(Allegato)
                                                             Allegato 
 
     Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi 
             nel settore della pubblica amministrazione 
 
  CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI AI SERVIZI 
  DI RISTORO E ALLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI RETE A FINI POTABILI. 
 
SOMMARIO 
1 PREMESSA 
1.1 APPROCCIO DEI CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO
    DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 
1.2 INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI E AGLI ENTI CONCEDENTI 
1.3 VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI E MEZZI DI PROVA 
2 CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER   I   SERVIZI   DI   RISTORO   CON
  L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE 
DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI, BEVANDE ED ACQUA 
2.1 SPECIFICHE TECNICHE 
2.1.1 Relazione CAM 
2.1.2 Distributori automatici di spremute 
2.1.3 Distributori di acqua di rete 
2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde 
2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti 
2.1.6 Imballaggi 
2.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
2.2.1 Relazione CAM 
2.2.2 Tipologie e caratteristiche ambientali  dei  prodotti  presenti
      all'interno dei distributori 
2.2.2.1 Bevande fredde 
2.2.2.2 Bevande calde 
2.2.2.3 Frutta e ortaggi 
2.2.2.4 Insalate 
2.2.2.5 Panini e prodotti da forno artigianali 
2.2.2.6 Prodotti esotici 
2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini 
2.2.2.8 Merende (snack) salate 
2.2.2.9 Merende (snack) dolci 
2.2.2.10 Uova 
2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio 
2.2.3 Raccolta degli imballaggi 
2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari 
2.2.5 Manutenzione delle  apparecchiature  e  riduzione  dei  consumi
      energetici 
2.2.6 Comunicazione 
2.3 CRITERI PREMIANTI 
2.3.1 Riduzione degli imballaggi 
2.3.2 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici 
2.3.2.1 Sub criterio "filiera corta 
2.3.2.2 Sub criterio "chilometro zero" 
2.3.3 Misure di gestione etica ed ambientale 
2.3.3.1 Adozione di misure di gestione ambientale 
2.3.3.2 Adozione di specifiche misure per  la  gestione  responsabile
        dal punto di vista etico e ambientale del servizio 
2.3.4 Flotta dei veicoli utilizzati 
2.3.5 Report di sostenibilita' 
3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA  GESTIONE  DEL  PUNTO  DI  RISTORO
(SERVIZIO BAR) 
3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
3.1.1 Relazione CAM 
3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi 
3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti 
3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari 
3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio delle
      stoviglie e dei contenitori riutilizzabili 
3.1.6 Efficienza energetica 
3.1.7 Riduttori del flusso idrico 
3.1.8 Arredi per punti ristoro 
3.1.9 Comunicazione 
3.2 CRITERI PREMIANTI 
3.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta,  prodotti
      biologici da breve distanza e filiera corta 
3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature 
4 CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  IL  SERVIZIO  DI  PREPARAZIONE  E
SOMMINISTRAZIONE DI PANINI 
4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
4.1.1 Relazione CAM 
4.1.2 Requisiti dei prodotti 
4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari 
4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti 
4.1.5 Pulizie dei locali, di altre superfici dure  e  lavaggio  delle
      stoviglie e dei contenitori riutilizzabili 
4.1.6 Efficienza energetica 
4.1.7 Arredi per punti ristoro 
4.1.8 Comunicazione 
4.2 CRITERI PREMIANTI 
4.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta,  prodotti
      biologici da breve distanza e filiera corta 
4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature 
5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA,  L'INSTALLAZIONE  E  LA
GESTIONE DI CASE DELL'ACQUA O PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  PER  LA
REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO ALL'ACQUA DI RETE A FINI POTABILI 
5.1 SPECIFICHE TECNICHE 
5.1.1 Distribuzione di acqua  di  rete  mediante  l'installazione  di
      macchine distributrici di acqua trattata 
5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
5.2.1 Relazione CAM 
5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature 
5.3 CRITERI PREMIANTI 
5.3.1 Veicoli utilizzati per le attivita' manutentive 
 
1 PREMESSA 
 
Questo  documento  e'  stato  e'  stato  predisposto  in   attuazione
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n.
196, e nell'ambito di quanto  previsto  dal  Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
approvato con decreto 3 agosto  2023  del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri  dell'economia
e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy. 
Esso  fornisce  alcune  indicazioni  per  le  stazioni  appaltanti  e
stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per: 
   1. l'affidamento  dei  servizi  di  ristoro  con  installazione  e
      gestione  di  distributori  automatici  di  bevande  calde,  di
      bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta; 
   2. gestione punti di ristoro (servizio bar); 
   3. servizio di preparazione e somministrazione di panini; 
   4. fornitura, installazione e la gestione di "case  dell'acqua"  e
      di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili. 
L'applicazione di tali criteri e' obbligatori, ai sensi dell'articolo
57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36  e  sono  da
intendersi integrativi,  per  gli  aspetti  ambientali,  rispetto  ai
requisiti tecnici o  obblighi  normativi,  derivanti  da  Regolamenti
europei o norme nazionali, gia' vigenti per il settore. 
 
1.1 APPROCCIO DEI CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO
    DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 
I Criteri Ambientali Minimi mirano a ridurre gli  impatti  ambientali
lungo il ciclo di vita dei servizi di ristoro attraverso: 
   • soluzioni  e  tecnologie  che  consentono  di  contribuire  alla
     prevenzione dei rifiuti promuovendo l'efficienza nell'uso  della
     materia,  riducendo  l'uso  degli  imballaggi,  e  gli   impatti
     ambientali legati ai trasporti dei prodotti  imballati,  con  un
     potenziale rilevante effetto moltiplicatore in virtu' della loro
     capacita' di modificare determinate abitudini di  consumo  degli
     utenti; 
   • un miglioramento delle caratteristiche ambientali  dei  prodotti
     offerti, con un accento posto sulla presenza di prodotti freschi
     e sulla maggiore quota di prodotti biologici e  provenienti  dal
     commercio equo e solidale. 
   • la promozione di criteri di ecodesign e l'attuazione  di  misure
     ed azioni rilevanti ai  fini  della  promozione  di  modelli  di
     economia circolare e di efficientamento energetico. 
Attraverso l'introduzione  dei  presenti  Criteri  Ambientali  Minimi
nella documentazione progettuale e di gara,  le  stazioni  appaltanti
hanno, pertanto, l'opportunita' di: 
   - prevenire la  produzione  dei  rifiuti,  favorendo  soluzioni  e
     tecnologie funzionali alla riduzione degli imballaggi; 
   - promuovere un modello alimentare piu' rispettoso  dell'ambiente,
     equo e sano; 
   - ridurre gli impatti ambientali e climalteranti della logistica e
     favorire l'economia di prossimita'; 
   - contribuire al conseguimento  di  alcuni  obiettivi  dell'Agenda
     2030 sullo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 12 "consumo
     e produzione responsabili" con particolare riferimento al target
     12.3 "Riduzione degli sprechi  alimentari"  e  12.7  "Promuovere
     pratiche in materia di appalti pubblici che siano  sostenibili",
     in accordo con le politiche e le priorita' nazionali;  obiettivo
     13  "Lotta  contro  il  cambiamento  climatico";  2.4  garantire
     sistemi di  produzione  alimentare  sostenibili;  11  "Citta'  e
     comunita' sostenibili"; 
   - fornire  un  impulso  allo  sviluppo  di  modelli  di   economia
     circolare e attuare gli obiettivi indicati nella COM (2020)  381
     "Una strategia "Dal produttore al consumatore"  per  un  sistema
     alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente". 
I criteri mirati alla modifica del modello di produzione e consumo di
alimenti e bevande sono in perfetta sintonia con  gli  assi  portanti
della citata COM (2020) 381, in quanto puntano a sostenere un modello
produttivo  a  minor   uso   di   agrofarmaci,   a   promuovere   una
riformulazione dei prodotti alimentari conformemente alle linee guida
per  regimi  alimentari  sani  e   sostenibili,   ad   aumentare   la
disponibilita' e l'accessibilita'  economica  di  opzioni  alimentari
sane e sostenibili per ridurre l'impronta ambientale complessiva  del
sistema alimentare, a promuovere strategie di marketing tenendo conto
delle necessita'  delle  persone  piu'  vulnerabili,  a  ridurre  gli
imballaggi. Il criterio premiante che valorizza i prodotti  biologici
a chilometro zero e  filiera  corta  supporta  la  diffusione  di  un
modello agricolo e agroalimentare piu'  conservativo  e  consente  di
prevenire gli impatti legati alla logistica. 
 
