il diretto rilascio con unico atto. 8. In via di esemplificazione non e' consentito ai destinatari della presente direttiva: a) di aggravare i procedimenti autorizzatori in materia di gestione del suolo pubblico; b) di frapporre immotivati ostacoli alla definita localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture oggetto della presente direttiva; c) di imporre, in contrasto le normative primarie e speciali, divieti generalizzati di localizzazione, nonche' di adottare e/o approvare regolamenti che prevedano, fuori dei casi di legge, attivita' istruttorie e decisorie in materia di reti pubbliche di comunicazione; d) di modificare i limiti ed i parametri tecnici di funzionamento delle reti, stabiliti a livello nazionale; e) di esigere oneri o canoni che non siano stabiliti per legge; f) di emettere ordinanze contingibili e urgenti al solo fine di sospendere o inibire l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle reti di comunicazione; g) di introdurre nei procedimenti amministrativi prescrizioni regolatorie, adempimenti e misure non previste dalla legislazione di settore.