Art. 3 Regime amministrativo 1. In considerazione dell'importanza strategica degli interventi previsti dalla presente direttiva, i procedimenti di autorizzazione devono essere conclusi, entro i termini di legge, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, salva, in mancanza, la formazione del silenzio assenso nei casi previsti, in particolare, dagli articoli 44 e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche e ferma restando la possibilita' per le amministrazioni procedenti di prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa. 2. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione per l'installazione delle infrastrutture previste dall'art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, il responsabile del procedimento verifica se l'installazione delle infrastrutture sia subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati. In tal caso, dev'essere obbligatoriamente convocata dallo stesso responsabile del procedimento una conferenza di servizi di tipo decisorio entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, con regolazione dei relativi termini ai sensi dell'art. 44, comma 9, del codice delle comunicazioni elettroniche. 3. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per le infrastrutture oggetto della presente direttiva, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 4. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda: a) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego; b) non sia stato espresso un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli in materia di vigilanza sanitaria e ambientale; c) non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Tale ipotesi non preclude, tuttavia, l'autorizzazione degli interventi nel caso in cui la conferenza di servizi esprima la propria determinazione finale entro il previsto termine di conclusione. 5. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. 6. Per l'esecuzione di opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico resta ferma la disciplina e i termini di cui all'art. 49 del codice delle comunicazioni elettroniche. 7. Per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga e' prescritto il rispetto della disciplina semplificata di cui all'art. 40, commi 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.