1.2 INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI E AGLI ENTI CONCEDENTI 
Attraverso  la  definizione  della   documentazione   di   gara   per
l'affidamento del servizio di ristoro  con  o  senza  l'installazione
automatica di distributori di alimenti, bevande e acqua, le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti, introducendo almeno  le  specifiche
tecniche e le clausole contrattuali  dei  Criteri  Ambientali  Minimi
nella documentazione progettuale  e  di  gara,  cosi'  come  previsto
dall'art. 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,
(di  seguito,  Codice),  possono  svolgere  una  importante  funzione
sociale, contribuendo alla salute, al benessere degli utenti  e  alla
tutela dell'ambiente, cio': 
   - sostenendo, attraverso la leva  della  domanda  pubblica  ed  il
     ruolo comunicativo che puo' avere questo canale distributivo, un
     modello agricolo e zootecnico piu' salubre e sostenibile,  anche
     incoraggiando il settore agroindustriale  a  svolgere  un  ruolo
     sinergico  con   le   politiche   agroalimentari   nazionali   e
     comunitarie, che prevedono un incremento delle superfici agrarie
     coltivate con il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi  del
     Regolamento (CE) n. 2018/848 e della difesa integrata volontaria
     di cui alla Legge 3 febbraio 2011 n. 4; 
   - supportando le politiche mirate  all'efficienza  nell'uso  delle
     risorse e alla prevenzione dei rifiuti,  in  sintonia  anche,  a
     titolo esemplificativo, con le disposizioni normative  nazionali
     di  recepimento  della  Direttiva  (UE)  2018/851  relativa   ai
     rifiuti, della Direttiva (UE) 2018/852  sugli  imballaggi  ed  i
     rifiuti da imballaggio,  della  Direttiva  (UE)  2019/904  sulla
     riduzione dell'incidenza di  determinati  prodotti  di  plastica
     sull'ambiente. A tal proposito ed,  in  particolare,  l'art.  4,
     comma 4 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196  recante
     "Attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/904  sulla   riduzione
     dell'incidenza   di    determinati    prodotti    di    plastica
     sull'ambiente" stabilisce quali  "ulteriori  misure  volte  alla
     riduzione di  prodotti  in  plastica  monouso  (.)  le  stazioni
     appaltanti  favoriscono  l'impiego  di  prodotti  alternativi  a
     quelli in plastica monouso anche mediante le specifiche tecniche
     e  le  clausole  contrattuali  dei  criteri  ambientali   minimi
     definiti nell'ambito del Piano d'azione  per  la  sostenibilita'
     ambientale   dei   consumi   nel    settore    della    pubblica
     amministrazione (.) per gli affidamenti  pertinenti"  .  A  tali
     fini, la medesima norma dispone che entro il 14 gennaio 2023, il
     Ministro della transizione ecologica adotti con proprio decreto,
     dei "criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con
     e senza l'installazione di macchine distributrici  di  alimenti,
     bevande  e  acqua,  nonche'  i  criteri  ambientali  minimi  per
     l'organizzazione  di  eventi  e  produzioni  cinematografiche  e
     televisive". 
Attraverso le specifiche categorie  di  appalti  previste  in  questo
documento e  attraverso  alcuni  requisiti  per  le  concessioni  dei
servizi di ristoro, le  stazioni  appaltanti  possono  contribuire  a
modificare determinate abitudini di consumo di prodotti alimentari ed
acqua e, parallelamente,  assecondare  diverse  esigenze  o  desideri
nutrizionali, riducendo  gli  impatti  ambientali  associati  a  tale
fattispecie di servizio, contribuendo anche a diffondere una  cultura
sul  valore  del  cibo,  sulla  sana  alimentazione,   sui   prodotti
certificati nell'ambito della sostenibilita'  ambientale  e  sociale,
nonche' a favorire il consumo di acqua di rete, cio' anche  in  linea
con le indicazioni della COM(2020) 98 "Un nuovo  piano  d'azione  per
l'economia circolare Per un'Europa piu' pulita e  piu'  competitiva",
che  intende  sostenere  "in   modo   rigoroso   l'attuazione   delle
prescrizioni della direttiva sull'acqua potabile per fare in modo che
l'acqua potabile sia accessibile nei luoghi  pubblici,  riducendo  in
questo modo sia la dipendenza dall'acqua in bottiglia sia  i  rifiuti
di imballaggio". 
Tra gli obiettivi dei presenti CAM  vi  e'  quello  di  facilitare  e
indirizzare in tale direzione  il  ruolo  degli  enti  concedenti  e,
affinche' tali indicazioni vadano a buon fine,  e'  necessario  porre
attenzione   alle   prescrizioni   che    incidono    sull'equilibrio
economico-finanziario, ivi inclusa  la  quantificazione  dell'importo
dei canoni. Si precisa a tal riguardo come, nel nuovo  sistema  delle
concessioni: i) sia divenuto obbligatorio effettuare una  preliminare
verifica di convenienza e fattibilita' della concessione  (art.  175,
comma secondo, del Codice) e ii)  prima  di  assegnare  il  punteggio
dell'offerta economica sia necessario verificare l'adeguatezza  e  la
sostenibilita' del piano economico e  finanziario  (art.  185,  comma
quinto del Codice). 
La  documentazione  di  gara  per  i  servizi  di   ristoro   tramite
l'installazione di distributori automatici  di  alimenti,  bevande  e
acqua, dovrebbe inoltre evitare di orientare  la  competizione  sulla
valorizzazione dei minori prezzi dei  prodotti  destinati  ad  essere
messi in vendita, ma ad altri elementi qualitativi,  con  particolare
riguardo a quelli rilevanti dal punto di vista ambientale e  sociale,
specialmente laddove il concessionario si trovi nelle  condizioni  di
dover essere competitivo, anche sotto il profilo economico, con altri
esercenti locali e con altri canali distributivi. A tale riguardo  si
evidenzia invece l'utilita' di favorire la diffusione di una politica
dei prezzi di vendita all'utenza volta alla promozione  di  abitudini
di consumo piu' responsabili dal punto  di  vista  ambientale,  anche
legate all'utilizzo di contenitori di proprieta' per  il  consumo  di
acqua e bevande, nonche' al cibo deperibile, prossimo alla scadenza e
ai prodotti certificati nell'ambito  della  sostenibilita'.  Cio'  e'
perseguibile attraverso un'allocazione dei margini  di  profitto  dei
prodotti posti in vendita appositamente ponderata. 
La stazione appaltante e' inoltre tenuta a prevedere che  le  offerte
possano essere formulate soltanto a seguito di una visita dei  luoghi
ove il servizio deve essere  reso  o  ove  i  lavori  debbono  essere
effettuati, o a seguito di consultazione sul posto dei  documenti  di
gara e relativi allegati ed e' tenuta a fornire, nella documentazione
di gara, le informazioni di dettaglio, tra cui eventualmente anche la
planimetria degli edifici e dei  locali,  compresa  l'ubicazione  dei
punti per allacciare i distributori ad  acqua,  ed  elettricita',  la
redditivita' stimata in base  al  flusso  stimato  dei  corrispettivi
pagati  dagli  utenti,  ed  altri  elementi  utili  a  consentire  la
formulazione  di  un'adeguata  offerta   tecnica   ed   economica   e
comprendere un equilibrio economico-finanziario. 
 
1.3 VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI E MEZZI DI PROVA 
Per agevolare l'attivita'  di  verifica  di  conformita'  ai  criteri
ambientali, sono previsti degli adempimenti,  i  cui  contenuti  sono
parte di una specifica "Relazione  CAM"  in  cui  sono  riportate  le
informazioni, i metodi e la documentazione necessaria  per  accertare
la conformita' ai criteri, siano essi  quelli  obbligatori  o  quelli
premianti eventualmente previsti dalla stazione appaltante. 
La stazione appaltante  verifica  il  rispetto  dei  criteri  durante
l'esecuzione  contrattuale  e  gli  impegni  assunti   dall'operatore
economico in sede di presentazione dell'offerta, collegando eventuali
inadempimenti a sanzioni ovvero, se del caso,  alla  risoluzione  del
contratto. 
Ogni richiamo a leggi,  regolamenti  e  norme  tecniche  presente  in
questo documento presuppone che nei documenti di gara  sia  fatto  il
giusto riferimento all'ultima versione  disponibile  delle  stesse  o
alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono  sostituite
ovvero che hanno integrato o modificato per  i  medesimi  fini,  alla
data di pubblicazione del bando di gara. 
Ai sensi dell'art. 87 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36 e relativo allegato II.8  ,  riguardo  a  "Rapporti  di  prova,
certificazioni delle qualita', mezzi di prova,  registro  online  dei
certificati e  costi  del  ciclo  vita",  laddove  vengano  richieste
verifiche  effettuate  da  un   "Organismo   di   valutazione   della
conformita'",  con  questa  dicitura  si  intende  un  organismo  che
effettua  attivita'  di  valutazione  della   conformita',   comprese
taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
firmatario  degli  accordi  internazionali  di  mutuo  riconoscimento
EA/IAF MLA.  Si  precisa  che  gli  Organismi  di  valutazione  della
conformita'  che  rilasciano  delle   certificazioni,   sono   quelli
accreditati a fronte delle norme  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000
ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065,  17021,  17024,
17029,  mentre  gli  Organismi  di  valutazione  di  conformita'  che
effettuano attivita' di ispezione  relativa  ai  requisiti  richiesti
sono quelli accreditati a fronte  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17020. Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti rapporti  di
prova ci si riferisce a  rapporti  rilasciati  da  laboratori,  anche
universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento  in
base alla norma UNI CEI EN  ISO/IEC  17025,  per  eseguire  le  prove
richiamate  nei  singoli  criteri  oppure  notificati  dal  Ministero
competente per l'attivita' di prova  in  riferimento  al  Regolamento
(UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi  e
modalita', riportate nella Circolare Prot.  CSLLPP  n.  983  in  data
28/01/2021. L'Ente Unico nazionale di  accreditamento  designato  dal
governo italiano e' Accredia. 
 
2 CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER   I   SERVIZI   DI   RISTORO   CON
  L'INSTALLAZIONE  E  LA  GESTIONE  DI  MACCHINE   DISTRIBUTRICI   DI
  ALIMENTI, BEVANDE ED ACQUA 
 
2.1 SPECIFICHE TECNICHE 
Indicazioni alla stazione appaltante 
I criteri contenuti in questo capitolo  sono  obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
 
2.1.1 Relazione CAM 
L'offerente elabora una Relazione  CAM  in  cui,  per  ogni  criterio
ambientale di cui al presente documento descrive le scelte adottate e
le verifiche di conformita', allegando la relativa documentazione. 
 
2.1.2 Distributori automatici di spremute 
Nei locali indicati nella documentazione di gara di  edifici  con  un
numero di utenti maggiore di 1000, e ove  non  diversamente  disposto
dall'ente concedente nella documentazione  di  gara  per  motivazioni
oggettive,  sono  installati  distributori  automatici  di  spremute.
L'erogazione del bicchiere monouso comporta il pagamento di un prezzo
o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre  al  prezzo  della
bevanda  qualora  il  distributore  sia  dotato  di  sensore  per  il
rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento  della
tazza riutilizzabile non verra' erogato il bicchiere  ne'  addebitato
l'importo. Tali sensori saranno installati solo nelle nuove macchine. 
 
Verifica: L'offerente, nella relazione CAM,  riporta  e  descrive  la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio. 
 
