Art. 3 
 
                        Regime amministrativo 
 
  1. In considerazione dell'importanza  strategica  degli  interventi
previsti dalla presente direttiva, i procedimenti  di  autorizzazione
devono essere conclusi, entro i termini di legge, mediante l'adozione
di un provvedimento espresso, salva, in mancanza, la  formazione  del
silenzio assenso nei casi previsti, in particolare, dagli articoli 44
e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche e ferma restando  la
possibilita' per le amministrazioni procedenti di  prevedere  termini
piu' brevi per la conclusione dei procedimenti ovvero ulteriori forme
di semplificazione amministrativa. 
  2. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione per
l'installazione delle infrastrutture previste dall'art. 44 del codice
delle comunicazioni elettroniche, il  responsabile  del  procedimento
verifica se  l'installazione  delle  infrastrutture  sia  subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione,
autorizzazione  o  assenso,  comunque  denominati.   In   tal   caso,
dev'essere obbligatoriamente convocata dallo stesso responsabile  del
procedimento una conferenza di servizi di tipo decisorio entro cinque
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, con  regolazione
dei relativi termini ai sensi dell'art. 44, comma 9, del codice delle
comunicazioni elettroniche. 
  3. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad  ogni
effetto  tutti  i  provvedimenti,  determinazioni,  pareri,   intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso, comunque denominati, necessari per le infrastrutture oggetto
della presente direttiva, di competenza di tutte le  amministrazioni,
enti e gestori di  beni  o  servizi  pubblici  interessati,  e  vale,
altresi', come dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'
ed urgenza dei lavori. 
  4. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro
il termine perentorio di  sessanta  giorni  dalla  presentazione  del
progetto e della relativa domanda: 
    a) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego; 
    b)  non  sia  stato  espresso  un  parere   negativo   da   parte
dell'organismo competente ad effettuare i  controlli  in  materia  di
vigilanza sanitaria e ambientale; 
    c) non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato,  da
parte   di   amministrazioni   preposte   alla   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni  culturali.  Tale  ipotesi  non
preclude, tuttavia, l'autorizzazione degli interventi nel caso in cui
la conferenza di servizi esprima  la  propria  determinazione  finale
entro il previsto termine di conclusione. 
  5.  Decorso  il   termine   di   cui   al   precedente   comma   4,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di
sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione,  scaduto  il
quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti
salvi i casi in cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. 
  6. Per l'esecuzione di opere civili, scavi ed occupazioni di  suolo
pubblico resta ferma la disciplina e i termini di cui all'art. 49 del
codice delle comunicazioni elettroniche. 
  7. Per la posa in opera di infrastrutture a banda  ultra  larga  e'
prescritto il rispetto della disciplina semplificata di cui  all'art.
40, commi 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla
legge n. 108/2021.