2.1.3 Distributori di acqua di rete 
Indicazioni alla stazione appaltante 
La stazione appaltante e' tenuta a distribuire acqua di rete  a  fini
potabili attraverso gare per la realizzazione  di  punti  di  accesso
alla rete idrica per l'erogazione diretta di acqua  di  rete  a  fini
potabili  e/o  attraverso  gare  per  l'installazione   di   macchine
distributrici di acqua trattata, tranne  nel  caso  in  cui  non  sia
possibile, per motivazioni tecniche, garantire l'erogazione di  acqua
di rete, in quanto l'acqua di rete non e' potabile o  e'  oggetto  di
ordinanze restrittive per motivi di sicurezza. 
La  scelta  del  sistema  di  pagamento  e'  rimessa  alla   stazione
appaltante stessa. 
Laddove gli edifici non siano gia' dotati di punti  per  l'erogazione
diretta di acqua di rete potabile, sono  installati  distributori  di
acqua di rete trattata. Tali apparecchiature, dotate  di  sistemi  di
trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del
Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25  e,  quando  installati
presso le mense, anche con il Regolamento (CE) n. 852/2004,  potranno
essere messe a disposizione tramite  il  pagamento  di  un  canone  a
carico della stazione appaltante oppure tramite  il  pagamento  della
consumazione da parte dell'utente. 
 
Verifica: L'offerente, nella relazione CAM,  riporta  e  descrive  la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio. 
 
2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde 
I distributori che erogano caffe' e bevande calde solubili, sono, ove
tecnicamente possibile, direttamente allacciati alla  rete  idrica  e
dotati di sistemi di trattamento dell'acqua  in  accordo  con  quanto
previsto dal citato Decreto del Ministero  della  Salute  7  febbraio
2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere  in
acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformita'  al
Regolamento (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004. 
I distributori hanno il macinacaffe' incorporato, per erogare  caffe'
espresso senza necessita' di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi
non consentano di installare distributori con tale specifica  tecnica
o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la  qualita'
del caffe' in chicchi, e' consentito l'uso dei monoporzionati. 
Il distributore prevede la doppia campana per consentire  di  offrire
due miscele diverse, a meno che, per esigenze di  spazio  o  per  gli
scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine
di minori dimensioni, prive di doppia campana. 
Il  distributore  non  eroga  automaticamente  zucchero  ma  consente
all'utente di  aggiungerlo  solo  impostando  un  apposito  selettore
tramite il quale la  quantita'  massima  di  zucchero  erogabile  per
ciascuna bevanda e' di quattro grammi. 
L'erogazione del bicchiere monouso comporta il pagamento di un prezzo
o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre  al  prezzo  della
bevanda  qualora  il  distributore  sia  dotato  di  sensore  per  il
rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento  della
tazza riutilizzabile non verra' erogato il bicchiere  ne'  addebitato
l'importo. Tali sensori saranno installati solo nelle nuove macchine. 
 
Verifica: L'offerente, nella relazione CAM,  riporta  e  descrive  la
documentazione utile alla verifica di conformita'  al  criterio,  per
esempio indica la denominazione o la ragione sociale  del  produttore
dell'apparecchio, il  codice  identificativo  e  le  relative  schede
tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti e' verificato in  sede  di
esecuzione contrattuale. In caso di assenza  dei  mezzi  di  verifica
sopra  riportati,  il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  si
riserva di far sottoporre a test uno o piu' articoli della fornitura,
con costi a carico dell'esecutore del servizio. A carico del medesimo
permane l'obbligo di sostituire le forniture che dovessero  risultare
difformi. 
 
2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti 
I nuovi distributori di prodotti solidi refrigerati appartengono alla
classe di efficienza energetica migliore disponibile  sul  mercato  o
nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo  il  Regolamento
Delegato (UE) 2019/2018 della Commissione  dell'11  marzo  2019,  che
integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  per  quanto  riguarda  l'etichettatura  energetica  degli
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. 
Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica
e' valutata secondo il  Protocollo  Industriale  EVA-EMP  3.1b,  fino
all'entrata in vigore dei Regolamenti delegati Comunitari o di  altri
analoghi Standard tecnici  disciplinanti  metodiche  per  rilevare  i
consumi energetici di tale categoria di macchine. 
I  nuovi  distributori  con  funzione  refrigerante  contengono   gas
refrigeranti con potenziale di GWP  inferiore  o  uguale  a  9  (4  a
decorrere dal primo gennaio 2026) e, ove reperibili  sul  mercato  di
riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali  anidride
carbonica (CO2), ammoniaca (NH3) e idrocarburi (HC). 
I  nuovi  forni  a  microonde  o  altre   apparecchiature   ricadenti
nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1369/2017, dotate
di etichettatura energetica, devono  appartenere  alla  piu'  elevata
classe di efficienza energetica disponibile sul mercato  o  a  quella
immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio. 
 
Verifica: L'offerente, nella Relazione CAM,  riporta  e  descrive  la
documentazione utile alla verifica di  conformita'  al  criterio.  La
Relazione  include  copia  dell'etichettatura  energetica  e   scheda
tecnica o altra documentazione tecnica da cui si  possa  evincere  la
conformita' alle caratteristiche ambientali previste dal criterio. In
fase di consegna, un'ulteriore verifica sara' eseguita attraverso  la
consultazione del database EPREL - Banca dati  europea  dei  prodotti
per                    l'etichettatura                     energetica
(https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdir
ectsalesfunction) per le apparecchiature distributrici di alimenti  e
bevande. 
In  relazione  ai  distributori   con   funzione   refrigerante,   la
conformita' riguardo al potenziale di  GWP  dei  gas  utilizzati,  e'
dimostrata tramite una nota tecnica o  altra  documentazione  tecnica
del fabbricante, che riporti il nome del gas refrigerante  utilizzato
con relativo GWP (allegati I e II del Regolamento  (UE)  n.  517/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16  aprile  2014  sui  gas
fluorurati a effetto serra  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
842/2006). In caso di utilizzo di una miscela di gas refrigeranti  e'
necessario  indicare  il  nome  dei  singoli  gas  refrigeranti,   la
composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole
sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata  secondo  quanto
indicato all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014. 
 
2.1.6 Imballaggi 
Le bottiglie e le vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti,
contengono almeno il 30% di PET riciclato. 
 
Verifica: L'offerente, fornisce la certificazione di prodotto  idonea
ad attestare l'utilizzo di  materiale  riciclato  per  la  produzione
delle stesse bottiglie e vaschette in PET (es. Plastica seconda vita,
ReMade in Italy). 
 
2.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Indicazioni alla stazione appaltante 
I criteri contenuti in questo capitolo  sono  obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
 
2.2.1 Relazione CAM 
L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni  criterio
ambientale di cui al presente documento descrive le scelte adottate e
le verifiche di conformita', allegando la relativa documentazione. 
 
2.2.2 Tipologie e caratteristiche ambientali  dei  prodotti  presenti
      all'interno dei distributori 
 
2.2.2.1 Bevande fredde 
L'acqua minerale in vendita e' imballata in formati di capacita'  non
inferiore ai 50 cl. e  proveniente,  per  quanto  possibile,  da  una
sorgente naturale della Regione ove si trova il luogo  di  vendita  o
comunque non piu' lontana di 300 km. 
Per le altre bevande (ad esempio, i nettari di  frutta,  te'  freddo,
bibite), almeno un prodotto e' privo di edulcoranti aggiunti, uno  ha
contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e uno e'
biologico (per i prodotti a base di frutta  tropicale,  il  prodotto,
oltre che biologico, puo' provenire da commercio equo e solidale,  in
possesso di specifica certificazione o logo  che  attesti  l'adesione
del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il  Fairtrade
Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade  Organization
(WFTO) o equivalenti). 
 
2.2.2.2 Bevande calde 
Nei distributori di caffe' a doppia campana, una delle due miscele di
caffe' e' biologica o proveniente da commercio equo  e  solidale,  in
possesso di specifica certificazione o logo  che  attesti  l'adesione
del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il
Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert),  il  World  Fair  Trade
Organization (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114. 
Dal primo di gennaio 2025 tutti  i  granulati  solubili,  incluse  le
preparazioni per le bevande a base di the' e a base di  cacao,  hanno
un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di  prodotto
(o altro edulcorante con equivalente potere dolcificante per 100 ml). 
 
2.2.2.3 Frutta e ortaggi 
Se presenti frutta ovvero ortaggi, questi sono freschi, di stagione e
di IV  Gamma,  provengono  da  coltivazioni  italiane  o  di  nazioni
europee, sono biologici per almeno il  30%,  nell'ambito  di  ciascun
quadrimestre. Tale percentuale puo' essere soddisfatta anche  facendo
riferimento al periodo di  somministrazione  (pertanto,  ad  esempio,
somministrando frutta ed eventuali ortaggi biologici ciclicamente per
un mese su quattro, o per 4,5 settimane su 18 etc.). 
La frutta tropicale e' biologica ovvero proveniente da commercio equo
e solidale, in  possesso  di  specifica  certificazione  o  logo  che
attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder  iniziative
quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World  Fair
Trade Organization (WFTO) o equivalenti. 
Nelle macchine  distributrici  automatiche  refrigerate  e'  messa  a
disposizione anche frutta imballata priva di zuccheri  aggiunti  (es.
frutta essiccata e denocciolata, macedonie di frutta etc.)  e  frutta
secca proveniente da  coltivazioni  italiane  o  da  coltivazioni  di
nazioni europee. 
Le macedonie di frutta, le preparazioni di ortaggi e, in  conformita'
alle prescrizioni HACCP, la  frutta  e  gli  ortaggi  quando  possono
essere consumati anche senza previa mondatura, sono imballati in  PET
riciclato per almeno il 30% ovvero R-PET. 
 
2.2.2.4 Insalate 
Se presenti insalate, queste sono realizzate  con  prodotti  orticoli
ovvero cereali ed almeno  una  linea  prevede  ingredienti  biologici
ovvero cereali integrali. 
 
2.2.2.5 Panini e prodotti da forno artigianali 
Indicazioni alla stazione appaltante 
Questo   tipo   di   servizio   richiede   la   presenza   quotidiana
dell'operatore sulla macchina. Pertanto, si puo' richiedere solo  per
una utenza minima di 500 persone. 
Se presenti panini, questi sono freschi e realizzati con  pane  privo
di grassi e di conservanti. 
Il pane e, se presenti, altri prodotti da forno quali pane,  focacce,
pizzette e similari, sono realizzati con le  seguenti  farine  o  una
combinazione di esse: farine di grano 0, 1, 2 e  integrali  di  grano
duro, cereali misti, farro, segale. 
Almeno una linea di prodotti su tre e' costituita da panini biologici
o con i principali ingredienti biologici (ad esempio la farina). 
 
2.2.2.6 Prodotti esotici 
Se presenti prodotti esotici (ad esempio, cacao, cioccolata,  ananas,
banane, zucchero di  canna  grezzo),  questi  sono  biologici  ovvero
provenienti da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di
certificazione riconosciuto  o  di  una  multistakeholder  iniziative
quale il Fairtrade  Labelling  Organizations,  il  World  Fair  Trade
Organization  o  equivalenti  oppure  sono   in   possesso   di   una
certificazione  riconosciuta  dalla  Commissione   Europea   che   ne
garantisca la sostenibilita' ambientale,  inclusa  l'origine  non  da
terreni ad alta biodiversita' e ad elevate scorte di carbonio,  cosi'
come definiti dall'art. 29 della Direttiva (UE) n.  2018/2001  (1)  ,
riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di  una
certificazione che garantisca la tracciabilita' dei prodotti  secondo
lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile. 
 
2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini 
Se presenti formaggi ovvero latticini, e' messa a disposizione almeno
una linea di prodotti biologici o a marchio di  qualita'  DOP  o  "di
montagna" in conformita'  al  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e  al
Regolamento (UE) n. 665/2014. 
 
2.2.2.8 Merende (snack) salate 
I grassi utilizzati per tali prodotti,  se  presenti  possono  essere
olio extravergine di oliva o di girasole. 
Nella gamma di prodotti presente in ciascun distributore  di  merende
salate, almeno una linea di prodotti su tre e' biologica. 
Almeno una linea di prodotti su tre e' a basso o bassissimo contenuto
di sodio (0,12 g o 0,04 g di sodio, per 100 g o 100 ml  o  un  valore
equivalente  di  sale),  avendo  riguardo  ai  limiti  previsti   dal
Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni  nutrizionali
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. 
Almeno una linea di prodotti su tre e' a basso contenuto di grassi  o
senza grassi, avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE)
n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali  e  sulla  salute
fornite sui prodotti alimentari. 
 
2.2.2.9 Merende (snack) dolci 
Nella gamma di  prodotti  dolci  presente  in  ciascun  distributore,
almeno una linea di prodotti su tre e' biologica. 
La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun  distributore  include
anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri,  vale  a
dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto (ai sensi
del  Regolamento  1924/2006)  e  una  linea  di  prodotto  a  ridotto
contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni  100
grammi di prodotto. Tali  caratteristiche  sono  ben  visibili  sulla
confezione. 
I grassi consentiti  sono  olio  extravergine  di  oliva  o  olio  di
girasole o burro. 
Le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione  di
cacao almeno pari al 50%. Il cacao e' biologico ovvero proveniente da
commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione  o
logo  che  attesti  l'adesione  del  produttore  ad  una   iniziativa
multistakeholder   iniziative   quali    il    Fairtrade    Labelling
Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO). 
 
2.2.2.10 Uova 
Indicazioni alla stazione appaltante 
Per ridurre gli impatti ambientali dovuti al sistema  di  allevamento
delle galline, sarebbe auspicabile approvvigionarsi solo di  prodotti
con uova biologiche o da allevamento all'aperto (categoria 1) e  solo
secondariamente da allevamento a terra in capannoni (categoria 2). 
Le uova utilizzate all'interno delle pietanze,  sono  biologiche,  di
categoria 1 o di categoria 2. 
 
Verifica: L'offerente, nella relazione CAM, riporta i  dati  relativi
alla categoria delle uova utilizzate nei prodotti forniti. 
 
2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio 
Sono messi a disposizione prodotti privi di glutine e prodotti  privi
di lattosio. 
Le  informazioni  sono  segnalate  con   apposita   etichetta/marchio
distintivo oppure consultabili  sul  sito  internet  dell'impresa  di
gestione del distributore automatico con indicazione  sulla  macchina
di QR-code o indirizzo Internet, per facilitare la corretta selezione
degli alimenti piu' appropriati per l'utenza. 
Verifica: L'offerente, nella relazione CAM,  riporta  e  descrive  la
documentazione utile alla verifica di conformita' al  criterio  2.2.2
"Tipologie  e  caratteristiche  ambientali  dei   prodotti   presenti
all'interno dei distributori". 
 
2.2.3 Raccolta degli imballaggi 
Indicazioni alla stazione appaltante 
Si  richiama  qui  il  rispetto  di  quanto  previsto  dai  CAM   per
l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici (approvato con DM  51
del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021), in  cui  la
clausola contrattuale sub C,  c)  n.6  sulla  gestione  dei  rifiuti,
prevede che i rifiuti urbani prodotti  nell'edificio,  devono  essere
conferiti secondo le modalita' di conferimento stabilite  dal  Comune
della struttura servita o, nel caso di trasporto su  ferrovia  o  via
mare e assimilati, secondo le modalita'  di  raccolta  stabilite  dal
Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti". 
Per consentire, quindi, un corretto recupero dei  diversi  materiali,
e' opportuno che  gli  enti  prevedano  la  collocazione,  presso  le
macchine distributrici di alimenti e bevande, di contenitori  per  la
raccolta  differenziata  con  caratteristiche  conformi  alla   norma
tecnica UNI 11686 "Waste  Visual  Elements",  con  istruzioni  chiare
riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di
prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e  delle  istruzioni
sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti impartite a livello
territoriale. 
La stazione appaltante dovrebbe anche fare  le  opportune  scelte  in
relazione  ai  diversi  materiali  usati  durante  l'esecuzione   del
servizio per aumentare e migliorare  la  raccolta  differenziata.  Ad
esempio, se per i distributori vengono usati i  bicchieri  di  carta,
deve essere collocato un contenitore per la carta e cosi' via  per  i
diversi materiali usati per gli imballaggi dei prodotti presenti  nel
distributore. Il mescolatore potra' essere in plastica biodegradabile
e compostabile o in legno e  quindi  va  previsto  il  corrispondente
contenitore. Per altri imballaggi in plastica tradizionale, prevedere
appositi contenitori. Deve  quindi  essere  fatta  opportuna  analisi
della situazione per razionalizzare la presenza  dei  contenitori  in
relazione ai  prodotti  e  imballaggi  presenti  nei  distributori  e
rendere la raccolta piu' semplice e coerente con i rifiuti  realmente
producibili nell'ambito del servizio di ristoro. 
A  tutto  questo  si  puo'  aggiungere   un   sistema   di   raccolta
monomateriale  organizzato  dal  fornitore  del  servizio  che   puo'
riguardare alcune precise tipologie di imballaggio. 
Al momento e' noto il sistema RiVending  per  gli  imballaggi  in  PS
(bicchierini in plastica)  e  PET  (bottiglie  in  plastica),  ma  si
richiede alla stazione appaltante  di  indagare  la  possibilita'  di
adottare sistemi simili anche per altre tipologie  di  materiale,  al
fine di destinare in modo certo la raccolta al recupero monomateriale
di qualita'. 
La fattibilita' di tali sistemi di raccolta deve  essere  promossa  e
valutata insieme agli enti preposti per la raccolta dei rifiuti e  ai
consorzi competenti. Nel caso che la stazione appaltante  verificasse
l'impossibilita' di attivare tali sistemi di raccolta  monomateriale,
tale criterio non va utilizzato o va utilizzato solo per i  materiali
per i quali tali sistemi sono attivabili. 
E', quindi, particolarmente  importante  applicare  opportunamente  e
coerentemente i criteri di cui ai CAM per l'affidamento  dei  servizi
di pulizia di edifici e i presenti CAM per l'affidamento dei  servizi
di ristoro, affinche' la raccolta  e  la  corretta  destinazione  dei
rifiuti prodotti sia  la  massina  possibile,  distinguendo  tra  gli
adempimenti a carico dei differenti gestori dei due servizi. 
 
E' applicato un sistema di raccolta,  preferibilmente  monomateriale,
per il miglior recupero e riciclo dei  seguenti  imballaggi,  qualora
presenti: 
1. bicchieri in PS (polistirene)  e  bottiglie  in  PET  (polietilene
tereftalato), da conferire negli appositi contenitori o, se  attivata
una modalita' di raccolta  monomateriale,  nei  contenitori  messi  a
disposizione dal gestore del servizio; 
2. imballaggi compostabili da conferire nei contenitori monomateriale
della raccolta dei rifiuti organici; 
3. imballaggi in carta; 
4. imballaggi in alluminio, da conferire nei contenitori dedicati  in
funzione del modello di raccolta esistente a livello locale. 
 
Verifica: L'offerente riporta, nella Relazione CAM, la documentazione
utile  alla  verifica  di  conformita'  al  criterio  e  descrive  le
modalita' del servizio per quanto di sua competenza. 
 
2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari 
Sono adottate apposite misure per prevenire gli  sprechi  alimentari.
In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del  trend  di  consumo
che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita,  i  prodotti,  sulla
base di un progetto da condividere con il  direttore  dell'esecuzione
del contratto, sono donati entro la scadenza della "Shelf-life" ossia
il "termine minimo di conservazione del prodotto"  ad  organizzazioni
non lucrative  di  utilita'  sociale,  ovvero  ai  soggetti  indicati
nell'art. 13 della Legge 19 agosto 2016, n.  166  che  effettuano,  a
fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari ed
e' gestito in modo tale da evitare lo sviluppo  e  la  contaminazione
microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica  con
le soluzioni piu' appropriate al contesto locale, quali  ad  esempio,
il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni,
banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i  trasporti  a
pieno carico, etc. 
 
Verifica:  Il  concessionario  dovra'  dimostrare   al   responsabile
dell'esecuzione del contratto le modalita' di gestione dell'invenduto
attraverso accordi  con  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato  anche
sulla  base  delle  informazioni  ricevute  dall'organizzazione   non
lucrativa di utilita' sociale scelta per la donazione. 
 
2.2.5 Manutenzione delle  apparecchiature  e  riduzione  dei  consumi
      energetici 
Entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale e,  successivamente,  a
cadenza annuale, e' trasmesso  al  responsabile  dell'esecuzione  del
contratto il calendario delle specifiche attivita' di manutenzione  e
pulizia  programmate  sulle  apparecchiature  installate  e   gestite
nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia  delle
serpentine dei  condensatori;  il  settaggio  delle  temperature;  la
sostituzione dei filtri delle apparecchiature  microfiltranti  etc.),
coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni
per l'uso e la manutenzione del fabbricante. 
Le operazioni di  pulizia  devono  essere  opportunamente  concordate
tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti. 
I manuali tecnici di istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione  del
fabbricante sono trasmessi unitamente alla comunicazione della  prima
programmazione delle attivita' di manutenzione. In un  registro  sono
annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite
che deve essere esibito su richiesta del responsabile dell'esecuzione
del  contratto  o  di  altro  responsabile  indicato  dalla  stazione
appaltante,  al  fine  di  monitorare  l'effettiva  esecuzione  delle
attivita' manutentive  e  di  pulizia  nelle  giornate  indicate  nel
programma, su base campionaria. 
Le  attivita'   manutentive   delle   "case   dell'acqua"   e   delle
apparecchiature distributrici di acqua  di  rete  trattata  (esempio,
microfiltrata), vengono eseguite anche tenendo  conto  del  Piano  di
sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al  punto  d'uso
specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea  guida
di pari oggetto, redatta per conto delle principali  Associazioni  di
categoria settoriali (2) e del Manuale di  corretta  prassi  igienica
per la Distribuzione di acqua Affinata,  Refrigerata  e/o  Gasata  da
Unita' Distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da
AQUA ITALIA e UTILITALIA, validato dall'ISS  e  dal  Ministero  della
Salute. 
Per la manutenzione dei distributori automatici si fa riferimento  al
Manuale di corretta prassi igienica per la  distribuzione  automatica
di  alimenti  e  bevande  di  CONFIDA,  edizione  2018  validato  dal
Ministero della Salute sulla base del Regolamento  (CE)  n.  852/2004
del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti  alimentari.  A  maggiore
tutela del servizio verso  i  consumatori,  il  gestore  si  dota  di
certificazione "TQS Vending". 
Le bevande fredde erogate tramite distributori automatici  allacciati
alla rete idrica sono sottoposte ad analisi batteriologiche almeno  a
cadenza semestrale a carico del concessionario. L'acqua  trattata  e'
sottoposta alle analisi  previste  nel  citato  Manuale  di  corretta
prassi igienica, a  cadenza  almeno  annuale.  I  risultati  di  tali
analisi sono inviati al direttore  dell'esecuzione  del  contratto  e
resi disponibili all'utenza. In una apposita segnaletica e' riportata
la data delle manutenzioni effettuate. 
Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale e' altresi' inviato
al direttore dell'esecuzione del contratto un "Piano per la riduzione
dei consumi energetici", che indichi, sulla  base  della  rilevazione
delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di  prodotti
presenti in ciascun distributore, le modalita' operative da impostare
(ad esempio la modalita' stand-by tenendo conto delle fasce reali  di
utilizzo delle macchine,  le  temperature  specifiche  per  categoria
alimentari)  in   ciascun   distributore   al   fine   di   garantire
contestualmente la riduzione dei consumi  energetici  e  le  adeguate
condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il  gestore
applica le misure previste dal piano. 
 
Verifica:   presentazione   del   calendario   delle   attivita'   di
manutenzione e pulizia programmate, del piano per  la  riduzione  dei
consumi  energetici  e  dei  monitoraggi   eseguiti.   Il   Direttore
dell'esecuzione del contratto controlla l'esecuzione delle  attivita'
manutentive e di pulizia programmate e dei  monitoraggi  sui  consumi
energetici con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e  si
riserva di prendere visione del registro delle attivita' di pulizia e
manutenzione. Certificazione TQS Vending rilasciata da  un  organismo
di valutazione della conformita'. 
 
2.2.6 Comunicazione 
L'esecutore del servizio: 
   - fornisce indicazioni per l'utenza sui  materiali  con  cui  sono
     realizzati gli imballaggi, nonche' i mescolatori e le posate per
     il  consumo  dei  prodotti  presenti   nel   distributore,   per
     consentire  un  corretto   conferimento   nel   contenitore   di
     destinazione; 
   - in ciascuna apparecchiatura  collegata  alla  rete  idrica,  ivi
     incluso nei distributori automatici di spremute, fornisce idoneo
     avviso  all'utenza  del  fatto  che  la   medesima   non   eroga
     automaticamente  il  bicchiere  monouso  se  si   inserisce   un
     bicchiere o tazza riutilizzabile e comunica che questa misura ed
     il prezzo applicato al bicchiere monouso, sono previsti ai  fini
     della prevenzione dei rifiuti nonche' degli  impatti  ambientali
     connessi alla produzione e al trasporto dei prodotti monouso; 
   - elenca i principali criteri ambientali (o sociali) applicati che
     derivano  dall'attuazione  delle  specifiche   tecniche,   delle
     clausole contrattuali ed eventualmente dei criteri premianti dei
     CAM; 
   - rende evidente ai consumatori le  caratteristiche  dei  prodotti
     destinati ai soggetti con  diverse  fattispecie  di  restrizioni
     dietetiche; 
   - rende  riconoscibili  da  parte  del  consumatore   i   prodotti
     biologici, cosi' come quelli provenienti dal  commercio  equo  e
     solidale, anche, ad  esempio,  collocandoli  in  spazi  dedicati
     segnalati nel distributore; 
   - in caso di servizio reso con macchine collegate alla rete idrica
     per  l'erogazione  di  bevande,  nettari  di  frutta  e/o  acqua
     trattata: rende disponibile direttamente  sugli  erogatori  (per
     esempio,  con  l'apposizione  di  infografiche  con  QR  code  o
     cartellino  di  manutenzione)  le  informazioni  relative   alla
     qualita' dell'acqua e alla frequenza e risultati  delle  analisi
     effettuate come descritto al criterio 2.2.5 "Manutenzione  delle
     apparecchiature e riduzione dei consumi energetici"; 
   - espone le informazioni relative ai prodotti con minor  contenuto
     di     zucchero,     sodio,     grassi     anche     all'esterno
     dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli
     alimenti piu' appropriati per l'utenza. 
I contenuti, modalita' e tipologie della comunicazione sono condivisi
e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto. 
 
Verifica: L'offerente presenta una Relazione CAM  in  cui  riporta  e
descrive la documentazione utile  alla  verifica  di  conformita'  ai
punti sopra descritti. 
 
2.3 CRITERI PREMIANTI 
Indicazioni alla stazione appaltante 
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto  qualita'
prezzo   ai   fini   dell'aggiudicazione   dell'appalto,   tiene   in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  57  comma  2  del   decreto
legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  assegnandovi  una  significativa
quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti
criteri  premianti  utilizzare  dipende  da  vari  fattori  quali  le
priorita' stabilite  dalla  stazione  appaltante  stessa,  il  valore
dell'appalto e i risultati attesi. 
 
2.3.1 Riduzione degli imballaggi 
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore  economico
che si impegna a mettere a disposizione  acqua  e  bevande  prive  di
imballaggi, attraverso  l'installazione  di  distributori  automatici
allacciati alla rete idrica. Tali macchine  dispongono  di  soluzioni
tecnologiche per garantire la sicurezza in merito alla contaminazione
da microrganismi anche al  punto  di  erogazione.  Le  operazioni  di
pulizia  dovranno  avvenire  con  una   frequenza   idonea   rispetto
all'obiettivo di favorirne l'utilizzo da parte dell'utenza. 
 
Verifica: L'offerente presenta una relazione CAM  in  cui  riporta  e
descrive la documentazione utile  alla  verifica  di  conformita'  ai
criteri per i distributori, per esempio indica la denominazione o  la
ragione  sociale   del   produttore   dell'apparecchio,   il   codice
identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto di tutti  i
requisiti e' verificato in sede di esecuzione contrattuale.  In  caso
di assenza dei  mezzi  di  verifica  sopra  riportati,  il  direttore
dell'esecuzione del contratto si riserva di far sottoporre a test uno
o piu' articoli della fornitura, con costi  a  carico  dell'esecutore
del servizio. A carico del medesimo permane l'obbligo  di  sostituire
le forniture che dovessero risultare difformi. 
 
2.3.2 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici 
 
Indicazioni alla stazione appaltante 
 
I prodotti agricoli e alimentari  biologici  a  "chilometro  zero"  e
"filiera corta" sono i prodotti agricoli e  alimentari  biologici  in
possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1, lett. a) e lett.
b) della legge 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la  valorizzazione  e
la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero  e
di quelli provenienti da filiera corta": 
a) prodotti agricoli e  alimentari  a  chilometro  zero:  i  prodotti
dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di  cui
all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i
prodotti alimentari di cui all'articolo 2  del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia
prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a  una
distanza non superiore  a  70  chilometri  di  raggio  dal  luogo  di
vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del  luogo  di
vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione  di  cui
al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  come  sostituito
dall'articolo 6 della presente legge,  e  i  prodotti  freschi  della
pesca  in  mare  e  della  pesca  nelle  acque  interne  e  lagunari,
provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non  superiore  a
70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo  di  consumo
del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato  comma
1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto  legislativo  n.  50
del 2016, catturati  da  imbarcazioni  iscritte  nei  registri  degli
uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di
sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle  licenze
di pesca tenuti presso le province competenti; 
b) prodotti agricoli e alimentari nazionali  provenienti  da  filiera
corta: i prodotti la cui filiera  produttiva  risulti  caratterizzata
dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un  solo
intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme
di aggregazione, e il consumatore finale. Le  cooperative  e  i  loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18
maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari. 
 
2.3.2.1 Sub criterio "filiera corta 
E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante  all'offerente  che
dimostri  il  proprio  impegno  a  fornire  esclusivamente   prodotti
biologici da "filiera  corta"  per  almeno  una  delle  categorie  di
prodotti elencate nel capitolo  2.2.2  "Tipologie  e  caratteristiche
ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori". 
Il punteggio e'  attribuito  in  proporzione  al  maggior  numero  di
categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti. 
Per quanto riguarda i prodotti realizzati con piu' ingredienti, si fa
riferimento  all'ingrediente,  vale  a  dire  la   materia   agricola
primaria, piu' rappresentativo in termini di peso. 
 
2.3.2.2 Sub criterio "chilometro zero" 
E' attribuito un punteggio tecnico  premiante  ulteriore  o  comunque
maggiore rispetto al subcriterio "filiera  corta"  all'offerente  che
dimostri  il  proprio  impegno  a  fornire  esclusivamente   prodotti
biologici da chilometro  zero  per  almeno  una  delle  categorie  di
prodotti elencate nel capitolo  2.2.2  "Tipologie  e  caratteristiche
ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori".. 
Il punteggio e'  attribuito  in  proporzione  al  maggior  numero  di
categorie di prodotti biologici da km 0 offerti. 
Per quanto riguarda i prodotti realizzati con piu' ingredienti, si fa
riferimento  all'ingrediente,  vale  a  dire  la   materia   agricola
primaria, piu' rappresentativo in termini di peso. 
 
Verifica:  l'offerente  presenta  una  dichiarazione  di  impegno  al
rispetto  del  criterio  che  riporti  le  informazioni  idonee  alla
verifica del rispetto del criterio, insieme all'elenco  dei  prodotti
certificati biologici forniti. 
La conformita' a tali requisiti e' verificata in sede  di  esecuzione
contrattuale  sia  sulla  base  delle  fatture  o  dei  documenti  di
trasporto, sia  con  eventuali  sopralluoghi  in  situ.  In  sede  di
esecuzione del contratto sono richieste le fatture o i  documenti  di
trasporto. 
 
2.3.3 Misure di gestione etica ed ambientale 
 
2.3.3.1 Adozione di misure di gestione ambientale 
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore  economico
in possesso della registrazione EMAS o della  certificazione  UNI  EN
ISO 14001, in corso di validita'. 
 
Verifica: certificazioni con il numero di registrazione in  corso  di
validita' o il numero di registrazione EMAS, con impegno a fornire la
dichiarazione ambientale, ove richiesta. 
 
2.3.3.2 Adozione di specifiche misure per  la  gestione  responsabile
        dal punto di vista etico e ambientale del servizio 
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore  economico
che: 
   a. Almeno su una quota parte delle proprie referenze, dimostra  di
      attuare una "dovuta diligenza" per la  verifica  dei  contratti
      collettivi nazionali (e, ove previsti, provinciali di settore),
      cosi' come riportato nel  criterio  premiante  dei  CAM  per  i
      servizi di ristorazione collettiva  adottati  con  Decreto  del
      Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e  del  mare
      10 marzo  2020,  sub  D,  lett.  c)  punto  6  "Verifica  delle
      condizioni  di   lavoro   lungo   le   catene   di   fornitura"
      (attribuzione di punteggio un "X"); 
   b. Si impegna, nell'ambito di un progetto di durata triennale,  ad
      attivare iniziative,  attraverso  il  coinvolgimento  di  enti,
      societa' o personale specializzato  e  i  propri  subfornitori,
      volte a far  si'  che  nei  prodotti  di  origine  animale  sia
      promosso l'ottenimento della certificazione relativa al Sistema
      di Qualita' Nazionale del benessere animale. La  sottoscrizione
      di  tale  sub-criterio  include  anche  l'impegno   a   bandire
      l'utilizzo  di  prodotti  di  origine  animale  provenienti   o
      realizzati con alimenti provenienti da allevamenti in cui  sono
      emerse   e    documentate    scarse    condizioni    igieniche,
      maltrattamenti  o  altre  pratiche  dannose  per  gli   animali
      (attribuzione di un punteggio "Y"); 
A cadenza  semestrale  e'  presentato  un  report  che  dettaglia  le
attivita' svolte, descrive e documenta, con i mezzi  appropriati,  le
caratteristiche degli  allevamenti  in  riferimento  alle  condizioni
degli animali rilevanti rispetto  ai  requisiti  dello  standard  del
CReNBA del Centro di Referenza Nazionale  per  il  Benessere  Animale
degli allevamenti e descrive e comprova, con immagini ex ante  ed  ex
post, i miglioramenti conseguiti in base alle attivita' effettuate. 
 
Verifica: lett.  a)  analoga  alla  verifica  riportata  nei  Criteri
Ambientali Minimi  per  l'affidamento  dei  servizi  di  ristorazione
collettiva. Lett. b) presentare un progetto ove sono indicati l'ente,
la societa' o il professionista esperto  delle  misure  di  benessere
animale coinvolto, i prodotti che saranno offerti  e  su  cui  verra'
condotta l'attivita' (denominazione commerciale del produttore e tipo
di prodotto),  le  relative  modalita'  attuative.  Il  punteggio  e'
attribuito in base al  grado  di  affidabilita'  dello  stesso,  alle
competenze dei soggetti deputati  alla  promozione  delle  misure  di
benessere animale coinvolti, e al fatto che sono allegati i contratti
preliminari  con  i  subfornitori  in  cui  risulti  sottoscritta  la
relativa  disponibilita'  a  prendere  parte   a   tale   iniziativa,
attestando il relativo impegno a  consentire  la  tracciabilita'  dei
relativi sub-fornitori. 
 
2.3.4 Flotta dei veicoli utilizzati 
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore  economico
che,  per  la  consegna  dei  prodotti  e  per  gli   interventi   di
manutenzione, si impegna a utilizzare veicoli elettrici. 
 
Verifica: L'offerente, nella relazione CAM,  riporta  e  descrive  la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio. 
 
2.3.5 Report di sostenibilita' 
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore  economico
che abbia redatto un report di  sostenibilita'  coerente  con  i  GRI
Standards negli ultimi due anni. 
 
Verifica: la Stazione Appaltante richiede al Concessionario il report
di sostenibilita' aziendale  che  deve  essere  coerente  con  i  GRI
Standards. 
 
3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA  GESTIONE  DEL  PUNTO  DI  RISTORO
  (SERVIZIO BAR) 
 
3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Indicazioni alla stazione appaltante 
I criteri contenuti in questo capitolo  sono  obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
 
3.1.1 Relazione CAM 
L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni  criterio
ambientale di cui al presente documento descrive le scelte adottate e
le verifiche di conformita', allegando la relativa documentazione. 
 
3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi 
I prodotti in vendita sugli scaffali sono  conformi  ai  criteri  del
capitolo 2.2 "CLAUSOLE CONTRATTUALI". 
Il concessionario segue tali ulteriori indicazioni: 
 
Sacchi (buste): 
   - sacchi riutilizzabili in carta ovvero con contenuto di materiale
     riciclato pari almeno al 50% in peso; 
   - sacchi riutilizzabili in plastica  tradizionale  o  in  plastica
     biodegradabile  e  compostabile  conformi  alle  caratteristiche
     definite rispettivamente  dall'articolo  226-bis,  comma  1  del
     d.lgs. 152/2006 e dall'articolo  226-ter,  comma  2  del  d.lgs.
     152/2006. 
 
Nel caso in cui nel punto ristoro siano somministrati primi,  secondi
piatti, insalate miste, contorni, i requisiti da  rispettare  sono  i
seguenti: 
 
Preparazioni presenti nel  menu':  ogni  giorno  e'  presente  almeno
l'offerta di una categoria di prodotti  alimentari  biologica  o  una
preparazione costituita dal principale ingrediente biologico  fra  le
seguenti  categorie  di  prodotti  alimentari:  pasta;  riso;   altri
cereali; carne; formaggi o latticini; legumi; ortaggi,  frutta.  Ogni
giorno deve essere presente un piatto con cereali integrali, il  pane
integrale ed almeno un piatto unico vegetariano che includa  proteine
vegetali. 
 
Acqua per il consumo dei pasti nel punto ristoro: Per il consumo  dei
pasti nel punto ristoro, e' offerta anche acqua di rete, fatto  salvo
il  caso  in  cui  le  caratteristiche  chimiche  e   fisico-chimiche
dell'acqua non siano conformi al decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31. 
Se l'acqua fosse microfiltrata, le apparecchiature  sono  gestite  in
conformita' del Decreto del Ministero della Salute 7  febbraio  2012,
n. 25 e del Regolamento (CE) n. 852/2004. 
 
Verifica: Il rispetto del requisito e' verificato in situ e  su  base
documentale, attraverso la documentazione pertinente, che deve essere
prontamente trasmessa su apposita richiesta. 
 
3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti 
Per il consumo dei pasti, acqua e bevande sono utilizzate  stoviglie,
bicchieri,  tazzine,  tazze  e  posate  riutilizzabili,  fatta  salva
diversa indicazione normativa. 
Non sono presenti confezioni monodose  per  i  condimenti  e  per  lo
zucchero, fatta salva diversa indicazione normativa. 
Per la vendita di prodotti freschi, delle bevande, e dei cibi  cotti,
e'  possibile  l'uso  di  contenitori  riutilizzabili  di  proprieta'
dell'utente,  che  potranno  essere  rifiutati  dal  commerciante  se
sporchi o non idonei. 
Una o piu' tipologie di bevande offerte al banco sono alla spina. 
Nel locale  del  punto  ristoro  sono  presenti  contenitori  per  la
raccolta dei rifiuti prodotti per consentire  il  conferimento  delle
diverse frazioni coerentemente con il sistema di raccolta stabilito a
livello territoriale. Su tali contenitori vi sono chiare  indicazioni
per consentire il conferimento corretto  delle  diverse  frazioni  di
rifiuti. 
 
3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari 
Sono adottate apposite misure per prevenire gli  sprechi  alimentari.
Ai prodotti prossimi alla scadenza e al cibo invenduto  e'  applicato
uno sconto e/o si attivano collaborazioni con  realta'  dedicate  (ad
esempio nell'ambito dell'iniziativa "to good to go") e/o, sulla  base
di un progetto da condividere con il  direttore  dell'esecuzione  del
contratto, tali prodotti e le eccedenze alimentari sono donate  entro
la scadenza della "Shelf-life" ossia  entro  il  "termine  minimo  di
conservazione  del  prodotto"  ad  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale, ovvero ai  soggetti  indicati  nell'art.  13  della
legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini  di  beneficenza,
distribuzione gratuita di prodotti alimentari. Gli avanzi  deperibili
sono gestiti in modo tale da evitare lo sviluppo e la  contaminazione
microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica,  se
prevista, con le soluzioni piu' appropriate al contesto locale, quali
ad esempio, il recupero delle eccedenze  da  parte  di  associazioni,
organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze,
i trasporti a pieno carico, ove possibile etc. 
Per prevenire gli sprechi alimentari,  laddove  negli  esercizi  sono
preparati anche dei pasti, sono consentite le mezze porzioni  e  sono
messi a disposizione dell'utenza, family o doggy bag e, a  pagamento,
anche riutilizzabili per il recupero  degli  avanzi.  Sono  accettati
altresi', allo stesso scopo, contenitori per l'asporto riutilizzabili
di proprieta' dell'utenza, fatto salvo inidonee condizioni di  igiene
o inidoneita' dei contenitori stessi. 
 
Verifica: Il rispetto del requisito e' verificato in situ e  su  base
documentale. Il concessionario descrive  in  un  rapporto  semestrale
come ha attuato  tale  criterio  e,  almeno  in  via  approssimativa,
riporta le tipologie di alimenti donati e le relative quantita'. 
 
3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio delle
      stoviglie e dei contenitori riutilizzabili 
Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei  lavaggi
in lavastoviglie sono usati detergenti con  l'etichetta  di  qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali  equivalenti  o,
nel caso di pulizia straordinaria delle superfici dure, conformi alle
specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi  per  i  detergenti
per le pulizie periodiche e straordinarie, muniti dei mezzi di  prova
ivi previsti. 
 
Verifica: Il rispetto del requisito e' verificato in situ e  su  base
documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare o  a  mostrare
la   documentazione   probatoria   su   richiesta    del    direttore
dell'esecuzione del contratto, tra cui i rapporti di  prova  previsti
nel CAM dei detergenti per le  pulizie  periodiche  e  straordinarie,
oltre che le fatture e/o i documenti di trasporto. 
 
3.1.6 Efficienza energetica 
Nel caso in  cui  sia  necessario  acquistare  nuove  attrezzature  e
prodotti connessi all'uso di energia, inclusi, ad  esempio,  i  corpi
illuminanti, che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1369/2017, dotati pertanto di etichettatura  energetica,  gli
stessi devono appartenere alla  piu'  elevata  classe  di  efficienza
energetica  disponibile  sul  mercato  o  a   quella   immediatamente
inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio. 
I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono  nel  campo
di  applicazione  dei  Regolamenti   delegati   (UE)   n.   1094/2015
sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non
possono inoltre contenere gas  refrigeranti  con  potenziale  di  GWP
maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere  dal  1°  gennaio  2025)  e,  se
reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas  naturali
non brevettati. 
Le   lavastoviglie   professionali   devono   avere    le    seguenti
caratteristiche tecniche: 
   - sistemi di recupero di calore o, in  alternativa,  capacita'  di
     uso diretto di acqua calda di rete; 
   - "doppia parete"; 
   - possibilita' di effettuare prelavaggi integrati. 
 
Verifica: Il concessionario comunica al Direttore dell'esecuzione del
contratto l'acquisto effettuato e ad invia le schede tecniche o altra
documentazione tecnica  dalle  quali  si  evincano  l'identificazione
dell'attrezzatura (numero di serie), l'appartenenza  alla  classe  di
efficienza energetica richiesta, nonche' le ulteriori caratteristiche
tecniche ed ambientali previste dal criterio. 
 
3.1.7 Riduttori del flusso idrico 
Il concessionario installa, ove non gia' presenti, dei riduttori  del
flusso idrico, anche nei servizi igienici di pertinenza. 
 
3.1.8 Arredi per punti ristoro 
Nel caso in cui  fosse  previsto  l'allestimento  di  locali  interni
destinati al consumo dei pasti, o nel caso di sostituzione di  arredi
in corso di esecuzione del contatto, questi sono arredi preparati per
il riutilizzo o sono prodotti usati o ricondizionati. In tal caso  e'
necessario fornire evidenza della  conformita'  alle  norme  tecniche
concernenti le caratteristiche prestazionali e la sicurezza. Nel caso
di acquisto di arredi nuovi, di  prima  immissione  in  commercio,  i
prodotti devono essere conformi alle specifiche tecniche dei  Criteri
Ambientali Minimi per le forniture di  arredi  per  interni  vigenti,
adottati con Decreto del Ministro  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
energetica del 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U. 8  agosto  2022,
n. 184, Serie Generale rispettando le verifiche  di  conformita'  ivi
previsti. 
 
Verifica: L'offerente, nella relazione CAM,  riporta  e  descrive  la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio. 
Nel caso di utilizzo di arredi ricondizionati da preparazione per  il
riutilizzo o riuso, e' descritto il tipo di recupero effettuato sugli
arredi,  il  tipo  di  operazioni  e  di  trattamenti  eseguiti   per
ricondizionarli, la loro provenienza, cio' sia  nel  caso  di  arredi
usati, sia nel caso  di  arredi  dismessi  collocati  nei  centri  di
preparazione per il riutilizzo. Nel caso  in  cui  siano  disponibili
prodotti ricondizionati, le certificazioni sul rispetto  delle  norme
tecniche concernenti le caratteristiche prestazionali e la  sicurezza
sono fornite su specifica previsione del  capitolato  di  gara  o  su
richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto. 
 
3.1.9 Comunicazione 
Sono  attuate  iniziative  di   comunicazione   per   diffondere   le
informazioni sulle misure di sostenibilita' ambientale del  servizio,
per incentivare corrette abitudini alimentari e la scelta di prodotti
biologici e provenienti dal commercio equo e  solidale,  nonche'  per
assicurare una corretta gestione dei  rifiuti  e  per  prevenire  gli
sprechi alimentari. In particolare: 
   - le informazioni sulla presenza  dei  prodotti  biologici,  anche
     all'interno delle pietanze offerte, sono indicate nel menu' o in
     altro  genere  di  segnaletica  (cartellini,  cartellonistica  o
     lavagna); 
   - il consumo di prodotti biologici e da commercio equo e solidale,
     della frutta, degli ortaggi e, se del caso, delle centrifughe  e
     delle spremute, e' promosso con apposita cartellonistica  o  con
     altri idonei mezzi; 
   - nei  contenitori  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
     prodotti presso i locali del punto ristoro, sono apposte  chiare
     istruzioni per garantire il corretto conferimento delle  diverse
     frazioni nei contenitori di destinazione; 
   - la conformita' ai CAM del servizio di ristoro e le misure per la
     prevenzione  degli  sprechi  alimentari  poste  in  essere,   e'
     divulgata in apposita cartellonistica o con altre idonee forme e
     strumenti di comunicazione. 
I contenuti, le  modalita'  e  la  tipologia  di  comunicazione  sono
condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto. 
 
3.2 CRITERI PREMIANTI 
Indicazioni alla stazione appaltante 
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto  qualita'
prezzo   ai   fini   dell'aggiudicazione   dell'appalto,   tiene   in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  57  comma  2  del   decreto
legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  assegnandovi  una  significativa
quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti
criteri  premianti  utilizzare  dipende  da  vari  fattori  quali  le
priorita' stabilite  dalla  stazione  appaltante  stessa,  il  valore
dell'appalto e i risultati attesi. 
 
3.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta,  prodotti
      biologici da breve distanza e filiera corta 
Si  veda  il  criterio  2.3.2  "Distanza  di  approvvigionamento  dei
prodotti biologici" e relativa verifica. 
 
3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature 
Sono  attribuiti  punti  tecnici  premianti  agli  offerenti  che  si
impegnano ad  installare  apparecchiature  per  la  preparazione  del
caffe', per l'erogazione di spremute o  di  altre  bevande  o  simili
alimenti liquidi o semiliquidi alla spina,  o  altre  fattispecie  di
macchine, progettate e realizzate sulla base di criteri di ecodesign,
vale a dire in possesso delle seguenti caratteristiche o almeno delle
caratteristiche  di  tre  dei  quattro  punti  elenco   nel   seguito
riportati: 
   a) le parti soggette ad usura o a malfunzionamenti sono riparabili
      e/o  sostituibili;  le  parti  di  ricambio   sono   facilmente
      accessibili  o  riproducibili  (ad   esempio   possono   essere
      realizzate con i sistemi di stampa tridimensionale); 
   b) i componenti realizzati in materiali  diversi  sono  facilmente
      separabili per essere avviati a riciclo; 
   c) i componenti in plastica presentano un  contenuto  di  plastica
      riciclata complessivamente almeno pari al 30%; 
   d) hanno funzionalita' o soluzioni tecnologiche utili a ridurre  i
      consumi  energetici,  il  consumo  di  materia   (esempio   gli
      imballaggi) e/o altri impatti  ambientali  lungo  il  ciclo  di
      vita. 
Il punteggio va assegnato in funzione della quota di  apparecchiature
con tali caratteristiche installate rispetto al totale. 
 
Verifica: indicare la denominazione commerciale  del  produttore,  il
codice  identificativo  della  o  delle  apparecchiature  offerte  ed
allegare la documentazione tecnica contenente  anche  uno  schema  di
disassemblaggio, con le informazioni utili a dimostrare  i  requisiti
di ecodesign propri dell'apparecchiatura,  necessari  all'ottenimento
dei punteggi. 
 
4 CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  IL  SERVIZIO  DI  PREPARAZIONE  E
  SOMMINISTRAZIONE DI PANINI 
 
4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Indicazioni alla stazione appaltante 
I criteri contenuti in questo capitolo  sono  obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
 
4.1.1 Relazione CAM 
L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni  criterio
ambientale di cui al presente documento descrive le scelte adottate e
le verifiche di conformita', allegando la relativa documentazione. 
 
4.1.2 Requisiti dei prodotti 
I prodotti sono conformi ai criteri del capitolo  2.2.2.5  "Panini  e
prodotti da forno artigianali". 
 
4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari 
I  panini  sono  preparati  al  momento,   secondo   le   indicazioni
dell'utenza, che puo' scegliere gli ingredienti con cui imbottire  il
panino. A ridosso del termine della shelf-life,  i  panini  imbottiti
invenduti, qualora  non  ceduti  a  titolo  gratuito,  sono  messi  a
disposizione  a  prezzi  scontati  e/o  sono  messi  a   disposizione
nell'ambito di iniziative per ridurre gli  sprechi  alimentari.  Tali
pratiche sono  oggetto  di  idonea  comunicazione  come  indicato  al
criterio 4.1.8 "Comunicazione". 
 
4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti 
Gli ingredienti destinati alla preparazione dei panini, da conservare
in ambienti refrigerati, sono riposti in  contenitori  riutilizzabili
in plastica o vetro. 
Non sono presenti condimenti  in  confezione  monodose,  fatta  salva
diversa indicazione normativa. 
 
4.1.5 Pulizie dei locali, di altre superfici dure  e  lavaggio  delle
      stoviglie e dei contenitori riutilizzabili. 
Per la pulizia delle superfici dure e nei  lavaggi  in  lavastoviglie
devono essere usati detergenti con l'etichetta di qualita'  ecologica
Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali equivalenti, nel  caso  di
pulizia delle superfici dure, conformi alle specifiche  tecniche  dei
CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti. 
 
Verifica: Il rispetto del requisito e' verificato in situ e  su  base
documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare o  a  mostrare
la documentazione, anche tecnica, richiesta, tra cui  i  rapporti  di
prova  previsti  nel  CAM,  per  i  prodotti  privi  delle  etichette
ambientali richieste. 
 
4.1.6 Efficienza energetica 
Nel caso in  cui  sia  necessario  acquistare  nuove  attrezzature  e
prodotti connessi all'uso di energia, inclusi, ad  esempio,  i  corpi
illuminanti, che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1369/2017, dotati pertanto di etichettatura  energetica,  gli
stessi devono appartenere alla  piu'  elevata  classe  di  efficienza
energetica  disponibile  sul  mercato  o  a   quella   immediatamente
inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio. 
I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono  nel  campo
di  applicazione  dei  Regolamenti   delegati   (UE)   n.   1094/2015
sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non
possono inoltre contenere gas  refrigeranti  con  potenziale  di  GWP
maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere  dal  1°  gennaio  2025)  e,  se
reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas  naturali
non brevettati. 
Le   lavastoviglie   professionali   devono   avere    le    seguenti
caratteristiche tecniche: 
   - sistemi di recupero di calore o, in  alternativa,  capacita'  di
     uso diretto di acqua calda di rete; 
   - "doppia parete"; 
   - possibilita' di effettuare prelavaggi integrati. 
 
Verifica: Il concessionario si  impegna  a  comunicare  al  Direttore
dell'esecuzione del contratto l'acquisto effettuato e ad  inviare  le
schede   tecniche   dalle   quali   si   evincano   l'identificazione
dell'attrezzatura (numero di serie), l'appartenenza  alla  classe  di
efficienza energetica richiesta, nonche' le ulteriori caratteristiche
tecniche ed ambientali previste dal criterio. 
 
4.1.7 Arredi per punti ristoro 
Nel caso in cui sia necessario acquisire nuovi elementi di arredo per
i locali interni o esterni  destinati  al  consumo  dei  panini,  gli
stessi devono essere conformi al criterio  3.1.8  "Arredi  per  punti
ristoro" e relativa verifica. 
 
4.1.8 Comunicazione 
Sono attuate iniziative di  comunicazione  per  incentivare  corrette
abitudini alimentari e la scelta di prodotti biologici e  provenienti
dal commercio equo e solidale, nonche' per  assicurare  una  corretta
gestione dei rifiuti e  per  prevenire  gli  sprechi  alimentari.  In
particolare: 
   - le informazioni sulla presenza  dei  prodotti  biologici,  anche
     all'interno dei panini offerti, sono indicate  nel  menu'  o  in
     altro  genere  di  segnaletica  (cartellini,  cartellonistica  o
     lavagna); 
   - la prassi di vendere a prezzi scontati  o  di  donare  i  panini
     imbottiti a ridosso della relativa shelf-life  e'  divulgata  in
     apposita cartellonistica o con altre idonee forme e strumenti di
     comunicazione; 
   - nei  contenitori  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
     prodotti presso i locali del punto di distribuzione dei  panini,
     sono  apposte  chiare  istruzioni  per  garantire  il   corretto
     conferimento  delle  diverse   frazioni   nei   contenitori   di
     destinazione, se gestiti dal concessionario. 
 
4.2 CRITERI PREMIANTI 
Indicazioni alla stazione appaltante 
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto  qualita'
prezzo   ai   fini   dell'aggiudicazione   dell'appalto,   tiene   in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  57  comma  2  del   decreto
legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  assegnandovi  una  significativa
quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti
criteri  premianti  utilizzare  dipende  da  vari  fattori  quali  le
priorita' stabilite  dalla  stazione  appaltante  stessa,  il  valore
dell'appalto e i risultati attesi. 
 
4.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta,  prodotti
biologici da breve distanza e filiera corta 
Si  veda  il  criterio  2.3.2  "Distanza  di  approvvigionamento  dei
prodotti biologici" e relativa verifica. 
 
4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature 
Si   veda   il   criterio   3.2.2   "Criteri   di   ecodesign   delle
apparecchiature" e relativa verifica. 
 
5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA,  L'INSTALLAZIONE  E  LA
  GESTIONE DI CASE DELL'ACQUA O PER L'AFFIDAMENTO DI  LAVORI  PER  LA
  REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO ALL'ACQUA DI RETE A FINI POTABILI 
 
Indicazioni per la stazione appaltante 
La stazione appaltante stabilisce se bandire una  gara  d'appalto  di
lavori per l'erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili o se
affidare in concessione l'installazione e  la  gestione  di  macchine
distributrici di acqua di rete trattata. 
 
5.1 SPECIFICHE TECNICHE 
Indicazioni alla stazione appaltante 
I criteri contenuti in questo capitolo  sono  obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
 
5.1.1 Distribuzione di acqua  di  rete  mediante  l'installazione  di
      macchine distributrici di acqua trattata 
Le nuove apparecchiature per l'erogazione di acqua di  rete  trattata
sono dotate di sistemi  di  trattamento  dell'acqua  in  accordo  con
quanto previsto dal Decreto del Ministero  della  Salute  7  febbraio
2012, n. 25, utilizzano gas refrigeranti naturali e con potenziale di
GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal  1°  gennaio  2026),  e
hanno casse in acciaio inox e alluminio anodizzato. 
 
Verifica:  indicare  la  denominazione  o  la  ragione  sociale   del
produttore di acqua trattata, il codice identificativo della o  delle
apparecchiature  offerte,  allegare  le  schede  tecniche   o   altra
documentazione tecnico-informativa. 
 
5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Indicazioni alla stazione appaltante 
I criteri contenuti in questo capitolo  sono  obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
 
5.2.1 Relazione CAM 
L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni  criterio
ambientale di cui al presente documento descrive le scelte adottate e
le verifiche di conformita', allegando la relativa documentazione. 
 
5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature 
Entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale e,  successivamente,  a
cadenza annuale, e' trasmesso  al  responsabile  dell'esecuzione  del
contratto il calendario delle specifiche attivita' di manutenzione  e
pulizia  programmate  sulle  apparecchiature  installate  e   gestite
nell'ambito del contratto (ad esempio, le operazioni di pulizia delle
serpentine dei  condensatori;  il  settaggio  delle  temperature;  la
sostituzione dei filtri delle apparecchiature  microfiltranti  etc.),
coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni
per l'uso e la manutenzione del fabbricante.  I  manuali  tecnici  di
istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante devono  essere
trasmessi unitamente alla comunicazione  della  prima  programmazione
delle  attivita'  di  manutenzione.  In  un  registro  devono  essere
annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite
che e' esibito  su  richiesta  al  responsabile  dell'esecuzione  del
contratto o ad altro responsabile indicato dalla stazione appaltante,
al  fine  di  monitorare  l'effettiva  esecuzione   delle   attivita'
manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma. 
Le  attivita'   manutentive   delle   "case   dell'acqua"   e   delle
apparecchiature distributrici di acqua  di  rete  trattata  (esempio,
microfiltrata), vengono eseguite anche tenendo  conto  del  Piano  di
sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al  punto  d'uso
specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea  guida
di pari oggetto, redatta per conto delle principali  Associazioni  di
categoria settoriali (3) e dal Manuale di  corretta  prassi  igienica
per la Distribuzione di acqua Affinata,  Refrigerata  e/o  Gasata  da
Unita' Distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da
AQUA ITALIA e UTILITALIA e dal Manuale di  corretta  prassi  igienica
per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  potabile  nei  pubblici
esercizi validati dall'ISS e dal Ministero della Salute. 
In particolare, per gli erogatori di acqua trattata  e  per  le  case
dell'acqua,  devono  essere  eseguite   analisi   batteriologiche   e
chimico-fisiche previste dal citato manuale per  la  corretta  prassi
igienica almeno a cadenza annuale. I risultati di  tali  analisi,  la
data e l'ente che li ha eseguiti sono resi  visibili  all'utenza.  In
una apposita segnaletica e'  riportata  la  data  delle  manutenzioni
effettuate. 
 
Verifica: presentazione della documentazione richiesta nel  criterio.
Il direttore dell'esecuzione  del  contratto  controlla  l'esecuzione
delle attivita' manutentive e di pulizia programmate con sopralluoghi
durante lo svolgimento delle medesime. 
 
5.3 CRITERI PREMIANTI 
Indicazioni alla stazione appaltante 
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto  qualita'
prezzo   ai   fini   dell'aggiudicazione   dell'appalto,   tiene   in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  57  comma  2  del   decreto
legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  assegnandovi  una  significativa
quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti
criteri  premianti  utilizzare  dipende  da  vari  fattori  quali  le
priorita' stabilite  dalla  stazione  appaltante  stessa,  il  valore
dell'appalto e i risultati attesi. 
 
5.3.1 Veicoli utilizzati per le attivita' manutentive 
E' attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore  economico
che, per gli interventi di  manutenzione,  si  impegna  a  utilizzare
veicoli elettrici. 
 
Verifica: L'offerente, nella relazione CAM,  riporta  e  descrive  la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio. 

(1) https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/volu
    ntary-schemes en?redir=1. 

(2) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_item
    Name 28 file.pdf  e  R.  Colagrossi,  G.  Temporelli,  "Piano  di
    sicurezza per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  al  punto
    d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi. 

(3) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_item
    Name 28 file.pdf,
    https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_ite
    mName 5 file.pdf  e  R.  Colagrossi,  G.  Temporelli,  "Piano  di
    sicurezza per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  al  punto
    d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, WI.